Corte costituzionale
Sentenza n. 171/1999
Corte cost., sent. 18 maggio 1999, n. 171
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 171/1999
- Data di deposito
- 18 maggio 1999
- Data di decisione
- 10 maggio 1999
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:171
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 56, e segg., legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 1, comma 63, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 1, comma 60, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 1, comma 64, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 1, comma 61, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 1, comma 62, I parte, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 1, comma 56, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 1, comma 57, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 1, comma 62, II parte, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 1, comma 58, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 1, comma 59, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 1, comma 65, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 1, comma 154, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 2, comma 206, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 2, comma 205, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 3, comma 214, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
Parametri
- art. 118, Costituzione
- art. 39, Costituzione
- art. 51, statuto regione Veneto
- art. 97, Costituzione
- art. 48, statuto regione Veneto
- art. 115, Costituzione
- art. 123, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 53, Costituzione
- art. 34, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 24710
Le disposizioni dell'art. 1, commi 56 e segg., della legge (collegata alla legge finanziaria per il 1997) 23 dicembre 1996, n. 662, che regolano il regime delle incompatibilita' e del 'part-time' alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, integrando ed innovando significativamente la disciplina gia' vigente in proposito, perseguono l'obiettivo del completamento del processo di omologazione tra il rapporto di impiego pubblico e il rapporto di lavoro subordinato privato, in un quadro di riforma che si fonda sull'interesse nazionale al riequilibrio della finanza pubblica ed alla migliore efficienza e qualita' delle prestazioni rese ai cittadini. Tali disposizioni, percio', incidendo su settori di importanza essenziale per la vita della comunita', che come tali esigono una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale, costituiscono, in base alla loro natura oggettiva ed indipendentemente da eventuali "autoqualificazioni", principi fondamentali della legislazione statale, vincolanti per le Regioni a statuto ordinario, con l'ulteriore effetto dell'abrogazione delle disposizioni regionali con essi incompatibili, abrogazione che tuttavia non preclude una diversa regolamentazione regionale della materia, nel rispetto dei nuovi principi. - Cfr. S. nn. 309/1997, 371/1998, 528/1995, 479/1995, 406/1995, 359/1993, 153/1995 e 498/1993. red.: S. Pomodoro
Massima n. 24711
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, con ricorso della Regione Veneto, in riferimento agli artt. 39, 97, 115, 117, 118, 119 e 123 Cost. e agli artt. 48 e 51 dello Statuto regionale, nei confronti delle disposizioni, innovatrici della disciplina del 'part-time' presso le pubbliche amministrazioni, contenute nell'art. 1, commi 56, 57, 60, 61, 62, prima parte, 63 e 64 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (collegata alla legge finanziaria 1997) e con ricorso della Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 97, 117, 118 e 119 Cost., nei confronti del citato comma 57. In quanto espressive di "principi fondamentali" ai sensi dell'art. 117 Cost., le disposizioni impugnate - contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti - non vulnerano l'autonomia regionale, ne' sotto il profilo legislativo, ne' sotto quello amministrativo, ne' sotto quello finanziario. Nella fattispecie, infatti, essenzialmente due sono i principi fondamentali - strettamente interconnessi - enucleabili dalla disciplina impugnata: quello relativo alla diversa configurazione della regola dell'esclusivita' della prestazione nel rapporto di pubblico impiego e quello relativo alle modalita' di trasformazione del rapporto stesso da tempo pieno a tempo parziale, e di conseguenza, vincolanti per la potesta' legislativa regionale sono non solo le disposizioni che recano direttamente questi principi, ma anche tutte le altre disposizioni impugnate, in quanto legate alle prime da <<un rapporto di coessenzialita' o di necessaria integrazione>>. Ne', quindi, riguardo alle disposizioni in