Corte costituzionale

Ordinanza n. 267/1997

Corte cost., ord. 23 luglio 1997, n. 267

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
267/1997
Data di deposito
23 luglio 1997
Data di decisione
18 luglio 1997
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:267

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 206 del 31 maggio 1995
  • art. 1-bis, comma 3, decreto-legge n. 96 del 29 marzo 1995
  • art. 5, legge n. 171 del 16 aprile 1973

Parametri

Massime

Massima n. 23463

Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, riferita agli artt. 3, 9, 10, 11, 32, 97, 117 e 118 Cost., dell'art. 1-bis, comma 3, del d.l. 29 marzo 1995, n. 96, convertito in l. 31 maggio 1995, n. 206, in quanto, non essendosi verificato il presupposto per l'applicabilita' della norma denunciata, difetta la rilevanza della questione predetta (nella specie, si censura che la mancata pronuncia della Commissione per la salvaguardia di Venezia sulla domanda di interventi e modifica del territorio per la realizzazione di opere da eseguirsi nell'ambito della conterminazione lagunare, si intende come emissione di un parere favorevole, laddove la stessa ordinanza di rimessione da' atto che era ancora in corso il termine per la formazione del silenzio-assenso. red.: F. Mangano

Massima n. 23464

Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, riferita agli artt. 3, 9, 10, 32, 97, 117 e 118 Cost., dell'art. 5 della l. 16 aprile 1973, n. 171, in quanto, prevedendo la norma impugnata la presenza di rappresentanti della Regione Veneto in seno alla Commissione, la censura relativa alla insostituibilita' di tali componenti in ragione delle necessita' della loro partecipazione, non involge vizi di costituzionalita' della norma denunciata, bensi' eventuali vizi di legittimita' verificatisi nel funzionamento della Commissione predetta. red.: F. Mangano

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis comma 3, del d.-l. 29 marzo 1995, n. 96 (Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia), introdotto con la legge di conversione 31 maggio 1995, n. 206, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 9, 10, 11, 32, 97, 117 e 118 della Costituzione, dal pretore di Venezia con le ordinanze indicate in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171 (Interventi per la salvaguardia di Venezia) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 9, 10, 32, 97, 117 e 118 della Costituzione dallo stesso pretore con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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