Corte costituzionale
Sentenza n. 211/1998
Corte cost., sent. 3 giugno 1998, n. 211
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 211/1998
- Data di deposito
- 3 giugno 1998
- Data di decisione
- 20 maggio 1998
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:211
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, decreto-legge n. 16 del 23 gennaio 1993
- legge n. 75 del 24 marzo 1993
- art. 1, legge n. 349 del 8 agosto 1995
- art. 2, comma 1, decreto-legge n. 16 del 23 gennaio 1993
- art. 1, comma 5, decreto-legge n. 250 del 28 giugno 1995
Parametri
Massime
Massima n. 23957
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 d.l. 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie), conv., con modif., nella l. 24 marzo 1993, n. 75, "nella parte in cui prevede la permanenza in vigore delle tariffe di estimo e delle rendite gia' determinate in esecuzione del decreto ministeriale 20 gennaio 1990", in quanto -posto che le leggi a contenuto sostanzialmente provvedimentale esigono un controllo stretto di non arbitrarieta' e di non irragionevolezza; che di quanto ora considerato non puo' non tenersi conto anche nell'interpretazione della contestata disposizione, in relazione all'esigenza di darne una lettura non collidente con la Costituzione; che il denunciato atto legislativo, annoverabile piu' esattamente nella categoria delle leggi di sanatoria, nel disporre la permanenza in vigore delle tariffe d'estimo e delle rendite "gia' determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990", ha avuto il fine di conferire base legislativa a quel criterio di revisione delle tariffe d'estimo "sulla base del valore unitario di mercato ordinariamente ritraibile", che era stato recepito in detto decreto, annullato dal giudice amministrativo, perche' il criterio stesso non era conforme ai principi ispiratori della disciplina all'epoca vigente in materia - si deve ritenere che il legislatore abbia inteso salvaguardare le tariffe e le rendite solo in quanto applicative del criterio ritenuto illegittimo dal giudice, validando le stesse in stretta correlazione con il criterio legificato, senza ricomprendere nella sanatoria eventuali vizi sostanziali o procedimentali diversi da quelli derivanti dall'illegittimita' del criterio medesimo; ed in quanto e' da escludere che la disposizione denunciata, trasmodando in una ingiustificata disciplina delle modalita' applicative, abbia inteso ricomprendere nell'effetto di legificazione anche "l'attribuzione di fatto in via diretta ed immediata della rendita catastale" ai singoli immobili, con la conseguenza che, se si sono determinati altri vizi in sede di rilevazione dei valori degli immobili, ovvero di determinazione delle rendite, diversi da quelli discendenti dal criterio ora legificato, deve escludersi che i vizi stessi possano reputarsi sanati ed affermarsi che essi restano interamente soggetti al controllo giurisdizionale. - S. n. 263/1994. red.: S. Di Palma
Massima n. 23958
Non sono fondate, con riferimento agli artt. 3, 24, 53, 101, 102, 103 e 104 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del d.l. n. 16 del 1993, conv., con modif., nella l. n. 75 del 1993, dell'art. 2, comma 1, stesso d.l. e dell'art. 1, comma 5, d.l. 28 giugno 1995, n. 250 (Differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria), conv., con modif., nella l. 8 agosto 1995, n. 349 (cfr. Massima "A"). - S. n. 263/1994. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara:
a) non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Firenze, con la prima delle ordinanze in epigrafe;
b) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 del predetto decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza, con la seconda delle ordinanze in epigrafe nonché del medesimo art. 2, comma 1, e dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250 (Differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 349, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 101, 102, 103 e 104 della Costituzione, dalla stessa Commissione tributaria, con la già menzionata ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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