Corte costituzionale
Sentenza n. 306/1993
Corte cost., sent. 8 luglio 1993, n. 306
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 306/1993
- Data di deposito
- 8 luglio 1993
- Data di decisione
- 11 giugno 1993
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:306
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, comma 2, decreto-legge n. 306 del 8 giugno 1992
- legge n. 356 del 7 agosto 1992
- art. 4-bis, comma 1, I parte, decreto-legge n. 306 del 8 giugno 1992
- art. 4-bis, comma 1, a,I^p,II p, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 4-bis, comma 1, a,I^p.,I p, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 15, comma 1, decreto-legge n. 306 del 8 giugno 1992
- art. 4-bis, comma 1, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 9, decreto-legge n. 306 del 8 giugno 1992
- art. 4, decreto-legge n. 306 del 8 giugno 1992
- art. 10, decreto-legge n. 306 del 8 giugno 1992
- art. 7, decreto-legge n. 306 del 8 giugno 1992
- art. 2, decreto-legge n. 306 del 8 giugno 1992
- art. 8, decreto-legge n. 306 del 8 giugno 1992
- art. 6, decreto-legge n. 306 del 8 giugno 1992
- art. 1, decreto-legge n. 306 del 8 giugno 1992
- art. 5, decreto-legge n. 306 del 8 giugno 1992
- art. 3, decreto-legge n. 306 del 8 giugno 1992
- art. 4-bis, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 15, decreto-legge n. 306 del 8 giugno 1992
Parametri
- art. 25, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 27, Costituzione
- art. 109, Costituzione
- art. 25, comma 1, Costituzione
- art. 111, comma 1, Costituzione
- art. 101, comma 2, Costituzione
- art. 27, comma 3, Costituzione
- art. 27, comma 1, Costituzione
- art. 24, comma 2, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- art. 111, Costituzione
Massime
Massima n. 19728
Come piu' volte affermato, anche in materie diverse da quella penale e quindi non soggette al principio di irretroattivita' della legge, la vanificazione con una legge successiva di un diritto positivamente riconosciuto da una legge precedente, non puo' sottrarsi al necessario scrutinio di ragionevolezza. (Principio affermato con riferimento alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, secondo comma, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui prevede la revoca dei benefici penitenziari nei riguardi dei condannati per gravi reati che non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 58-ter, l. 26 luglio 1975, n. 354 (collaborazione con la giustizia). - In senso conforme, v. S. n. 822/1988.
Massima n. 19729
La prevista revoca dei benefici penitenziari per coloro che non collaborano con la giustizia a norma dell'art. 58-ter, legge n. 354 del 1975, non risulta essere coerente da un lato con il principio di colpevolezza in base al quale la revoca deve essere ancorata ad una condotta addebitabile al condannato, e dall'altro con il principio secondo cui l'effetto della revoca deve essere proporzionato alla gravita' oggettiva e soggettiva del comportamento che ha determinato la revoca. Infatti, poiche' il requisito della collaborazione con la giustizia e' solo uno strumento di politica criminale (e non indice di colpevolezza o criterio di individualizzazione del trattamento penitenziario), la sua mancanza non puo' essere assunta come indice univoco di mantenimento di legami con la criminalita' organizzata e quindi come indice di pericolosita' specifica; e dal momento che in sede di concessione del beneficio la pericolosita' sociale del condannato era gia' stata valutata, la revoca non potra' essere legittimamente disposta se non quando sia stata accertata l'attuale esistenza dei suddetti legami; ne consegue che ove tale accertamento - in ordine al quale la mancata collaborazione con la giustizia non puo' assumere valore indiziante - abbia dato esito negativo, stabilire che il beneficio debba essere revocato sulla sola base della mancata collaborazione trasmoda in irragionevole regolamentazione della materia. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 15, secondo comma, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui prevede che la revoca delle misure alternative alla detenzione sia disposta, per i condannati per i delitti di cui al primo comma che non collaborano con la giustizia a norma del su citato art. 58-ter, anche quando non sia stata accertata la sussistenza di collegamenti attuali dei medesimi con la criminalita' organizzata. - Sull'operativita' del principio di colpevolezza anche nell'esecuzione della pena, v. S. n. 282/1989; sui principi di proporzionalita' e individualizzazione della pena, v. S. nn. 50/1980, 203/1991, 343/1987, 282/1989 e 299/1992.
