Corte costituzionale
Sentenza n. 88/1995
Corte cost., sent. 17 marzo 1995, n. 88
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 88/1995
- Data di deposito
- 17 marzo 1995
- Data di decisione
- 8 marzo 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:88
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, comma 26, legge n. 537 del 24 dicembre 1993
Parametri
Massime
Massima n. 21996
Lo 'ius superveniens' - costituito dall'art. 20 del d.l. 26 febbraio 1995 (il quale proroga i termini per il pagamento dei contributi arretrati dovuti all'ENPAV) e dal d. lgs. n. 509 del 1994 (che dispone la trasformazione di detto ente a partire dal 1995) - non incide sul retroattivo obbligo di iscrizione e contribuzione all'ENPAV, previsto dall'art. 11, comma 26, della l. n. 537 del 1993, onde non vanno restituiti gli atti ai giudici 'a quibus' per il riesame della rilevanza della questione di costituzionalita' concernente tale disposizione. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21997
Nei giudizi proposti da veterinari svolgenti esclusivamente lavoro dipendente, per l'accertamento della non debenza di contributi previdenziali all'ENPAV, e' rilevante il dubbio di incostituzionalita' della disposizione che ripristina, con effetto retroattivo, l'obbligo di iscrizione e di contribuzione al detto Ente per i medesimi veterinari: tale disposizione risulta, infatti, applicabile per la decisione di merito, avendo i giudici rimettenti, con motivazione non implausibile, ritenuto sussistente l'interesse ad agire dei ricorrenti. (Reiezione dell'eccezione di inammissibilita', per difetto di rilevanza, della questione di costituzionalita' dell'art. 11, comma 26, l. n. 537 del 1993). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21998
La legittimita' di una norma che, benche' qualificata dal legislatore come interpretativa, sia in realta' "innovativa" con carattere retroattivo, va valutata secondo i canoni consueti con riferimento sia alla nuova disciplina in se', sia, piu' limitatamente, al suo ambito di applicabilita' in quanto esteso retroattivamente a fatti, condotte o rapporti pregressi. Parallelamente l'eventuale riscontro del carattere sostanziale della (dichiarata funzione di) interpretazione autentica non assolve di per se' la disposizione da ogni censura, ben potendo la Corte, quando investita, verificare la legittimita' del retroattivo intervento interpretativo del legislatore anche sotto il profilo della ragionevolezza ('ex' art. 3 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21999
Al fine di riconoscere o negare il carattere interpretativo di una disposizione, deve verificarsi, con giudizio riflesso retrospettivamente e tenendo conto del contesto normativo di riferimento, se la disposizione interpretata poteva, tra i vari significati plausibili secondo gli ordinari canoni ermeneutici, esprimere anche il dato precettivo successivamente meglio esplicitato dalla disposizione di interpretazione. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 22000
L'art. 11, comma 26, della l. n. 537 del 1993, in quanto prevede che l'iscrizione all'ENPAV non e' piu' obbligatoria soltanto per i veterinari dipendenti (e assimilati) che si iscrivano per la prima volta agli albi professionali dopo l'entrata in vigore della legge di riforma del 1991, riveste effettivamente il dichiarato carattere di norma di interpretazione autentica dell'art. 32, comma primo, l. n. 136 del 1991, giacche' reca un'interpretazione pienamente plausibile di esso, implicitamente gia' desumibile dalla lettura congiunta degli artt. 24 e 32 della legge del 1991. Va, percio', respinta la censura di irragionevolezza basata sull'asserita (ma insussistente) contraddittorieta' tra la dichiarata finalita' interpretativa e la natura sostanzialmente "innovativa" della norma indubbiata. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 11, comma 26, l. 24 dicembre 1993 n. 537, sollevata - sotto il detto profilo - in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.). - v. la precedente massima D. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 22001
L'intervento legislativo mediante norme di interpretazione autentica si svolge su un piano diverso e non comparabile rispetto a quello della giurisdizione, onde una norma che effettivamente rivesta - come l'art. 11, comma 26, l. n. 537 del 1993 - il carattere di interpretazione autentica non e' censurabile per sviamento della funzione legislativa con interferenza in quella giurisdizionale. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 101, 102 e 104 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 26, l. 24 dicembre 1993, n. 537). - v. S. n. 402/1993. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 22002
Non e' irragionevole che il legislatore - avendo affermato, in via di interpretazione autentica, l'obbligatorieta' dell'iscrizione all'ENPAV dei veterinari dipendenti gia' iscritti agli albi professionali anteriormente alla riforma del 1991 - abbia sancito la nullita' di diritto dei provvedimenti di cancellazione adottati dall'ENPAV in base ad interpretazione opposta a quella adottata dalla norma di interpretazione autentica, ed abbia previsto il conseguente obbligo di corrispondere i contributi nel frattempo maturati. Ne' cio' comporta lesione di diritti quesiti o della tutela previdenziale, atteso che la prevista nullita' accede a norma di interpretazione autentica, e che l'eventuale perdita di alcune prestazioni previdenziali, erogabili nel periodo tra la cancellazione e la revoca di essa, costituisce inconveniente di fatto conseguente all'affidamento nell'interpretazione esclusa dalla norma di interpretazione autentica.(Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3, 25, comma secondo, e 38 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 11, comma 26, l. 24 dicembre 1993 n. 537). red.: L.I.
