Corte costituzionale
Ordinanza n. 267/1997
Corte cost., ord. 23 luglio 1997, n. 267
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 267/1997
- Data di deposito
- 23 luglio 1997
- Data di decisione
- 18 luglio 1997
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:267
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 206 del 31 maggio 1995
- art. 1-bis, comma 3, decreto-legge n. 96 del 29 marzo 1995
- art. 5, legge n. 171 del 16 aprile 1973
Parametri
Massime
Massima n. 23463
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, riferita agli artt. 3, 9, 10, 11, 32, 97, 117 e 118 Cost., dell'art. 1-bis, comma 3, del d.l. 29 marzo 1995, n. 96, convertito in l. 31 maggio 1995, n. 206, in quanto, non essendosi verificato il presupposto per l'applicabilita' della norma denunciata, difetta la rilevanza della questione predetta (nella specie, si censura che la mancata pronuncia della Commissione per la salvaguardia di Venezia sulla domanda di interventi e modifica del territorio per la realizzazione di opere da eseguirsi nell'ambito della conterminazione lagunare, si intende come emissione di un parere favorevole, laddove la stessa ordinanza di rimessione da' atto che era ancora in corso il termine per la formazione del silenzio-assenso. red.: F. Mangano
Massima n. 23464
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, riferita agli artt. 3, 9, 10, 32, 97, 117 e 118 Cost., dell'art. 5 della l. 16 aprile 1973, n. 171, in quanto, prevedendo la norma impugnata la presenza di rappresentanti della Regione Veneto in seno alla Commissione, la censura relativa alla insostituibilita' di tali componenti in ragione delle necessita' della loro partecipazione, non involge vizi di costituzionalita' della norma denunciata, bensi' eventuali vizi di legittimita' verificatisi nel funzionamento della Commissione predetta. red.: F. Mangano
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis comma 3, del d.-l. 29 marzo 1995, n. 96 (Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia), introdotto con la legge di conversione 31 maggio 1995, n. 206, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 9, 10, 11, 32, 97, 117 e 118 della Costituzione, dal pretore di Venezia con le ordinanze indicate in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171 (Interventi per la salvaguardia di Venezia) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 9, 10, 32, 97, 117 e 118 della Costituzione dallo stesso pretore con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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