Corte costituzionale

Sentenza n. 408/1998

Corte cost., sent. 14 dicembre 1998, n. 408

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
408/1998
Data di deposito
14 dicembre 1998
Data di decisione
10 dicembre 1998
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:408

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 2, legge n. 59 del 15 marzo 1997
  • art. 9, comma 1, I parte, legge n. 59 del 15 marzo 1997
  • art. 5, legge n. 59 del 15 marzo 1997
  • art. 1, legge n. 59 del 15 marzo 1997
  • art. 4, comma 3, lett. a), legge n. 59 del 15 marzo 1997
  • art. 4, comma 1, legge n. 59 del 15 marzo 1997
  • art. 2, comma 2, legge n. 59 del 15 marzo 1997
  • art. 5, comma 1, I parte, legge n. 59 del 15 marzo 1997
  • art. 4, comma 5, legge n. 59 del 15 marzo 1997
  • art. 3, lett. c), legge n. 59 del 15 marzo 1997
  • art. 3, lett. f), legge n. 59 del 15 marzo 1997
  • art. 8, comma 2, legge n. 59 del 15 marzo 1997
  • art. 8, comma 1, legge n. 59 del 15 marzo 1997
  • art. 8, comma 5, l. a,b,d,e, legge n. 59 del 15 marzo 1997
  • art. 8, comma 3, legge n. 59 del 15 marzo 1997
  • art. 6, legge n. 59 del 15 marzo 1997
  • art. 8, comma 4, legge n. 59 del 15 marzo 1997
  • art. 8, comma 5, lett. c), legge n. 59 del 15 marzo 1997
  • art. 8, comma 1, decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997
  • art. 1, decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997
  • art. 9, decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997
  • art. 8, comma 4, decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997
  • art. 9, comma 5, decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997
  • art. 9, comma 7, decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997
  • art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997
  • art. 9, comma 6, decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997
  • art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997
  • art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997
  • art. 9, comma 1, lett. a), legge n. 59 del 15 marzo 1997
  • art. 2, comma 6, decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997
  • art. 2, comma 5, decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997
  • art. 3, decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997
  • art. 20, comma 3, legge n. 59 del 15 marzo 1997
  • art. 20, comma 6, legge n. 59 del 15 marzo 1997
  • art. 20, comma 4, legge n. 59 del 15 marzo 1997
  • art. 20, comma 1, legge n. 59 del 15 marzo 1997
  • art. 20, comma 7, legge n. 59 del 15 marzo 1997
  • art. 20, comma 2, legge n. 59 del 15 marzo 1997
  • art. 20, comma 5, legge n. 59 del 15 marzo 1997

Parametri

Massime

Massima n. 24360

La Costituzione conferisce al legislatore statale, ai fini della realizzazione del disegno complessivo di autonomia ispirato ai principi di cui all'art. 5, sia il potere-dovere di regolare per ogni ramo della pubblica amministrazione "il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni" ai sensi dell'art. 118, primo comma (VIII disp. trans. e fin., secondo comma); sia il potere di "delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative" (art. 118, secondo comma); sia, infine, quello di attribuire direttamente alle Province, ai Comuni e agli altri enti locali le funzioni amministrative "di interesse esclusivamente locale" nelle materie di spettanza regionale (art. 118, primo comma), e piu' in generale di determinare le funzioni di Province e Comuni con le "leggi generali della Repubblica" che fissano i principi della loro autonomia (art. 128). Nell'esercizio di questi poteri il legislatore statale gode di spazi di discrezionalita': cosi' nello scegliere le materie in cui delegare alle Regioni ulteriori funzioni; nell'individuare direttamente le funzioni di interesse esclusivamente locale attribuite agli enti locali o nel demandare invece alla Regione, nell'esercizio della sua potesta' legislativa e anche in attuazione del principio del "normale" esercizio decentrato delle funzioni amministrative della medesima (art. 118, terzo comma), il compito di identificare specificamente la dimensione dei relativi interessi "in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio", come ad esempio si esprime l'art. 3, comma 2, della legge n. 142 del 1990 sull'ordinamento delle autonomie locali; o ancora nell'individuare le esigenze e gli strumenti di raccordo fra diversi livelli di governo per un esercizio coordinato delle funzioni o per attuare la cooperazione nelle materie in cui coesistano competenze diverse. Cio' che rileva dal punto di vista costituzionale e' che non siano violate le sfere di attribuzioni garantite alle Regioni, nonche', a livello di principio, a Comuni e Province, dalle norme costituzionali, e piu' in generale che la disciplina del riparto di competenze e dei rapporti fra Stato, Regioni ed enti locali sia in armonia con le regole e i principi derivanti dalle stesse norme costituzionali. La scelta, entro questi limiti, di modelli di riparto di funzioni e di disciplina di rapporti piu' nettamente ispirati al potenziamento del ruolo della Regione anche per quanto attiene all'assetto delle funzioni degli enti locali, ovvero invece alla determinazione diretta, con legge statale, di sfere di attribuzioni amministrative degli enti locali, garantite 'a priori' anche nei confronti del legislatore regionale, rientra nell'ambito delle legittime scelte di politica istituzionale, che possono volta a volta avvalersi di questo o quello strumento apprestato in questo campo dalle norme costituzionali, e che non hanno ragione di essere discusse in giudizi di legittimita' costituzionale, se non quando si tratti di verificare in concreto l'osservanza dei limiti costituzionalmente imposti. red.: S. Pomodoro

