Corte costituzionale
Sentenza n. 111/1997
Corte cost., sent. 22 aprile 1997, n. 111
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 111/1997
- Data di deposito
- 22 aprile 1997
- Data di decisione
- 9 aprile 1997
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:111
Norme oggetto del giudizio
- art. 18, comma 3, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992
- art. 12, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992
- art. 5, comma 7, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992
- art. 1, decreto-legge n. 394 del 30 settembre 1992
- art. 3, decreto-legge n. 394 del 30 settembre 1992
- art. 24, testo unico n. 917 del 22 dicembre 1986
- art. 22, testo unico n. 917 del 22 dicembre 1986
- art. 26, testo unico n. 917 del 22 dicembre 1986
- art. 34, testo unico n. 917 del 22 dicembre 1986
- art. 33, testo unico n. 917 del 22 dicembre 1986
- art. 25, testo unico n. 917 del 22 dicembre 1986
- art. 38, testo unico n. 917 del 22 dicembre 1986
- art. 30, testo unico n. 917 del 22 dicembre 1986
- art. 35, testo unico n. 917 del 22 dicembre 1986
- art. 31, testo unico n. 917 del 22 dicembre 1986
- art. 29, testo unico n. 917 del 22 dicembre 1986
- art. 23, testo unico n. 917 del 22 dicembre 1986
- art. 129, testo unico n. 917 del 22 dicembre 1986
- art. 36, testo unico n. 917 del 22 dicembre 1986
- art. 37, testo unico n. 917 del 22 dicembre 1986
- art. 27, testo unico n. 917 del 22 dicembre 1986
- art. 28, testo unico n. 917 del 22 dicembre 1986
- art. 32, testo unico n. 917 del 22 dicembre 1986
- art. 17, comma 1, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992
- legge n. 461 del 26 novembre 1992
- art. 5, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992
- art. 1, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992
- art. 6, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992
- art. 18, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992
Parametri
Massime
Massima n. 23247
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 53, 76 e 113 Cost., degli artt. 12 e 18, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ("Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421") - dei quali, il primo conferisce al Comune il potere di procedere alla riscossione coattiva immediata delle somme liquidate per imposta, sanzioni ed interessi, anche nel caso di impugnazione del relativo accertamento, ove le somme stesse non vengano corrisposte tramite versamento diretto; ed il secondo riserva, per l'anno 1993, all'Amministrazione finanziaria dello Stato, la potesta' impositiva in materia di ICI, e prevede, altresi', che essa operi a norma delle disposizioni che riguardano l'accertamento e la riscossione delle imposte erariali sui redditi nonche' l'irrogazione delle relative sanzioni - in quanto, considerato che nel caso oggetto di controversia il pagamento dell'imposta e' avvenuto per versamento diretto, le disposizioni denunciate non rientrano tra quelle di cui il giudice rimettente e' tenuto a fare applicazione nel giudizio 'a quo' e, pertanto, le relative questioni sono irrilevanti ai fini della decisione. red.: G. Leo
Massima n. 23248
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 5, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ("Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4, della legge 23 ottobre 1992, n. 421") - il quale prevede, per la determinazione del valore dei terreni agricoli, l'applicazione al reddito dominicale di un moltiplicatore pari a settantacinque - non risultando dall'ordinanza di rimessione che dinanzi al giudice 'a quo' sia in discussione la tassazione di terreni agricoli. red.: G. Leo
Massima n. 23254
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 42 e 53 Cost., dell'art. 17, comma 1, del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ("Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421") - in relazione agli artt. 22-38 e 129 del T.U. 22 dicembre 1986, n. 917 ed agli artt. 1 e 3 del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1992, n. 461-, il quale stabilisce l'indeducibilita' dell'ICI agli effetti delle imposte erariali sui redditi, poiche' detta questione attiene al regime giuridico ed alla fase applicativa di imposte diverse da quella oggetto del giudizio principale e, pertanto, non puo' trovare ingresso in questa sede. - Cfr., pure, S. n. 21/1996. red.: G. Leo
Massima n. 23271
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 53 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ("Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"), in quanto - premesso che l'ampia discrezionalita' riservata al legislatore in relazione alle varie finalita' cui, di volta in volta, si ispira l'attivita' di imposizione fiscale gli consente, sia pure con il limite della non arbitrarieta', di determinare "i singoli fatti espressivi della capacita' contributiva", che, quale idoneita' del soggetto all'obbligazione di imposta, puo' essere desunta da qualsiasi indice rivelatore di ricchezza; e considerato, pertanto, che non e' di per se' lesivo del principio di eguaglianza e di capacita' contributiva il fatto che il legislatore individui, di volta in volta, quali indici rivelatori della stessa, le varie specie di beni patrimoniali sia di natura mobiliare che immobiliare - la mancata deduzione dalla base imponibile delle passivita' contratte dal proprietario per acquistare o costruire il bene non appare irrazionale, perche', in effetti, le predette passivita' afferiscono non all'immobile, bensi' al patrimonio generale del soggetto che li assume in carico. red.: G. Leo
