Corte costituzionale
Sentenza n. 100/1995
Corte cost., sent. 31 marzo 1995, n. 100
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 100/1995
- Data di deposito
- 31 marzo 1995
- Data di decisione
- 22 marzo 1995
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:100
Norme oggetto del giudizio
- nota Proc. gen. Corte dei conti - sez. reg. Umbria del 28 gennaio 1994
- nota Proc. gen. Corte dei conti - sez. reg. Umbria del 23 luglio 1993
- art. 74, regio decreto n. 1214 del 12 luglio 1934
- nota Proc. gen. Corte dei conti - sez. reg. Umbria del 25 febbraio 1994
Parametri
- art. 39, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 27, comma 2, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.) del 16 marzo 1956
- art. 5, Costituzione
- art. 100, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 103, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 74, regio decreto n. 1214 del 12 luglio 1934
- art. 125, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 123, Costituzione
Massime
Massima n. 22029
Il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Umbria in relazione alle note 23 luglio 1993 e 28 gennaio 1994 della Procura regionale presso la Corte dei conti per l'Umbria va dichiarato inammissibile, in quanto dalla documentazione depositata in giudizio risulta che la Regione era venuta a conoscenza degli atti impugnati in date di gran lunga anteriori al giorno del deposito del ricorso, sicche' quest'ultimo - relativamente agli atti su indicati - deve considerarsi proposto oltre il termine di sessanta giorni dall'avvenuta conoscenza, prescritto dall'art. 39, l. n. 87 del 1953. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 22041
Nell'ambito dei poteri di promovimento dei giudizi di responsabilita' per danno erariale nei confronti dei funzionari pubblici, il Procuratore della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 74 del r.d. n. 1214 del 1934, "puo' chiedere in comunicazione atti e documenti in possesso di autorita' amministrative", anche dopo che questi ultimi atti siano sottoposti all'esame degli organi di controllo; tale ampio potere deve, tuttavia, essere esercitato in presenza di fatti o notizie che facciano presumere comportamenti di pubblici funzionari ipoteticamente configuranti illeciti produttivi di danno erariale e deve essere diretto ad acquisire atti o documenti precisamente individuabili, di modo che l'attivita' del Procuratore cui tali richieste ineriscono non possa essere considerata come un'impropria attivita' di controllo generalizzata e permanente. - v. S. nn. 209/1994, 104/1989. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 22042
Legittimamente il Procuratore regionale della Corte dei conti, nell'esercizio dei poteri 'ex' art. 74 del r.d. n.1214 del 1934, ha richiesto alla Regione Umbria atti e documenti relativi agli incarichi di consulenza da essa conferiti nell'ultimo quinquennio, giacche' gli atti e dati richiesti risultano strumentali all'accertamento di responsabilita', per eventuali danni erariali, che lo stesso Procuratore ha ritenuto di promuovere a seguito di notizie circostanziate apparse sui giornali e riprese successivamente da una denuncia dei cittadini; ne' la richiesta puo' dirsi "generica", essendo riferita ad atti e fatti individuati. (Spettanza allo Stato e per esso al Procuratore regionale della Corte dei conti per l'Umbria, del potere di formulare alla Regione Umbria le richieste di cui alla nota del 25 febbraio 1994, e segnatamente: a) la trasmissione, per ogni consulenza, di copia dell'atto deliberativo, corredato del relativo documento istruttorio; b) la comunicazione delle generalita' complete di coloro che presero parte alle deliberazioni in questione senza far constare dal verbale il proprio eventuale dissenso; c) la comunicazione delle generalita' complete dei responsabili dei documenti istruttori). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 22054
Ai sensi dell'art. 74 del r.d. n. 1214 del 1934, il Procuratore della Corte dei conti puo' chiedere in comunicazione atti e documenti "in possesso" di autorita' amministrative, ma non puo' esigere da queste ultime una specifica e ulteriore attivita' di acquisizione di dati o di notizie. Pertanto - ricorrendo nella specie tale ultima ipotesi - va dichiarato che non spetta allo Stato, e per esso al Procuratore regionale della Corte dei conti per l'Umbria, richiedere l'attuale residenza dei responsabili dei documenti istruttori, sempreche' non siano attualmente in servizio, e di coloro che presero parte alle deliberazioni in questione senza far constare dal verbale il proprio dissenso; consequenzialmente, va annullata, 'in parte qua' la nota dello stesso Procuratore regionale del 25 febbraio 1994. red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta allo Stato, e per esso al procuratore regionale della Corte dei conti per l'Umbria, formulare alla Regione Umbria le richieste di cui alla nota del 25 febbraio 1994, e segnatamente: a) la trasmissione, per ogni consulenza, di copia dell'atto deliberativo, corredato del relativo documento istruttorio; b) la comunicazione delle generalità complete di coloro che presero parte alle deliberazioni in questione senza far constare dal verbale il proprio eventuale dissenso; c) la comunicazione delle generalità complete dei responsabili dei documenti istruttori;
Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al procuratore regionale della Corte dei conti per l'Umbria, richiedere l'attuale residenza dei responsabili dei documenti istruttori, sempreché non siano attualmente in servizio, e di coloro che presero parte alle deliberazioni in questione senza far constare dal verbale il proprio dissenso e, consequenzialmente, annulla in parte qua la nota del procuratore regionale della Corte dei conti per l'Umbria del 25 febbraio 1994, indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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