Massima n. 24361

Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 Cost., nei confronti degli artt. 1; 2, comma 2; 4, commi 1, 2 e 3 lett. a); 5; e 9, comma 1, prima parte, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) concernenti i criteri previsti a tali fini dal legislatore delegante. Per il decentramento delle funzioni, che la legge n. 59 del 1997 tende essenzialmente ad attuare, e' infatti previsto l'impiego, da parte del legislatore delegato, di un'ampia gamma di strumenti, tutti costituzionalmente ammessi, dal trasferimento di nuove funzioni amministrative alle Regioni nelle materie di cui all'art. 117 Cost. (utilizzando i margini di flessibilita' insiti nella definizione legislativa delle materie elencate dalla Costituzione), alla delega alle Regioni di funzioni in altre materie, e alla attribuzione di funzioni agli enti locali, operando pero' una netta distinzione fra le materie spettanti alle Regioni ai sensi dell'art. 117 Cost. - nel cui ambito e' fondamentalmente rimesso alle Regioni il compito di individuare le funzioni di decentrare ulteriormente agli enti locali e quelle che richiedono invece "l'unitario esercizio a livello regionale" (art. 4, comma 1) - e le altre materie, nelle quali il riparto di funzioni attraverso la delega alle Regioni o l'attribuzione agli enti locali e' direttamente effettuato dai decreti delegati (art. 4, comma 2). E parimenti sono rispettati i limiti costituzionali per quanto attiene al decentramento della potesta' normativa (art. 2), cosicche' anche a questo riguardo - contrariamente a quanto si e' sostenuto dalla ricorrente - non si verifica certamente alcuna commistione o illegittima equiparazione della posizione costituzionale dei diversi enti dotati di autonomia, ne' quindi puo' dirsi che il sistema in tal modo delineato realizzi una "decostituzionalizzazione" delle attribuzioni regionali, e neppure che il ripetuto richiamo al principio di sussidiarieta' venga utilizzato in modo contrastante con le regole costituzionali dell'autonomia regionale. red.: S. Pomodoro

