Corte costituzionale

Ordinanza n. 413/1998

Corte cost., ord. 16 dicembre 1998, n. 413

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
413/1998
Data di deposito
16 dicembre 1998
Data di decisione
10 dicembre 1998
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:413

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 24283

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, comma primo, 24, comma secondo, 25, comma secondo, 27, commi primo, secondo e terzo, 101, comma secondo, 102, comma secondo, e 111, comma primo, Cost., nei confronti degli artt. 445 cod. proc. pen. e 168 cod. pen. e in subordine anche dell'art. 444 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono, nell'ambito delle rispettive sfere di applicazione, secondo alcune pronunce della Corte di cassazione, che la sentenza di applicazione della pena su richiesta sia titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena accordata in altro giudizio. Con le ordinanze di rimessione, infatti, si mira ad ottenere una integrazione delle cause di revoca di diritto del beneficio in questione, tassativamente indicate nell'art. 168, comma primo, cod. pen., attraverso un intervento additivo in materia riservata alla discrezionalita' del legislatore e destinato a risolversi in un trattamento deteriore per il condannato, e che quindi - come gia' si e' rilevato in precedenti decisioni su analoghe questioni, e senza che, pur essendo evocati ulteriori parametri costituzionali, rispetto agli argomenti allora esaminati ne vengano dedotti dei nuovi - nel giudizio di costituzionalita' deve ritenersi precluso. - Nello stesso senso, O. nn. 297/1997, 172/1998 e 399/1997. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 444 e 445 del codice di procedura penale e dell'art. 168 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, primo e secondo comma, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 27, primo, secondo e terzo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, 111, primo comma, Cost., dal pretore di Siracusa, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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