Corte costituzionale

Ordinanza n. 518/1995

Corte cost., ord. 22 dicembre 1995, n. 518

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
518/1995
Data di deposito
22 dicembre 1995
Data di decisione
14 dicembre 1995
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:518

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, decreto-legge n. 3 del 7 gennaio 1995
  • art. 12, decreto-legge n. 66 del 9 marzo 1995
  • art. 2, comma 5, decreto-legge n. 3 del 7 gennaio 1995
  • art. 15, decreto-legge n. 3 del 7 gennaio 1995
  • art. 2, comma 4, decreto-legge n. 3 del 7 gennaio 1995

Parametri

Massime

Massima n. 21972

Manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale: a) dell'art. 12 del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3, in riferimento agli artt. 25, 3, 77, 10, 9 e 32 Cost.; b) dell'art 12 del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 66, in riferimento agli artt. 25, 3, 77, 10, 9 e 32 Cost.; c) degli artt. 12, comma 4, e 15 del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3, in riferimento agli artt. 9, secondo comma, 32, 10, 25 e 77 Cost.; d) dell'art. 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3, in riferimento agli artt. 3, 25, 97, 10 e 11 Cost.; e) degli artt. 2, commi 4 e 5, e 12, comma 3, del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3, in riferimento agli artt. 3 e 9, secondo comma, 10, 25, 32 e 77 Cost., in quanto aventi ad oggetto disposizioni contenute in decreti- legge non convertiti e solo parzialmente riprodotte nel decreto- legge in vigore al momento della decisione della Corte. red.: S. Petitti

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3 (Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti), e dell'art. 12 del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 66, dallo stesso titolo, sollevate, in riferimento agli artt. 25 (anche in combinato disposto con l'art. 3), 77, 10, 9 e 32 della Costituzione, dal Pretore di Perugia, sezione distaccata di Assisi, con le ordinanze in epigrafe;

2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, quarto comma, e 15 del citato decreto-legge n. 3 del 1995, sollevate, in riferimento agli artt. 9, secondo comma, 32, 10, 25 e 77 della Costituzione, dal Pretore di Udine e da quelli delle relative sezioni distaccate di San Daniele del Friuli e di Tarcento, con le ordinanze in epigrafe;

3) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, quarto e quinto comma, dello stesso decreto-legge n. 3 del 1995, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, 97, 10 e 11 della Costituzione, dal Pretore di Trieste con le ordinanze in epigrafe;

4) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, quarto e quinto comma, e 12, terzo comma, del citato decreto-legge n. 3 del 1995, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 9, secondo comma, 10, 25, 32 e 77 della Costituzione, dai Pretori di Udine, sezioni distaccate di Cividale del Friuli e di Tarcento, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1995

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Testo integrale

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