Massima n. 24362

Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate dalla Regione Puglia, in riferimento all'art. 76 Cost., nei confronti degli artt. 1; 2, commi 1, 2, 3, lett. a) e 5; 9, comma 1, prima parte, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) nelle parti relative ai poteri delegati in ordine al conferimento delle funzioni. Il criterio scelto dal legislatore delegante per la loro individuazione e' infatti indubbiamente innovativo e tale da comportare l'espansione del decentramento al di la' di quanto strettamente richiesto per l'attuazione delle norme costituzionali in tema di autonomie regionali e locali, dato che, invece di individuare 'nominatim' gli ambiti materiali cui attengono le funzioni da conferire, si procede - in conformita' al principio di sussidiarieta', non a caso indicato al primo posto tra i criteri direttivi della delega (art. 4, comma 2, lettera a) - alla elencazione delle materie e dei compiti esclusi dal decentramento (art. 1, comma 3 e comma 4, lettere a, b, c, d, e); e si demanda, in una serie di altre materie, ad un procedimento d'intesa nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni la individuazione dei "compiti di rilievo nazionale" da mantenere in capo alle amministrazioni statali (art. 1, comma 4, lettera c). Stabilita questa delimitazione "in negativo", la delega per il conferimento concerne "tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunita'", nonche' "tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici" (art. 1, comma 2) e pertanto non si si puo' dire che l'oggetto della delega resti indeterminato: la delimitazione dell'area della delega e' bensi', in parte, effettuata attraverso <<clausole generali>>, come quelle da ultimo richiamate: ma non si puo' dire che cio' sia in ogni caso precluso dall'art. 76 della Costituzione, posto che la definizione, costituzionalmente necessaria, dell'oggetto della delega non puo' non tener conto della natura e dei caratteri dell'oggetto medesimo. E comunque il ricorso a clausole generali, come quella ben nota della <<organicita'>> nel conferimento di funzioni (cfr. art. 1 della legge n. 382 del 1975), o quelle impiegate dal legislatore delegante nella legge n. 59, accompagnate dall'indicazione di principi come quelli di sussidiarieta', completezza, efficienza ed economicita', responsabilita' e unicita' dell'amministrazione, omogeneita' adeguatezza, differenziazione (art. 4, comma 3, lettere a, b, c, e, f, g, h), appare coerente con un disegno di decentramento che non mira a modificare questo o quel riparto specifico di funzioni e di compiti, ma a ridisegnare complessivamente ed in modo coerente l'allocazione dei compiti amministrativi fra i diversi livelli territoriali di governo. red.: S. Pomodoro

Massima n. 24363

Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate dalla Regione Puglia, in riferimento all'art. 76 Cost., nei confronti dell'art. 4, commi 1 e 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo i quali in caso di mancata adozione, da parte della Regione, entro sei mesi dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, della legge prevista per la definizione, nell'ambito delle materie di cui all'art. 117 Cost., del riparto delle funzioni al proprio interno, con criteri analoghi a quelli seguiti dallo stesso legislatore statale, e cioe' identificando - e mantenendo a se' - quelle che "richiedono l'unitario esercizio a livello regionale", e devolvendo tutte le altre ai Comuni, alle Province e agli altri enti locali, in conformita' al principio di sussidiarieta', il Governo si sostituisce alla Regione, con appositi decreti delegati "di ripartizione delle funzioni tra Regione ed enti locali", destinati peraltro a valere solo in via suppletiva, fino a quando non intervenga la legge regionale. Infatti, a parte che tale intervento rientra fra quelli che, in base all'art. 118, terzo comma, Cost., il legislatore statale sarebbe abilitato a compiere direttamente, l'oggetto della delega risulta definito e altrettanto definito e' il termine (novanta giorni dalla scadenza di quello di sei mesi imposto alla Regione) entro il quale va esercitata la potesta' delegata al Governo, mentre va rilevato che una delega "condizionata" al verificarsi di eventi estranei alla volonta' sia del Parlamento delegante, sia del Governo delegato - quale nel caso l'inadempimento regionale - non e' di per se' in contrasto con il modello di cui all'art. 76 Cost.. Ne' si puo' dire che manchi la determinazione dei principi e criteri direttivi della delega, al riguardo dovendosi fare riferimento, anzitutto, a quegli stessi che l'art. 4 della legge n. 59 indica al comma 2 per i conferimenti di funzioni operati in via normale e definitiva dalla legge regionale, o, fuori delle materie di cui all'art. 117 Cost., dai decreti legislativi delegati (tra cui ancora il principio di sussidiarieta') oltre ai criteri - come anche si prevede nel comma 5 - enunciati dall'art. 3 della legge sulle autonomie locali 8 giugno 1990, n. 142, con la quale la legge n. 59 del 1997 si coordina. - Sul ruolo di "centro propulsore e di coordinamento dell'intero sistema delle autonomie locali" riconosciuto alla Regione all'art. 3 della legge n. 142 del 1990, v., in particolare, S. n. 343/1991. red.: S. Pomodoro

