Corte costituzionale

Ordinanza n. 213/1996

Corte cost., ord. 21 giugno 1996, n. 213

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
213/1996
Data di deposito
21 giugno 1996
Data di decisione
14 giugno 1996
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:213

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 22527

Manifesta inammissibilita' delle questioni, concernenti norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima 'in parte qua'. - Sent. n. 131/1996. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, e dell'art. 37, primo comma, del cod. proc. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, 25, 27, 76, 77 e 101 della Costituzione dai Tribunali di Torino, Palermo, Udine, Avellino, Reggio Calabria, Oristano, Potenza, S. Maria Capua Vetere, Genova, Catania, Milano, Bari, Verona, Lecco, Lucca, Salerno, Foggia, Modena, Livorno, Napoli, Enna e Siena, dal Tribunale per i minorenni di Salerno, dalle Corti d'assise di La Spezia, Salerno e Reggio Calabria, dalle Corti d'appello di Ancona, Milano e Reggio Calabria e dalla Corte d'assise d'appello di Torino, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 giugno 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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