Corte costituzionale
Ordinanza n. 518/1995
Corte cost., ord. 22 dicembre 1995, n. 518
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 518/1995
- Data di deposito
- 22 dicembre 1995
- Data di decisione
- 14 dicembre 1995
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:518
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, decreto-legge n. 3 del 7 gennaio 1995
- art. 12, decreto-legge n. 66 del 9 marzo 1995
- art. 2, comma 5, decreto-legge n. 3 del 7 gennaio 1995
- art. 15, decreto-legge n. 3 del 7 gennaio 1995
- art. 2, comma 4, decreto-legge n. 3 del 7 gennaio 1995
Parametri
Massime
Massima n. 21972
Manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale: a) dell'art. 12 del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3, in riferimento agli artt. 25, 3, 77, 10, 9 e 32 Cost.; b) dell'art 12 del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 66, in riferimento agli artt. 25, 3, 77, 10, 9 e 32 Cost.; c) degli artt. 12, comma 4, e 15 del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3, in riferimento agli artt. 9, secondo comma, 32, 10, 25 e 77 Cost.; d) dell'art. 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3, in riferimento agli artt. 3, 25, 97, 10 e 11 Cost.; e) degli artt. 2, commi 4 e 5, e 12, comma 3, del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3, in riferimento agli artt. 3 e 9, secondo comma, 10, 25, 32 e 77 Cost., in quanto aventi ad oggetto disposizioni contenute in decreti- legge non convertiti e solo parzialmente riprodotte nel decreto- legge in vigore al momento della decisione della Corte. red.: S. Petitti
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3 (Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti), e dell'art. 12 del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 66, dallo stesso titolo, sollevate, in riferimento agli artt. 25 (anche in combinato disposto con l'art. 3), 77, 10, 9 e 32 della Costituzione, dal Pretore di Perugia, sezione distaccata di Assisi, con le ordinanze in epigrafe;
2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, quarto comma, e 15 del citato decreto-legge n. 3 del 1995, sollevate, in riferimento agli artt. 9, secondo comma, 32, 10, 25 e 77 della Costituzione, dal Pretore di Udine e da quelli delle relative sezioni distaccate di San Daniele del Friuli e di Tarcento, con le ordinanze in epigrafe;
3) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, quarto e quinto comma, dello stesso decreto-legge n. 3 del 1995, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, 97, 10 e 11 della Costituzione, dal Pretore di Trieste con le ordinanze in epigrafe;
4) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, quarto e quinto comma, e 12, terzo comma, del citato decreto-legge n. 3 del 1995, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 9, secondo comma, 10, 25, 32 e 77 della Costituzione, dai Pretori di Udine, sezioni distaccate di Cividale del Friuli e di Tarcento, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1995
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Testo integrale
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