Massima n. 24364

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 Cost., nei confronti dell'art. 3, lett. c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel quale si prevede la individuazione di procedure e strumenti di raccordo e di forme di cooperazione strutturali e funzionali che consentano la collaborazione fra livelli di governo, anche con eventuali interventi sostitutivi nel caso di inadempienze nell'esercizio delle funzioni conferite, e la presenza di rappresentanti statali, regionali e locali nelle strutture necessarie per l'esercizio di tali funzioni. La contestata previsione, infatti, non appare di per se' in contrasto con norme costituzionali, ma si ricollega, anzi, al principio di leale cooperazione, il quale implica appunto la ricerca di siffatte forme di collaborazione, specie la' dove si intersecano competenze ed interessi afferenti a diversi livelli di governo; che' se poi, in concreto, specifiche previsioni o discipline dei decreti legislativi delegati risultassero in contrasto con i principi costituzionali, sarebbe ad esse, e non alla legge di delega, che dovrebbero rivolgersi le relative censure. Inoltre, quanto al contrasto - anche denunciato - fra l'art. 3, lett. c), e l'art. 9, lett. b) della stessa legge n. 59 - concernente le funzioni di raccordo di competenza della conferenza Stato-Regioni - a parte il rilievo che si tratta di un problema di coordinamento fra norme diverse, e non della lamentata violazione di principi costituzionali - e' sufficiente osservare che il criterio, enunciato dall'art. 9, di una concentrazione in capo alla conferenza Stato-Regioni di "tutte le attribuzioni relative ai rapporti tra Stato e Regioni", non puo' che essere inteso in senso tendenziale, tale da non escludere del tutto la possibilita' di stabilire in casi particolari altre forme di raccordo. - Riguardo al principio di leale cooperazione v., tra le molte, S. nn. 49/1991, 482/1991, 483/1991, 19/1997 e 242/1997. red.: S. Pomodoro

Massima n. 24365

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 Cost., nei confronti dell'art. 3, lett. f), della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la possibilita', per l'amministrazione dello Stato, di avvalersi, per la cura di interessi nazionali, di uffici regionali o locali. Invero, cosi' come (dall'art. 118, terzo comma, Cost.), e' prevista la possibilita' per la Regione di avvalersi di uffici di enti locali, deve anche ritenersi legittimo che lo Stato, a sua volta, possa avvalersi degli uffici regionali. Il rispetto dell'autonomia delle Regioni, senza dubbio necessario anche sotto il profilo della provvista di mezzi finanziari per fronteggiare nuovi oneri, e' del resto tendenzialmente assicurato dalla previsione, nella norma denunciata, tra le modalita' e condizioni con cui si configura, nel caso, l'attuazione di tale forma di collaborazione, di una intesa "con gli enti interessati o con gli organismi rappresentativi degli stessi". - Nello stesso senso, S. nn. 35/1972 e 216/1987. red.: S. Pomodoro

Massima n. 24366

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 Cost., e dalla Regione siciliana, in riferimento agli stessi articoli evocati dalla Regione Puglia, ed inoltre agli artt. 3, 92, 95 e 114 Cost., nonche' agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto speciale, per la violazione - dedotta da entrambe - del principio di legalita' sostanziale, riguardo alle disposizioni - concernenti l'attivita' di indirizzo e coordinamento - contenute nell'art. 8 - eccettuato il comma 5, lett. c) - della legge 15 marzo 1997, n. 59, prevedenti che gli atti di indirizzo sono adottati previa intesa con la conferenza Stato-Regioni; che, quando l'intesa non sia raggiunta entro il termine fissato, sono adottati con delibera del Consiglio dei ministri, previo parere della commissione parlamentare per le questioni regionali e che in caso di urgenza il Consiglio dei ministri puo' provvedere senza previa intesa, ma in tal caso i provvedimenti adottati sono sottoposti alla conferenza 'a posteriori', e il Governo e' tenuto a riesaminare quelli sui quali sia stato espresso parere negativo. Tali disposizioni - come gia', in passato, quelle contenute in altre leggi, alcune delle quali sono state abrogate dallo stesso art. 8 - hanno un carattere generale e una portata meramente procedurale, e come tali non valgono da sole, a rendere possibile, da parte del Governo, l'emanazione di atti di esercizio della funzione di indirizzo, giacche' a tal fine e' pur sempre necessaria la presenza di norme legislative che tale esercizio fondino e sostanzialmente delimitino, indicando l'oggetto dei singoli atti e dettando criteri sufficienti a indirizzarne a loro volta il contenuto, sicche', nel caso, il principio di legalita' non puo' in alcun modo ritenersi leso. - Cfr. S. nn. 150/1982, 338/1989, 359/1991, 124/1994 e 18/1997. red.: S. Pomodoro

