Art. 37 — Ricusazione

Il giudice può essere ricusato dalle parti: a) nei casi previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g); b) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione.

Il giudice ricusato non può pronunciare né concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione.

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