Corte costituzionale

Sentenza n. 194/1996

Corte cost., sent. 12 giugno 1996, n. 194

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
194/1996
Data di deposito
12 giugno 1996
Data di decisione
30 maggio 1996
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:194

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 22505

Non e' fondata, in riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, 24, secondo comma, e 32, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 187, secondo comma, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modif. dal d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360, secondo cui, in caso di incidente o quando vi sia ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di ebbrezza derivante dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale hanno facolta' di accompagnare il medesimo presso strutture pubbliche per prelievi di liquidi biologici. Tale facolta' non e' lesiva della garanzia circa inviolabilita' della persona, poiche' all' agente e' rimessa esclusivamente la valutazione del momento iniziale, in ordine alle circostanze oggettive e sintomatiche - che per la loro contingenza, egli solo puo' apprezzare - e la facolta'di accompagnamento del conducente, il quale non subisce coartazione alcuna, potendosi rifiutare, in caso di ritenuto abuso di potere. Tuttavia, sebbene detto rifiuto costituisca autonomo titolo di reato, i rischi paventati dal giudice 'a quo', sono scongiurati dal riscontro della ragionevolezza del motivo del disposto accompagnamento, rimesso al giudice, cosi' consentendosi 'a posteriori' una verifica giudiziale dei fatti e dell'attendibilita' delle ragioni di convincimento dell'agente, in relazione al bene protetto della sicurezza della circolazione e alle correlate finalita' di prevenzione. Non puo' inoltre ipotizzarsi, stante il dettaglio della normativa, la violazione della riserva di legge (art. 13, secondo comma, Cost.), mentre la ritenuta necessita' circa la presenza di un medico accanto agli agenti, rimane completamente estranea all'invocato diritto di difesa e, in ogni caso, tale violazione sarebbe esclusa dal carattere di atto a sorpresa dell'accertamento, iscrivibile fra le attivita' che non presuppongono necessariamente un indizio di reita' e trovano giustificazione nella logica della irripetibilita'. Infine, va chiarito che i prelievi in questione non configurano un trattamento sanitario obbligatorio e, in particolare, che il prelievo ematico, come gia' precisato dalla Corte, non lede la dignita' o la psiche della persona e non ne mette in pericolo la vita, l'incolumita' e la salute. - S. n. 54/1986. red.: A.M. Marini

Massima n. 22506

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 186, quarto e sesto comma e 187, quarto comma nonche' 223, terzo comma, e 224, primo comma, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in quanto per cio' che concerne la prima questione (indeterminatezza della fattispecie incriminatrice della guida sotto l'influenza dell'alcool, cagionata da mancata previsione dell'obbligo dell'uso dell'etilometro), gli articoli impugnati non risultano pertinenti, mentre, relativamente alla seconda (applicabilita' della misura prefettizia provvisoria della sospensione della patente, nonche' della relativa sanzione amministrativa accessoria, anche in caso di sospensione condizionale della pena), non sussiste nessuna motivazione circa la rilevanza ne' indicazione circa la fattispecie di causa. red.: A.M. Marini

Massima n. 22507

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 97 e 102 Cost., dell'art. 186, quarto comma, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modif. dal d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360, denunziato nella parte in cui prevede la facolta' e non l'obbligo degli agenti di polizia stradale di procedere all'accertamento dello stato di ebbrezza del conducente, mediante etilometro. La censura, cosi' come prospettata, e' rivolta alla mancanza di oggettiva certezza e tassativita' della condotta sanzionata, ma il dubbio di costituzionalita' e' limitato al modo dell'accertamento dello stato di ebbrezza, cosi' realizzandosi un'ipotesi di 'aberratio', aggravata dal non considerare come le indicazioni circa le circostanze che, in mancanza di uso dell'etilometro, inducono a ritenere la presenza di tale stato, altro non sono che elementi destinati a concorrere alla formazione del convincimento del giudice: e cosi' giungendo a scambiare la discrezionalita' circa le tecniche di accertamento con un asserito difetto di coerenza della norma incriminatrice. red.: A.M. Marini

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 187, secondo comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sollevata - in riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, 24, secondo comma, e 32, secondo comma, della Costituzione - dal Pretore di Asti con l'ordinanza di cui in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, sesto comma, e 187, quarto comma, dello stesso codice, come sopra sollevata;

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 186, quarto comma, 223, terzo comma, e 224, primo comma, del codice della strada, sollevate - in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 97 e 102 della Costituzione - dal Pretore di Macerata con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 maggio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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