questione, puo' ritenersi, sotto altro profilo, sussistente il pregiudizio - pure lamentato dalle ricorrenti - al corretto funzionamento degli uffici, perche' - come la Corte ha gia' avuto modo di osservare - il nuovo modello di statuto del pubblico impiego, che scaturisce dalle linee della operata riforma, - anche senza considerare le ulteriori modifiche normative sopravvenute - e' diretto a privilegiare, in modo non irragionevole, il valore dell'efficienza della pubblica amministrazione, contenuto nel precetto dell'art. 97 Cost., grazie a strumenti gestionali che consentono, meglio che in passato, di assicurare il contenuto della prestazione lavorativa in termini di produttivita', ovvero una sua piu' flessibile utilizzazione, il che appare congruo rispetto al perseguimento della finalita' del buon andamento della pubblica amministrazione. Mentre, quanto alla lesione, dedotta anche dalla Regione Veneto, degli artt. 48 e 51 dello Statuto, va ribadito che gli statuti delle Regioni a statuto ordinario, ancorche' competenti a svincolare la disciplina dell'organizzazione interna della Regione, non possono costituire, di per se', parametri per la valutazione di costituzionalita' dei "principi fondamentali" recati dalle leggi dello Stato. - V. la precedente massima A. Riguardo ai limiti alla potesta' legislativa delle Regioni derivanti dai "principi fondamentali" v., in particolare, S. nn. 406/1995 e 37/1991. Riguardo alle garanzie costituzionali del corretto funzionamento degli uffici, v. inoltre S. n. 1/1999. red.: S. Pomodoro
Massima n. 24712
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 39, 97, 115, 117, 118, 119 e 123 Cost., e agli artt. 48 e 51 dello statuto regionale, nei confronti, in particolare, dell'art. 1, comma 62, seconda parte, della legge (collegata alla legge finanziaria per il 1997) 23 dicembre 1996, n. 662. Neppure questa disposizione, infatti, viola l'autonomia regionale, non potendo sostenersi che con essa si sia inteso stabilire, in ordine alle ivi previste verifiche a campione della corretta applicazione delle nuove norme sul lavoro 'part-time' introdotte dai commi 56 e segg. dello stesso articolo, un obbligo per le amministrazioni di costituire appositi servizi ispettivi, giacche' - come si e' di recente precisato in una circolare del Dipartimento della funzione pubblica - a tal fine le amministrazioni potranno avvalersi anche degli uffici di controllo gia' esistenti presso le proprie strutture. Cosi' come e' da escludere ogni interpretazione secondo cui il predetto comma 62 possa attribuire al Dipartimento della funzione pubblica il potere di esercitare compiti ispettivi che riguardino enti ad autonomia costituzionalmente garantita, come sono appunto le Regioni. red.: S. Pomodoro
Massima n. 24713
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, con ricorsi della Regione Veneto, in riferimento agli artt. 39, 97, 115, 117, 118, 119 e 123 Cost. e agli artt. 48 e 51 dello statuto regionale, e della Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 97, 117, 118 e 119 Cost., nei confronti delle disposizioni contenute, riguardo al 'part-time' nel pubblico impiego, nell'art. 1, commi 58 e 59, della legge (collegata alla legge finanziaria per il 1997) 23 dicembre 1996, n. 662, il primo dei quali concerne i diritti del dipendente e i poteri dell'amministrazione, in ordine alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ed il secondo le modalita' di utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dall'attuazione della riforma. Ne' l'una ne' l'altra di queste norme sembrano infatti suscettibili di ledere la competenza legislativa delle Regioni, in quanto l'art. 39, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha chiarito che esse "si applicano al personale delle Regioni e degli enti locali finche' non diversamente stabilito da ciascun ente con proprio atto normativo", con la conseguenza che esse vengono a configurarsi solo come "suppletive", e quindi "cedevoli", rispetto ad una legislazione regionale contrastante. red.: S. Pomodoro
Massima n. 24714
E' inammissibile, per difetto di interesse della ricorrente, la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparita' di trattamento, nei confronti dell'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (collegata alla legge finanziaria per il 1997), secondo il quale il regime del 'part-time' nel pubblico impiego, delineato nei commi da 56 a 64, non trova applicazione negli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie e la cui pianta organica preveda un numero di dipendenti inferiore alle cinque unita'. Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, infatti, le Regioni, nei giudizi di legittimita' costituzionale da esse promossi in via principale contro norme di leggi statali, sono legittimate a far valere la violazione di norme diverse da quelle concernenti l'autonomia regionale, soltanto se ne derivi una diretta incidenza sulle loro competenze, il che nella specie non si verifica. - Cfr., 'ex plurimis', S. nn. 244/1997, 25/1996, 393/1992 e 533/1989. red.: S. Pomodoro