Massima n. 24367

L'art. 8, comma 5, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, nella parte in cui abroga la disposizione dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, che includeva gli atti di indirizzo e coordinamento fra quelli sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri, e' costituzionalmente illegittimo. Mentre le disposizioni dei primi quattro commi dell'art. 8 della legge n. 59 - che sanciscono il principio della previa intesa con la conferenza Stato-Regioni o con la Regione interessata per l'adozione degli atti di indirizzo, la facolta' del Governo di adottarli unilateralmente, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, ove l'intesa non sia raggiunta entro quarantacinque giorni; la facolta' del Governo di provvedere in caso di urgenza senza l'osservanza di tali procedure, sottoponendo in via successiva l'atto alla conferenza e alla commissione parlamentare, e infine la trasmissione alle competenti commissioni parlamentari degli atti di indirizzo - non potrebbero di per se' - diversamente dal comma 5 - essere interpretate nel senso che autorizzino l'adozione di atti di indirizzo da parte di organi diversi dal Consiglio dei ministri quando sia intervenuta l'intesa prevista dal comma 1, la espressa abrogazione - operata dal comma 5, lett. c) - e' in contrasto con il principio - ripetutamente affermato dalla Corte costituzionale - secondo il quale la funzione di indirizzo e coordinamento, in quanto incidente per definizione in ambiti di azione amministrativa che spettano alle Regioni, non puo' identificarsi con le funzioni proprie delle amministrazioni statali volta a volta competenti per materia, ma e' espressione del potere, demandato in concreto dalla legge al Consiglio dei ministri - quale organo chiamato a delineare, dall'art. 95 Cost., "la politica generale del Governo" - in ordine alla esigenza di indirizzare e coordinare l'attivita' delle Regioni per la salvaguardia di interessi unitari non frazionabili. E pertanto, dichiarata la incostituzionalita', 'in parte qua', di tale disposizione - cui consegue il ripristino della efficacia della norma abrogata - resta assorbita l'ulteriore questione sollevata dalla Regione siciliana nei confronti della norma caducata, in quanto essa avrebbe fatto venir meno la garanzia, resa esplicita nel contesto della disposizione abrogata, del rispetto delle disposizioni statutarie ai fini dell'adozione degli atti di indirizzo nei confronti delle Regioni ad autonomia speciale. - Riguardo alla derivazione costituzionale della necessita' della competenza del Consiglio dei ministri per l'adozione degli atti di indirizzo cfr. S. nn. 338/1989, 453/1991, 124/1994 e 18/1997. red.: S. Pomodoro

Massima n. 24368

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 Cost., e dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello statuto speciale, nei confronti delle disposizioni dell'art. 8, commi 3 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevedono la possibilita' di esercizio, da parte del Governo, della funzione di indirizzo e coordinamento, senza la intesa preventiva - normalmente richiesta - con la conferenza Stato-Regioni, e la possibilita', altresi', in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, di provvedere col solo parere della commissione parlamentare per le questioni regionali. La prescrizione, nella norma impugnata, della previa intesa con la conferenza o con la Regione specificamente interessata, e' infatti idonea a connotare in senso meno autoritativo e piu' collaborativo i modi di esercizio del potere di indirizzo e coordinamento, secondo una linea che la Corte costituzionale (sent. n. 18 del 1997) ha indicato come possibile, ma non risponde certamente ad una necessita' costituzionale. E d'altra parte, allorche' l'intesa non sia raggiunta, la previsione di meccanismi in certo senso sostitutivi, o comunque di un potere del Governo di provvedere unilateralmente, sia pure con ulteriori garanzie procedimentali, risponde al fine di non lasciare sguarnito di garanzia l'interesse unitario per la cui salvaguardia la legge ha fondato in concreto il potere governativo. Mentre, ad impedire che il Governo utilizzi queste sue facolta' per svuotare di senso la prescrizione dell'intesa soccorre il principio - che non occorre sia esplicitamente richiamato dalla legge - della leale cooperazione. - V. S. n. 18/1997 (gia' citata nel testo). Riguardo a casi (peraltro eccezionali e non riguardanti la funzione di indirizzo e coordinamento) in cui l'intervento della conferenza Stato-Regioni risponda a esigenze di ordine costituzionale, v. appresso la massima O. red.: S. Pomodoro

