Corte costituzionale
Sentenza n. 103/1995
Corte cost., sent. 31 marzo 1995, n. 103
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 103/1995
- Data di deposito
- 31 marzo 1995
- Data di decisione
- 22 marzo 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:103
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 4, legge n. 87 del 29 gennaio 1994
- art. 3, comma 2, legge n. 87 del 29 gennaio 1994
- art. 3, comma 3, legge n. 87 del 29 gennaio 1994
- art. 4, legge n. 87 del 29 gennaio 1994
- art. 1, comma 1, legge n. 87 del 29 gennaio 1994
Parametri
Massime
Massima n. 22055
La questione di costituzionalita' dell'art. 4 della L. n. 87 del 1994 - secondo cui, i giudizi pendenti, alla data di entrata in vigore della legge stessa, aventi ad oggetto la riliquidazione del trattamento di fine servizio con inclusione dell'indennita' integrativa speciale, "sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti" - assume rilievo preliminare e va anteposta all'esame di altre questioni, dirette a censurare le norme della medesima legge che disciplinano il diritto alla riliquidazione e gli accessori del credito; infatti solo la caducazione del predetto art. 4 darebbe ingresso all'esame delle altre questioni, giacche', in mancanza, l'obbligo di dichiarare l'estinzione d'ufficio dei giudizi 'a quibus' precluderebbe qualsiasi esame del merito e quindi la pronuncia di sentenze di condanna aventi un contenuto rispetto al quale si profili ostativo il dettato delle altre norme oggetto di censura. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 22056
La legittimita' della previsione legislativa che disponga l'estinzione d'ufficio di giudizi gia' pendenti va valutata in relazione al grado di realizzazione che il legislatore stesso, riformando la disciplina non sostanziale dei rapporti controversi, abbia accordato - pur senza soddisfarle integralmente - alle pretese azionate nei suddetti giudizi: ed invero, per escludersi la menomazione del diritto di azione e' necessario e sufficiente che l'ambito delle situazioni giuridiche di cui sono titolari gl'interessati risulti comunque arricchito a seguito della normativa che da' luogo all'estinzione dei giudizi. - v. S. n. 185/1981; nel senso, invece, dell'illegittimita' di un intervento legislativo che si opponga alle pretese azionate giudizialmente, negandone il fondamento e vanificando sostanzialmente la via giurisdizionale, v. S. n. 123/1987. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 22057
La legge 29 gennaio 1994 n. 87, perseguendo gli obiettivi a suo tempo indicati dalla Corte, determina la misura del diritto dei pubblici dipendenti ad un "adeguato" computo dell'indennita' integrativa speciale nell'indennita' di buonuscita (od altro trattamento di fine servizio) ad essi spettante, e costituisce quindi una risposta di segno positivo rispetto alle aspettative degli interessati (le quali, a seguito della dichiarazione di incostituzionalita' del previgente assetto normativo, avevano assunto il rango di diritti non determinabili nella misura). In presenza di tale congrua determinazione legislativa, l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti con compensazione delle spese processuali - disposta dall'art. 4 della stessa legge - non compromette il diritto costituzionale di difesa ne' incide sull'esercizio e sulle prerogative della funzione giurisdizionale. L'affermata infondatezza della questione relativa al predetto art. 4 comporta, altresi', che "risultano superate" le altre censure concernenti la disciplina sostanziale del diritto alla riliquidazione e degli accessori del credito. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 1, comma 1, dell'art. 2, comma 4, dell'art. 3, commi 2 e 3, e dell'art. 4, L. n. 87 del 1994, sollevata in riferimento agli artt. 24, commi primo e secondo, 25, comma primo, 101, 102, 103, 104, 108 e 113 Cost.). - v. massime precedenti, nonche' S. n. 185/1981. red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, dell'art. 2, comma 4, dell'art. 3, commi 2 e 3, e dell'art. 4, della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 101, 102, 103, 104, 108 e 113 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, dal T.A.R. della Liguria, dai Pretori di Roma, di Chieti, di Vallo della Lucania e di Salerno, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1995.
Il presidente: BALDASSARRE
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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