Corte costituzionale
Ordinanza n. 413/1998
Corte cost., ord. 16 dicembre 1998, n. 413
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 413/1998
- Data di deposito
- 16 dicembre 1998
- Data di decisione
- 10 dicembre 1998
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:413
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 27, comma 1, Costituzione
- art. 102, comma 1, Costituzione
- art. 27, comma 2, Costituzione
- art. 101, comma 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 13, comma 2, Costituzione
- art. 25, comma 2, Costituzione
- art. 27, comma 3, Costituzione
- art. 13, comma 1, Costituzione
- art. 24, comma 2, Costituzione
- art. 111, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 24283
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, comma primo, 24, comma secondo, 25, comma secondo, 27, commi primo, secondo e terzo, 101, comma secondo, 102, comma secondo, e 111, comma primo, Cost., nei confronti degli artt. 445 cod. proc. pen. e 168 cod. pen. e in subordine anche dell'art. 444 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono, nell'ambito delle rispettive sfere di applicazione, secondo alcune pronunce della Corte di cassazione, che la sentenza di applicazione della pena su richiesta sia titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena accordata in altro giudizio. Con le ordinanze di rimessione, infatti, si mira ad ottenere una integrazione delle cause di revoca di diritto del beneficio in questione, tassativamente indicate nell'art. 168, comma primo, cod. pen., attraverso un intervento additivo in materia riservata alla discrezionalita' del legislatore e destinato a risolversi in un trattamento deteriore per il condannato, e che quindi - come gia' si e' rilevato in precedenti decisioni su analoghe questioni, e senza che, pur essendo evocati ulteriori parametri costituzionali, rispetto agli argomenti allora esaminati ne vengano dedotti dei nuovi - nel giudizio di costituzionalita' deve ritenersi precluso. - Nello stesso senso, O. nn. 297/1997, 172/1998 e 399/1997. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 444 e 445 del codice di procedura penale e dell'art. 168 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, primo e secondo comma, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 27, primo, secondo e terzo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, 111, primo comma, Cost., dal pretore di Siracusa, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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