Corte costituzionale

Sentenza n. 385/1994

Corte cost., sent. 10 novembre 1994, n. 385

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
385/1994
Data di deposito
10 novembre 1994
Data di decisione
7 novembre 1994
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:385

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 3, parte II, legge n. 412 del 30 dicembre 1991
  • art. 7, comma 3, legge n. 412 del 30 dicembre 1991

Parametri

Massime

Massima n. 21075

La questione di costituzionalita' concernente il previsto riassorbimento dei maggiori trattamenti gia' erogati ai pubblici dipendenti che avevano ottenuto - prima della L. n. 412 del 1991 - la valutazione, senza oneri di riscatto, del servizio militare prestato anteriormente al 30 gennaio 1987, e' priva di rilevanza in una controversia che - come quella dedotta nel giudizio 'a quo' - abbia ad oggetto esclusivamente il provvedimento di revoca che dispone la cessazione dell'erogazione del beneficio, e non anche il recupero delle somme gia' erogate. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 7, comma terzo, seconda parte, della L. 30 dicembre 1991 n. 412, sollevata in riferimento agli artt. 24, 25, 101, 102, 103, 104, comma primo, 108, comma secondo, e 113 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 21076

I diritti di natura economica connessi al rapporto di pubblico impiego non sono assistiti da una particolare protezione contro l'eventualita' di norme retroattive, salvo il limite del principio di ragionevolezza; ne' e' irragionevole che il legislatore - avendo legittimamente escluso, con norma di interpretazione autentica, la valutabilita' senza oneri di riscatto del servizio militare prestato dai pubblici dipendenti anteriormente al 30 gennaio 1987 - disponga, altresi', la cessazione dei "maggiori trattamenti comunque in godimento" in base a precedenti interpretazioni difformi, ancorche' il beneficio sia stato riconosciuto da sentenze passate in giudicato, non potendo l'intangibilita' del giudicato prevalere su un intervento volto ad evitare disparita' di trattamento tra dipendenti che, avendo svolto il servizio militare prima del 30 gennaio 1987, si trovavano nelle medesime condizioni nello stesso periodo temporale. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 7, comma terzo, prima parte, della L. 30 dicembre 1991, n. 412, sollevata in riferimento agli artt. 24, 25, 101, 102, 103, 104, comma primo, 108, comma secondo, e 113 Cost.). - nel senso che il "fluire del tempo" e' idoneo metro differenziatore delle situazioni soggettive, v. S. n. 455/1992; per l'infondatezza delle questioni di costituzionalita' dell'art. 7, comma primo, della L. n. 412 del 1991, v. la stessa S. n. 455/1992; sui limiti alla tutela dei diritti economici dei pubblici impiegati, v. S. nn. 6/1994 e 153/1994. red.: L.I. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, prima parte, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) sollevata, in riferimento agli artt. 24, 25, 101, 102, 103, 104, primo comma, 108, secondo comma, e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, seconda parte, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) sollevata, in riferimento agli artt. 24, 25, 101, 102, 103, 104, primo comma, 108, secondo comma, e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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