Massima n. 19730
L'impugnato art. 15, secondo comma, d.l. n. 306/1992, disciplinante la procedura di revoca delle misure alternative alla detenzione in assenza delle condizioni di cui all'art. 58-ter, l. n. 354/1975 (collaborazione con la giustizia), con lo stabilire che l'autorita' di polizia "comunica" la mancanza della condizione della "collaborazione con la giustizia", prevede la comunicazione come obbligatoria e non discrezionale, come erroneamente ritenuto dai giudici 'a quibus', essendo stato soppresso l'inciso "ove lo ritenga" presente nel testo originario del decreto. Il fatto che l'iniziativa della comunicazione sia attribuita all'autorita' di polizia e' peraltro coerente con le funzioni informative ad essa demandate e non esclude la possibilita' che la magistratura di sorveglianza possa promuovere d'ufficio la procedura di revoca ove abbia in altro modo la notizia di casi di non collaborazione. Cadono quindi le censure di incostituzionalita' in quanto fondate sull'erroneo presupposto che la norma impugnata attribuirebbe alle autorita' di polizia la facolta' discrezionale di segnalare i casi di non collaborazione, dovendosi anche escludere qualsivoglia menomazione dei poteri del tribunale di sorveglianza che rimane libero di accertare la condizione di non collaborazione svolgendo all'uopo tutte le opportune ricerche. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 25, primo comma, 101, secondo comma, 109 e 111, primo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, secondo comma, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356).
Massima n. 19731
L'inciso "fatta eccezione per la liberazione anticipata" introdotto con la legge di conversione n. 356/1992 nel testo dell'impugnato art. 4-bis, primo comma, prima parte, d.l. n. 306/1992 (disciplinante le modalita' di concessione dei benefici penitenziari), e' volto ad escludere l'applicabilita' alla liberazione anticipata della limitazione (in esso contenuta) consistente nella non concedibilita' dei benefici penitenziari ai condannati che non collaborano con la giustizia; tale interpretazione, condivisa dalla Corte di cassazione e dalla Corte costituzionale, oltre ad emergere dal dato letterale della disposizione, risulta anche dai lavori preparatori contrassegnati univocamente dall'intento di mitigare il rigore della norma originaria del decreto legge. Cadono percio' le censure di incostituzionalita' in quanto fondate sull'erroneo presupposto interpretativo che la liberazione anticipata non sarebbe concedibile neanche ai condannati che offrono collaborazione con la giustizia. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, prima parte, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.). - In senso conforme, v. O. nn. 413/1992, 483/1992 e 83/1993.
Massima n. 19732
Tra le finalita' che la Costituzione assegna alla pena - da un lato quella di prevenzione generale e difesa sociale, con i connessi caratteri di afflittivita' e retributivita', e, dall'altro, quelle di prevenzione speciale e rieducazione in funzione dell'obiettivo di risocializzazione del reo - non puo' stabilirsi a priori una gerarchia statica si' che il legislatore puo' - nei limiti della ragionevolezza - far tendenzialmente prevalere di volta in volta l'una o l'altra finalita' della pena a patto pero' che nessuna di esse ne risulti obliterata. - In senso conforme, v. S. nn. 282/1989, 313/1990. Sulla concedibilita' della liberazione anticipata ai condannati all'ergastolo, v. S. n. 274/1983.
Massima n. 19733
Anche se il divieto di concessione dei benefici penitenziari nei riguardi dei condannati per gravi reati (associazione a delinquere di stampo mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione ed altri) che non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 58-ter, l. n. 354/1975 (collaborazione con la giustizia, ovvero prova certa della insussistenza di collegamenti con la criminalita' organizzata) ha comportato una rilevante compressione della finalita' rieducativa della pena atteso che la tipizzazione per titoli di reato non appare consona al principio di proporzione e individualizzazione della pena caratterizzanti il trattamento penitenziario, l'aver mantenuto aperto, al contempo, la possibilita' per tutti i detenuti che perseguono un programma di rieducazione, indipendentemente dalla mancanza di collaborazione con la giustizia, di avvalersi di uno degli istituti volti a tale scopo e precisamente della liberazione anticipata, esclude che possa ritenersi violato il principio della funzione rieducativa della pena, tenuto anche conto che, al fine di contrastare una criminalita' organizzata aggressiva e diffusa, il legislatore non irragionevolmente ha inteso privilegiare, tra le finalita' che la Costituzione assegna alla pena, quella di prevenzione generale e difesa sociale attribuendo determinati vantaggi ai soli detenuti che collaborano con la giustizia. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, lett. a, prima parte, primo e secondo periodo, l. 26 luglio 1975, n. 354, come modif. dell'art. 15, primo comma, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356). - Sulla concedibilita' della liberazione anticipata ai condannati all'ergastolo, v. S. n. 274/1983; sulla funzione della pena, v. S. nn. 282/1989 e 313/1990.