Massima n. 23272
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 42 e 53 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ("Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4, della legge 23 ottobre 1992, n. 421") - il quale prevede che l'aliquota I.C.I. sia stabilita, con deliberazione della giunta comunale, in misura unica ed in una percentuale del valore dell'immobile compresa fra il 4 e il 6 per mille, con facolta' di elevazione al 7 per straordinarie esigenze di bilancio - in quanto, posto che dalla legge tributaria nasce soltanto un'obbligazione pecuniaria verso lo Stato ovvero verso gli altri enti pubblici (v. sentenza n. 9 del 1959); e che la capacita' contributiva non si identifica con la proprieta' di uno specifico bene patrimoniale ne' con quella di un reddito, esprimendo, invece, l'idoneita' generale del singolo a concorrere alle spese pubbliche in relazione alla molteplicita' di obiettivi di politica fiscale che il legislatore puo' perseguire con l'imposizione tributaria; e considerata altresi' l'estraneita' della materia espropriativa all'ambito dell'art. 53 Cost. (sentenze nn. 283 del 1993, 22 del 1965 e 9 del 1959); "le doglianze del giudice rimettente circa l'elevatezza in se' dell'aliquota I.C.I. non sono sorrette da elementi che possano portare a considerarla, nel rapporto fra l'aliquota stessa ed il valore del bene in se', frutto di un arbitrio lesivo della capacita' contributiva. Cio' escluso, non vi e', di conseguenza, "alcuna ripercussione neanche sull'art. 42 della Costituzione". red.: G. Leo
Massima n. 23273
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 23, 76, 77 e 128 Cost., degli artt. 6 e 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ("Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421") - nella parte in cui prevedono che la determinazione dell'aliquota venga stabilita con deliberazione della giunta comunale - in quanto la predetta determinazione e' avvenuta, nella specie, ad opera del commissario prefettizio. Non puo', pertanto, reputarsi rilevante, ai fini del decidere, una questione che non concerne i poteri di quest'ultimo, bensi' quelli della giunta. red.: G. Leo
Massima n. 23274
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 23, 76 e 77 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6 e 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ("Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 504"), i quali, prevedendo che l'aliquota I.C.I. sia fissata con <<deliberazione della giunta comunale>>, inciderebbero, in assenza di delega in tal senso, sul riparto di competenza tra consiglio e giunta, in quanto - premesso che il principio della riserva di legge, in materia di prestazioni imposte, va inteso in senso relativo come obbligo per il legislatore di determinare preventivamente e sufficientemente criteri direttivi di base e linee generali di disciplina dell'attivita' amministrativa (sentenza n. 157 del 1996); e considerato che il silenzio della legge di delegazione non osta all'emanazione di norme che rappresentino un coerente sviluppo e completamente della scelta espressa dal legislatore delegante e delle ragioni ad essa sottese (sentenza n. 141 del 1993), ancorche' il potere debba essere esercitato in modo non solo conforme alle finalita' che l'hanno determinato, ma anche aderente al sistema delineato nella legislazione precedente (sentenza n. 28 del 1970) - nel caso di specie, secondo quanto espressamente stabilito dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, e' il legislatore stesso, in parte direttamente ed in parte attraverso lo svolgimento della delega conferita al Governo, a prevedere e a disciplinare il tributo, mentre all'ente locale non e' data la possibilita' ne' di istituire ne' di dettare "l'ordinamento dell'imposta", ma solo di determinare l'aliquota entro limiti prederminati, fermo restando che, in caso di mancata delibera, vale comunque il minimo fissato per legge, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 1992. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 7, 12, 17, comma 1 - in relazione agli artt. 22-38 e 129 del t.u. 22 dicembre 1986, n. 917 e agli artt. 1 e 3 del d.-l. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1992, n. 461 - e 18, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Livorno, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 53, 76 e 113 della Costituzione, con l'ordinanza emessa il 7 novembre 1995;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5 e 6 del suddetto decreto legislativo n. 504 del 1992, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma e 53 della Costituzione, con la medesima ordinanza;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 18 del già citato decreto legislativo n. 504 del 1992, sollevata, in riferimento agli artt. 23, 76, 77 e 128 della Costituzione, dal TAR dell'Abruzzo, Sezione di Pescara, con l'ordinanza emessa l'11 gennaio 1996;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 504 del 1992 sollevata, in riferimento agli artt. 23, 76 e 77 della Costituzione, dal medesimo TAR, con l'ordinanza emessa il 9 novembre 1995.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 aprile 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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