Massima n. 24369

Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate dalla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 Cost., nei confronti dell'art. 9, comma 1, prima parte, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in riferimento, altresi', oltre che ai suindicati articoli dello statuto speciale e della Costituzione, allo stesso art. 9 della legge n. 59 del 1997, nei confronti degli artt. 1, 8, commi 1 e 4, e 9 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 Cost., nei confronti degli stessi su indicati articoli del decreto legislativo n. 281, riguardo alla unificazione - cosi' come risulta disciplinata dalle norme impugnate - della conferenza Stato-Regioni con la conferenza Stato - citta' ed autonomie locali. La previsione della conferenza unificata, con la presenza sia dei rappresentanti delle Regioni, sia di quelli delle autonomie locali, quale strumento di raccordo fra Governo e sistema delle autonomie, quando vengano in discussione argomenti di interesse comune delle Regioni e degli enti locali, e' infatti una scelta discrezionale del legislatore, non in contrasto con la Costituzione in quanto sia nelle disposizioni della legge n. 59 che in quelle del decreto legislativo n. 281, l'identita' di ciascuna delle due conferenze e la loro distinzione pur nel loro congiunto operare non vengono mai meno. Come del resto e' confermato anche dalle prescrizioni procedurali del decreto legislativo n. 281 sulle deliberazioni della conferenza unificata, nelle quali, ferma restando la necessita' dell'assenso del Governo, l'assenso delle Regioni e degli enti locali e' assunto attraverso il voto distinto dei membri dei due gruppi, sicche' e' da escludersi che i rappresentanti delle autonomie locali partecipino a procedimenti di raccordo fra lo Stato e le Regioni, o che addirittura possano vincolare la volonta' della Regione in ordine ai rapporti con i rispettivi enti locali. - Sui poteri discrezionali del legislatore ordinario in ordine alla realizzazione del sistema di autonomie delineato dalla Costituzione, v. la precedente massima A. red.: S. Pomodoro

Massima n. 24370

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale proposta dalla Regione Puglia, in riferimento all'art. 76 Cost., nei confronti delle disposizioni dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, concernenti aspetti della disciplina della conferenza Stato-citta', pur non essendo questi in alcun modo contemplati nella delega legislativa conferita con l'art. 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Il parametro costituito dalla norma costituzionale (art. 76 Cost.) sulla delega legislativa e dalle norme interposte contenute nella legge di delega, puo' essere infatti invocato dalle Regioni a fondamento di questioni di legittimita' costituzionale sollevate in via principale solo in quanto la violazione denunciata ridondi in lesione dell'autonomia regionale, e pertanto, nel caso, le Regioni - riguardando le norme in questione esclusivamente la composizione e le modalita' di funzionamento della conferenza Stato-citta' ed autonomie locali - strumento di raccordo che a sua volta riguarda di per se' esclusivamente i rapporti fra lo Stato e gli enti locali subregionali - non hanno un interesse costituzionalmente tutelato ad impugnarle. red.: S. Pomodoro

Massima n. 24371

Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimita' costituzionale sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 Cost., e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 Cost., nei confronti della disposizione dell'art. 9, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ripresa e confermata dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, secondo cui la conferenza Stato-Regioni partecipa a tutti i processi decisionali, oltre che di interesse regionale, anche "di interesse interregionale e infraregionale". Contrariamente a quanto si e' assunto dalle ricorrenti, infatti, le norme impugnate non possono interpretarsi nel senso che il Governo o i membri della conferenza possano provocare la deliberazione della medesima su qualsiasi argomento, anche d'interesse esclusivo di una o piu' Regioni o di parti di esse, con una ingerenza, contraria alla Costituzione, in processi decisionali di esclusiva competenza e responsabilita' delle stesse. Atteso che, in base alle previsioni dell'art. 12, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 - fondamentali in materia - la premessa dell'intervento della conferenza e' sempre la presenza di una qualche implicazione degli "indirizzi di politica generale" di pertinenza degli organi statali, il che fa appunto della conferenza la sede di raccordo per consentire alle Regioni di partecipare a processi decisionali che altrimenti resterebbero nella esclusiva disponibilita' dello Stato. Intesa in tale significato l'espressione "processi decisionali di interesse nazionale, interregionale e infraregionale", le disposizioni in questione non prestano piu' il fianco alle avanzate censure. red.: S. Pomodoro

Massima n. 24372

Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimita' costituzionale sollevate dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 Cost., nonche' all'art. 76 Cost., in relazione all'art. 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei confronti degli artt. 2, commi 5 e 6, e 3 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, nelle parti in cui, disciplinando i procedimenti per cui sono obbligatoriamente previste la consultazione e, rispettivamente, l'intesa, con la conferenza Stato-Regioni, si consente al Governo, per ragioni di urgenza, discrezionalmente valutate, di provvedere anche senza di esse, sottoponendo l'atto alla conferenza in via successiva. Premesso che tali disposizioni non possono trovare applicazione quando l'intesa con la conferenza, o il parere della medesima, si configuri, in concreto, - come talvolta si e' riscontrato in giudizi della Corte costituzionale, nel contesto dei rapporti tra lo Stato e singole Regioni (cfr. sent. nn. 747/1988, 337/1989, 21 e 482/1991, e 242/1997) - come un vincolo costituzionale discendente dalla particolarita' dell'oggetto, ma nelle sole ipotesi (costituenti peraltro l'"id quod plerumque accidit") di parere o intesa richiesta da norme della legge ordinaria, come tali derogabili dal legislatore ordinario, va quindi rilevato - con esclusivo riferimento a queste ultime - che dei principi della legge n. 59 del 1997 invocati dalla ricorrente sotto il profilo dell'eccesso di delega, non possono dirsi elusi ne' quello, posto dall'art. 9, comma 1, lett. c), concernente la specificazione, da parte del legislatore delegato, delle materie per le quali la consultazione o l'intesa devono ritenersi obbligatorie - non essendo in contrasto con esso che per alcuni dei suddetti procedimenti la specificazione sia avvenuta 'per relationem', con rinvio alle norme della legislazione vigente che gia' prevedono la consultazione o l'intesa - ne' con il principio, posto dall'art. 9, comma 1, lett. a), che prevede un potenziamento delle competenze della conferenza, giacche' il ruolo e il rilievo complessivi della conferenza dipendono dall'insieme delle disposizioni che li riguardano, e nel complesso la disciplina recata dal decreto legislativo n. 281 comporta senz'altro un ampliamento delle sue funzioni. - V. S. nn. 747/1988, 337/1989, 21/1991, 482/1991 e 242/1997 (gia' citate nel testo). Riguardo alla non necessita' costituzionale dell'intervento della conferenza Stato-Regioni in relazione agli atti di indirizzo e coordinamento, v. la precedente massima I. red.: S. Pomodoro

Massima n. 24373

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 Cost., nei confronti dell'art. 20, commi da 1 a 7, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei quali si prevede che ogni anno il Governo presenti un disegno di legge per la delegificazione, attraverso l'emanazione di regolamenti, di norme concernenti procedimenti amministrativi coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, si dettano criteri e principi (semplificazione, riduzione dei termini e del numero dei procedimenti, accelerazione delle procedure contabili, ecc.) a cui i regolamenti devono conformarsi, e, fra l'altro, si stabilisce, al comma 7, che "le Regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate nei commi da 1 a 6, nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico". Fermo il valore di principio, legittimamente vincolante per i legislatori regionali, dei criteri indicati nel comma 5 e quale che sia il senso attribuibile all'affermazione, invero non perspicua - contenuta nello stesso comma 7 - per cui le disposizioni dei commi da 1 a 6 "operano direttamente nei riguardi delle Regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia", non e' infatti possibile - contrariamente a quanto si e' asserito dalla ricorrente - attribuire ad essa un significato che riguardi o comprenda l'attitudine di future norme regolamentari statali a disciplinare materie di competenza regionale. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 5, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa);

b) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della predetta legge n. 59 del 1997, sollevate dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 35 del 1997): art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;

c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, della predetta legge n. 59 del 1997, sollevata dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 34 del 1997);

d) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a) della legge n. 59 del 1997, e dell'art. 2, comma 1, prima parte, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei comuni, con la conferenza Stato-città ed autonomie locali), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe (reg. ric., rispettivamente nn. 34 e 61, nn. 35 e 62 del 1997);

e) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, del predetto decreto legislativo n. 281 del 1997, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 9 della legge n. 59 del 1997, con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 62 del 1997);

f) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni del predetto decreto legislativo n. 281 del 1997, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché all'art. 9 della legge n. 59 del 1997, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché all'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 9 della legge n. 59 del 1997, con i ricorsi indicati in epigrafe (reg. ric. n. 61 e n. 62 del 1997): art. 1; art. 8, commi 1 e 4, e art. 9;

g) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, del predetto decreto legislativo n. 281 del 1997, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché all'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 9 della legge n. 57 del 1997, con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 62 del 1997);

h) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del predetto decreto legislativo n. 281 del 1997, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché all'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 9 della legge n. 57 del 1997, con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 62 del 1997).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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