Massima n. 24715
Sotto il profilo dedotto in riferimento all'art. 119 Cost., non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata con ricorso della Regione Lombardia nei confronti dell'art. 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (collegata alla legge finanziaria per il 1997), che per assicurare l'omogeneita' del prezzo sulla benzina, prevede, nei territori delle Regioni a statuto ordinario, possibili aumenti erariali dell'accisa sulla benzina ma non piu' di quanto la Regione, nel fissare l'aliquota dell'imposta ad essa spettante sulla stessa benzina, ove vigente, si sia tenuta al di sotto del massimo consentito. Le modalita' di aumento dell'accisa sulla benzina per autotrazione, trattandosi di un tributo statale, non possono infatti in alcun modo incidere sulla competenza in materia della Regione, la quale mantiene del tutto inalterata la facolta' di determinare autonomamente, l'entita' dell'imposta di propria spettanza. Senza dire che, alla stregua dello stesso art. 119 Cost., la potesta' legislativa delle Regioni a statuto ordinario in materia tributaria, opera entro i diversi e particolari confini che le leggi della Repubblica, in conformita' ai principi costituzionali, sono legittimate a previamente fissare, configurandosi pertanto con una potesta' non di tipo concorrente, ma soltanto attuativo. - Riguardo ad altri profili della sollevata questione, v. la seguente massima G). Sui limiti della potesta' legislativa delle Regioni a statuto ordinario in materia tributaria, v. inoltre, 'ex plurimis', S. nn. 355/1998 e 295/1993. red.: S. Pomodoro
Massima n. 24716
Sotto il profilo dedotto in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., e' invece inammissibile la questione proposta con ricorso della Regione Lombardia nei confronti dell'art. 1, comma 154, della legge (collegata alla legge finanziaria per il 1997) 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede, nei territori delle Regioni a statuto ordinario, per assicurare l'omogeneita' del prezzo sulla benzina, possibili aumenti erariali dell'accisa sulla benzina, ma non piu' di quanto la Regione, nel fissare l'aliquota dell'imposta ad essa spettante sulla stessa benzina, ove vigente, si sia tenuta al di sotto del minimo consentito. La violazione dei suddetti precetti costituzionali, infatti - come la stessa Regione riconosce - non potrebbe mai incidere sulla sua sfera di attribuzione e pertanto, in relazione ad essi, difetta l'interesse a ricorrere. - Riguardo ad altro profilo della questione v. la precedente massima F. red.: S. Pomodoro
Massima n. 24717
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale, la identificazione della norma impugnata va effettuata avendo riguardo non solo alle indicazioni contenute nel dispositivo del ricorso ma al complesso delle argomentazioni svolte nell'intero atto introduttivo. (Nella specie, in base a tale criterio, la Corte ha ritenuto oggetto della impugnazione proposta dalla Regione Lombardia nei confronti di alcune disposizioni dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, oltre al comma 205 - il solo indicato espressamente nel ricorso - anche il comma 206). - Riguardo ai citati commi 205 e 206 v. la seguente massima I. Sui principi richiamati v, in particolare, S. n. 29/1995. red.: S. Pomodoro
Massima n. 24718
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata con ricorso della Regione Lombardia, in riferimento all'art. 118 Cost., nei confronti dell'art. 2, commi 205 e 206, della legge (collegata alla legge finanziaria per il 1997) 23 dicembre 1996, n. 662, riguardo ai poteri che le norme impugnate - nell'ambito della disciplina della programmazione negoziata contenuta nei commi da 203 a 214 dello stesso articolo - conferiscono al CIPE. Per quanto attiene al comma 205, infatti, ad escluderne, anche sotto il profilo dell'asserita riserva all'amministrazione procedente del potere di conclusione del procedimento, la incostituzionalita', e' decisiva la considerazione che esso non attribuisce al CIPE il potere di approvare genericamente <>, ma solo quegli accordi che rientrano nell'ambito della definizione legislativa di <>; intese, cioe', delle quali il Governo e' comunque una delle parti, dirette a coordinare la programmazione degli investimenti e degli interventi pubblici nei casi in cui si realizza una complessa azione congiunta Stato-regioni, anche attraverso l'identificazione dei settori nei quali appare prioritaria