Massima n. 19734
Il diritto di difesa opera nei limiti della norma sostanziale che disciplina il diritto fatto valere, sicche' se essa vi appone limiti o condizioni e' gioco forza che sia solo in quest'ambito che le ragioni difensive abbiano modo di esplicarsi. Deve percio' escludersi che l'impugnato art. 4-bis, primo comma, lett. a), prima parte, I e II periodo, l. 26 luglio 1975, n. 354, con il subordinare l'applicazione dei benefici penitenziari nei riguardi dei detenuti per gravi reati al requisito della "collaborazione con la giustizia", si ponga in contrasto con l'art. 24, secondo comma, Cost. sotto il profilo che nel procedimento per l'ammissione ai suddetti benefici il detenuto non sarebbe ammesso a provare altro che la collaborazione e sarebbe cosi' costretto alla scelta di una determinata linea difensiva. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, lett. a), prima parte, I e II periodo, della l. 26 luglio 1975, n. 354, come modif. dall'art. 15, primo comma, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356).
Massima n. 19735
La limitazione della concessione dei benefici penitenziari ai soli collaboratori della giustizia non opera piu', per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione al d.l. n. 306 del 1992, nei riguardi della liberazione anticipata che puo' quindi essere concessa anche ai condannati che non offrono collaborazione. Difetta percio' di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale dell'impugnato art. 4-bis, primo comma, l. 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 15, primo comma, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, non avendo il giudice a quo tenuto conto delle suddette intervenute modifiche normative. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, l. 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 15, primo comma, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 Cost.).
Massima n. 19736
Manifesta inammissibilita' della questione per assoluto difetto di motivazione sulla rilevanza, solo apoditticamente affermata, e per la mancanza di qualsivoglia indicazione in ordine al procedimento principale.
Massima n. 19737
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti affinche' provvedano al riesame della rilevanza delle questioni concernenti l'art. 15 del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, alla stregua delle modificazioni introdotte in sede di conversione in legge.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito con la legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui prevede che la revoca delle misure alternative alla detenzione sia disposta, per i condannati per i delitti indicati nel primo periodo del primo comma che non si trovano nella condizione per l'applicazione dell'art. 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, anche quando non sia stata accertata la sussistenza di collegamenti attuali dei medesimi con la criminalità organizzata;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del predetto art. 15, secondo comma, nella parte in cui prevede che il tribunale di sorveglianza dispone la revoca delle misure alternative alla detenzione "accertata l'insussistenza della suddetta condizione", sollevate in riferimento agli artt. 25, primo comma, 101, secondo comma e 109 della Costituzione dal Tribunale di sorveglianza di Firenze con l'ordinanza iscritta al n. 72 del registro ordinanze 1993, nonché dal Tribunale di sorveglianza di Perugia, in riferimento ai predetti articoli ed anche all'art. 111, primo comma, della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, lettera a), prima parte, primo e secondo periodo della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nel testo modificato con l'art. 15, primo comma, del decreto - legge 8 giugno 1992, n. 306, come convertito con la legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevate in riferimento agli artt. 27, terzo comma, 24, secondo comma, 25, primo e secondo comma e 3 della Costituzione dai Tribunali di sorveglianza di Firenze e di Brescia con le ordinanze iscritte, rispettivamente, ai nn. 64 e 97 del registro ordinanze 1993;
4) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 4-bis, prima parte, nel testo come sopra modificato, nella parte in cui riferisce la disciplina ivi contenuta alle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, "fatta eccezione per la liberazione anticipata", sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione dal Tribunale di sorveglianza di Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe;
5) dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, lettera a), primo comma, seconda parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo modificato con l'art. 15, primo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 27, terzo comma, della Costituzione dal Tribunale di sorveglianza di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe;
6) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 10 (titolo I) del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, sollevata in riferimento all'art. 77, secondo comma, della Costituzione dal Pretore di Venezia con le ordinanze indicate in epigrafe;
7) ordina la restituzione ai Tribunali di sorveglianza di Firenze, Cagliari e Sassari degli atti relativi alle ordinanze iscritte, rispettivamente, ai numeri: da 550 a 552; da 565 a 580; da 539 a 544, da 511 a 527, da 766 a 768 del registro ordinanze 1992.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria l'8 luglio 1993.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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