Massima n. 22003
La struttura di tipo solidaristico dei sistemi previdenziali (in particolare) professionali giustifica l'onere della contribuzione a carico di tutti gli appartenenti all'ordine anche in ragione del solo elemento oggettivo del potenziale esercizio dell'attivita' professionale connesso all'iscrizione nel relativo albo. - v. S. n. 133/1984, O. nn. 813/1988, 707/1988. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 22004
L' obbligo di iscrizione all' ENPAV per i veterinari (dipendenti o autonomi) che gia' beneficiano di altra assicurazione obbligatoria, e' giustificato dalla struttura di tipo solidaristico dei sistemi previdenziali (in particolare) professionali, e non e' censurabile per disparita' di trattamento rispetto ai veterinari liberi professionisti o lavoratori autonomi convenzionati (tenuti a pagare i contributi solo all'ENPAV), ne' rispetto ai veterinari non iscritti all'ente previdenziale di categoria, i quali - per il solo fatto di essere iscritti all'albo - sono anch'essi tenuti ad un contributo di solidarieta', ma di minore entita', poiche' non fruiscono delle prestazioni previdenziali dell'ENPAV. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell' art. 11, comma 26, l. 24 dicembre 1993 n. 537, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - v. anche la precedente massima H. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 22005
La solidarieta' esterna della collettivita' solo eccezionalmente e sussidiariamente puo' integrare quella categoriale in ragione del tendenziale autofinanziamento dei sistemi previdenziali settoriali: pertanto all'ente previdenziale di categoria deve essere garantito un flusso di contributi degli assicurati proporzionato ai bisogni da soddisfare, mentre solo in via eccezionale lo Stato puo' essere chiamato a interventi integrativi. - v. S. n. 78/1995. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 22006
Col confermare l'obbligo di contribuzione all' ENPAV per i veterinari gia' obbligatoriamente iscritti prima della riforma del 1991 e col riservare la facoltativita' dell'iscrizione all'ENPAV ai soli veterinari dipendenti che si iscrivono all'albo successivamente alla riforma, il legislatore ha operato una scelta non irragionevole di gradualita' nel passaggio dal vecchio regime di iscrizione obbligatoria generalizzata a quello che vede coesistere iscrizioni obbligatorie e facoltative; detta scelta risponde all'esigenza di approntare una provvista di contribuzione idonea a garantire il tendenziale autofinanziamento del sistema previdenziale di categoria, e non produce una censurabile disparita' di trattamento all'interno della categoria dei veterinari, atteso che al doppio obbligo contributivo di alcuni di essi corrispondono trattamenti pensionistici cumulabili, e non gia' un trattamento unico. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 11, comma 26, l. 24 dicembre 1993, n. 537, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - v. la precedente massima L. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 22007
La previsione, per i veterinari iscritti all'ENPAV prima della riforma del 1991, dell'obbligo di mantenere l'iscrizione all'ente di categoria pur se iscritti ad altro ente previdenziale, non e' censurabile in raffronto alle differenti discipline proprie di altre categorie professionali, giacche' i diversi sistemi previdenziali di categoria sono autonomi e non utilmente comparabili fra loro. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 11, comma 26, l. 24 dicembre 1993 n. 537, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Sull'autonomia dei sistemi previdenziali di categoria, v. S. nn. 78/1995, 259/1992, 73/1992, 133/1984 e 132/1984. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 22008
La "doppia previdenza" non e' in se' contraria all'art. 38 Cost., comportando un'accentuazione del grado di copertura dell'assicurato, onde la tendenza legislativa diretta a superare tale fenomeno esprime una scelta discrezionale del legislatore (di carattere programmatico proiettata verso il futuro), ma non anche una esigenza di adeguamento al parametro costituzionale. - v. S. n. 133/1984. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 22009
La doppia contribuzione previdenziale, cui restano obbligatoriamente assoggettati i veterinari dipendenti iscritti all'ENPAV prima della riforma recata dalla l. n. 136 del 1991, non incide sul diritto alla tutela previdenziale - giacche' l'art. 38 Cost. non vieta situazioni di "doppia previdenza" - ne' sul principio della capacita' contributiva, non avendo le contribuzioni previdenziali natura tributaria; tantomeno e' ipotizzabile la violazione del diritto al lavoro o di quello alla retribuzione proporzionata e sufficiente, venendo in rilievo, nella previsione di cui trattasi, unicamente il profilo della tutela previdenziale. (Non fondatezza delle questioni di costituzionalita' dell' art. 11, comma 26, l. 24 dicembre 1993, n. 537, in riferimento agli artt. 4, 36, 38 e 53 Cost.). - Sulla natura non tributaria dei contributi previdenziali, v. S. n. 173/1986. red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 26, legge 24 dicembre 1993 n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) sollevate - con riferimento agli artt. 2, 3, 4, 25, comma 2, 36, 38, 53, 101, 102, 104 della Costituzione - dal pretore di Perugia, dal pretore di Vasto, dal pretore di Bassano del Grappa, dal pretore di Udine, dal pretore di Rovigo, dal pretore di Gela, dal pretore di Asti, dal pretore di Prato, dal pretore di Camerino, dal pretore di Campobasso, dal pretore di Bologna, dal pretore di Piacenza, dal pretore di Ascoli Piceno e dal pretore di Como con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 marzo 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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