l'allocazione dei fondi nazionali e comunitari, cosi' da fare escludere che l'approvazione da parte del CIPE configuri una sorta di anomala forma di controllo sull'attivita' regionale. Tanto piu' che l'obbligo di sentire il parere, prima dell'approvazione dell'intesa, della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni costituisce un'ulteriore dimostrazione che la norma censurata rispetta anche il principio di leale collaborazione, senza comportare alcuna lesione dell'autonomia regionale. Ed egualmente non comprime l'autonomia regionale il comma 206 dello stesso art. 2, nello stabilire che il CIPE delibera, con le medesime procedure stabilite dal comma 205 e sentite, inoltre, le Commissioni parlamentari competenti, le modalita' di approvazione degli strumenti di programmazione negoziata, e puo' definire ulteriori tipologie della contrattazione programmata, giacche' la 'ratio' di questa norma va individuata, in connessione con le disposizioni legislative precedentemente indicate, nella esigenza che gli strumenti negoziali ivi previsti siano preordinati alla realizzazione di interventi nelle aree depresse anche in correlazione con l'operativita' dei Fondi strutturali europei (cfr. comma 208). Puo' ben dunque essere affidata alla regolamentazione statale l'adozione di misure di coordinamento tecnico - quali sono anche quelle disposte dal comma 206 - che non coinvolgono scelte d'ordine politico-amministrativo spettanti alle Regioni e che rispettano altresi', per le garanzie procedimentali previste, il principio di legalita' sostanziale. - Cfr. S. n. 273/1998, 393/1992, 483/1991, 93/1997 e 170/1997. red.: S. Pomodoro
Massima n. 24719
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata con ricorso della Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 97 e 119 Cost., nei confronti dell'art. 3, comma 214, della legge (collegata alla legge finanziaria per il 1997) 23 dicembre 1996, n. 662, secondo il quale, per gli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilita' liquide nelle contabilita' speciali o in conti correnti con il Tesoro, per l'anno 1997, i pagamenti del bilancio dello Stato sono accreditati sui conti correnti aperti presso la tesoreria dello Stato solo ad avvenuto accertamento che le disponibilita' su di essi si sono ridotte ad un valore non superiore al 20 per cento delle disponibilita' rilevate al 1^ gennaio 1997. L'autonomia finanziaria delle Regioni postula infatti che esse abbiano la effettiva disponibilita' delle risorse loro attribuite ed il potere di manovra dei mezzi finanziari, e pertanto la norma impugnata, inserendosi nel sistema della tesoreria unica - dalla Corte costituzionale giudicato non illegittimo in quanto e' appunto diretto ad assicurare il controllo della liquidita' di cassa ed a disciplinare i flussi finanziari - non la vulnera. Mentre va considerato che la disposizione censurata - a parte la sua limitata efficacia nel tempo - e' altresi' destinata ad operare nel quadro della complessiva manovra finanziaria per il 1997, caratterizzata dalla previsione di ulteriori misure, in vista del risanamento dei conti pubblici e del contenimento della spesa (art. 8 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1997, n. 30) di cui pure la Corte ha escluso la incostituzionalita'. Il che comporta il rigetto, oltre che della censura di violazione dell'autonomia finanziaria, anche di quella di contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione. - Cfr. S. nn. 412/1993, 381/1996, 293/1995 e 421/1998. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, commi 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 39, 97, 115, 117, 118, 119 e 123 della Costituzione ed agli artt. 48 e 51 dello statuto regionale, nonché dalla Regione Lombardia, limitatamente ai commi 57, 58 e 59, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe e dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 65 della stessa legge, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 3 della Costituzione con il medesimo ricorso;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 154, della predetta legge n. 662 del 1996, sollevata dalla Regione Lombardia in riferimento all'art. 119 della Costituzione e dichiara inammissibile la medesima questione di legittimità costituzionale sollevata dalla stessa Regione in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione con il ricorso indicato in epigrafe;
c) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 205 e 206, nonché dell'art. 3, comma 214, della predetta legge n. 662 del 1996, sollevate dalla Regione Lombardia in riferimento, rispettivamente, all'art. 118 ed agli artt. 97 e 119 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 maggio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze