Corte costituzionale

Ordinanza n. 130/1998

Corte cost., ord. 16 aprile 1998, n. 130

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
130/1998
Data di deposito
16 aprile 1998
Data di decisione
9 aprile 1998
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:130

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 847 del 8 novembre 1977
  • art. 28, comma 2, legge n. 300 del 20 maggio 1970
  • art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Parametri

Massime

Massima n. 23853

Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto la stessa, avendo ad oggetto una disposizione che concerne una ipotetica fase processuale ulteriore, e' carente del requisito della rilevanza. Invero, le censure mosse dal giudice rimettente potrebbero assumere concreto rilievo nel giudizio principale unicamente in presenza di una decisione favorevole per il sindacato ricorrente e, dunque, di emissione del decreto cui accede 'ex lege' la provvisoria ed immediata esecutivita'; provvedimento, quest'ultimo, che, come risulta dalla stessa ordinanza di rimessione, non e' stato ancora adottato dal giudice 'a quo', non essendo, peraltro, nelle sue intenzioni <<rendere noto il proprio convincimento, ne' anticipare la decisione>>. - Sull'impossibilita' di ravvisare il requisito della rilevanza in una questione di costituzionalita' <<che si appalesa prematura>>, v., 'ex plurimus', S. nn. 336/1995 e 155/1994 nonche' O. nn. 337/1994, 318/1991 e 394/1987. red.: G. Leo

Massima n. 23854

Manifesta infondatezza delle questioni, in quanto la Corte ha gia' affermato che la legge 11 marzo 1953, n. 87 costituisce integrazione e svolgimento delle leggi costituzionali 9 febbraio 1948, n. 1 (Norme sui giudizi di legittimita' costituzionale e sulle garanzie di indipendenza della Corte costituzionale) e 11 marzo 1953, n. 1 (Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale) e che, in particolare, l'art. 23 impugnato <<viene ad uniformarsi all'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948, secondo cui la questione di legittimita' costituzionale puo' essere rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio>>, da cio' desumendo l'evidente esclusione della facolta' di sollevare questioni ininfluenti sul giudizio stesso. - V. S. n. 88/1986 nonche' O. nn. 225/1982 e 130/1971, entrambe dichiarative della manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23 in esame. - In ordine al coerente rapporto sistematico che intercorre tra Carta costituzionale, leggi costituzionali e legge ordinaria, v. S. n. 111/1963. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), sollevata, in riferimento agli artt. 134, 101, 104, primo comma, e 111 della Costituzione, dal pretore di Brescia con l'ordinanza in epigrafe indicata;

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del predetto art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sollevata, in riferimento all'art. 137, primo comma, della Costituzione, dal medesimo pretore di Brescia con l'ordinanza in epigrafe indicata;

c) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come modificato dalla legge 8 novembre 1977, n. 847 (Norme di coordinamento tra la legge 11 agosto 1973, n. 533, e la procedura di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300), sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 3 e 24, primo comma, della Costituzione, dal predetto pretore con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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