Corte costituzionale
Sentenza n. 283/1993
Corte cost., sent. 16 giugno 1993, n. 283
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 283/1993
- Data di deposito
- 16 giugno 1993
- Data di decisione
- 10 giugno 1993
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:283
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 359 del 8 agosto 1992
- art. 5-bis, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992
- art. 15, n. 5, legge n. 400 del 23 agosto 1988
- art. 1, legge n. 359 del 8 agosto 1992
- art. 5-bis, comma 1, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992
- art. 5-bis, comma 2, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992
- art. 5-bis, comma 5, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992
- art. 5-bis, comma 6, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992
- art. 5-bis, comma 7, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992
Parametri
Massime
Massima n. 19757
La nuova disciplina dell'indennita' di esproprio delle aree edificabili - introdotta dall'art. 5 bis, aggiunto al d.l. n. 333 del 1992 dalla legge di conversione n. 359 del 1992 - e' applicabile anche nell'ipotesi in cui sia gia' stato emanato il provvedimento di espropriazione. (Reiezione di un'eccezione di inammissibilita' dedotta in base all'assunto interpretativo - disatteso dai giudici 'a quibus' e dalla Cassazione - che identifica i "procedimenti in corso", di cui al comma settimo dello stesso art. 5 bis, con i procedimenti amministrativi ancora aperti).
Massima n. 19758
L'art. 15, n. 5, L. n. 400 del 1988, prescrivendo che "le modifiche apportate al decreto legge, sono elencate in allegato alla legge" di conversione, riguarda il modo di formulazione del testo da pubblicare in Gazzetta ufficiale, onde di tale norma il giudice 'a quo' non deve fare applicazione. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' sollevata - in riferimento agli artt. 71 e 72, comma primo, Cost. - per ritenuto contrasto della suddetta norma con la regola dell'approvazione "articolo per articolo" dei disegni e progetti di legge).
Massima n. 19759
La questione di costituzionalita' dell'art. 5 bis, aggiunto al d.l. n. 333 del 1992 dalla legge di conversione n. 359 del 1992, sollevata sotto il profilo del mancato rispetto del canone dell'approvazione "articolo per articolo" dei disegni e progetti di legge, va dichiarata inammissibile in quanto priva dell'indefettibile requisito della chiarezza, non desumendosi dall'ordinanza di rimessione se il giudice 'a quo' abbia inteso riferirsi in generale a qualsiasi disegno di legge formulato in un articolo unico, o in particolare all'ipotesi del disegno di legge di conversione di un decreto legge, ovvero se abbia inteso dolersi dell'"estraneita'" dell'emendamento aggiuntivo rispetto all'originaria materia del decreto legge, o del fatto che l'Assemblea non abbia in concreto dibattuto (e quindi consapevolmente approvato) l'inserimento dell'art. 5 bis nel decreto legge, per avere il Governo posto la fiducia sul testo emendato. (Inammissibilita' della questione sollevata in riferimento agli artt. 71 e 72, comma primo, Cost., e concernente l'art. 5 bis del d.l. n. 333, nonche' l'art. 1 della legge di conversione n. 359 del 1992).
Massima n. 19760
La determinazione dell'indennita' di espropriazione non e' vincolata al valore venale del bene, ma puo' risultare da criteri "mediati", in cui il valore venale - costituente il parametro necessario ad evitare il rischio di "astrattezza" dell'indennizzo - sia combinato, e quindi corretto, con altri parametri concorrenti, discrezionalmente individuati dal legislatore al fine di bilanciare, per ciascuna categoria di beni espropriabili, l'interesse privato con quello generale sotteso all'espropriazione, tenendo anche conto delle esigenze della finanza pubblica. Pertanto, la previsione di criteri "mediati" di determinazione dell'indennizzo e' di per se' compatibile con il canone di adeguatezza 'ex' art. 42, comma terzo, Cost., purche' almeno uno dei parametri che concorrono a formare detti criteri sia ancorato al valore venale del bene. - per la legittimita' di criteri "mediati" (purche' facciano riferimento anche al valore venale), v. S. nn. 138/1993, 216/1990, 1165/1988, 231/1984, 160/1981, 15/1976, nonche' O. n. 607/1987; per l'illegittimita', invece, di criteri "astratti", v. S. nn. 223/1983, 5/1980; sulla funzione e misura dell'indennizzo, v., altresi', S. nn. 61/1957, 91/1963, 22/1965, 115/1969, 63/1970, 58/1974, 138/1977, 355/1985, 1022/1988, 173/1991.
Massima n. 19761
L'art. 5 bis, comma primo, d.l. n. 333 del 1992, commisurando l'indennita' di esproprio delle aree edificabili alla semisomma del valore venale e del reddito dominicale, ridotta del 40%, non viola il canone di adeguatezza dell'indennizzo 'ex' art. 42, comma terzo, Cost., giacche' introduce un criterio di determinazione "mediato", in cui il valore venale concorre con ulteriori parametri nell'ambito di un corretto bilanciamento di interessi, in guisa da garantire all'espropriato un ristoro non meramente simbolico o irrisorio, ma sufficiente e congruo - nel contesto dell'attuale situazione economico-finanziaria del Paese - rispetto alla funzione di esprimere il massimo di contributo e di riparazione che, nell'ambito degli scopi di interesse generale, la p.a. puo' assicurare all'interesse privato. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 42, comma terzo, Cost. - della questione di costituzionalita' del comma primo dell'art. 5 bis, aggiunto al d.l. 11 luglio 1992 n. 333 dalla legge di conversione 8 agosto 1992 n. 359). - v. massima precedente (ed, ivi, richiami giurisprudenziali); sulla legittimita' di criteri concorrenti con il valore venale, v. anche S. nn. 1165/1988, 15/1976.
Massima n. 19762
L'assoggettamento dell'indennita' di esproprio delle aree edificabili alla ritenuta d'imposta del 20%, prevista dall'art. 11 della legge n. 413 del 1991, non incide sulla valutazione di adeguatezza e congruita' dell'indennizzo determinato ai sensi dell'art. 5 bis, comma primo, d.l. n. 333 del 1992, giacche' la illegittimita' che, sotto questo profilo, si fa discendere dalla decurtazione fiscale, riguarderebbe, semmai, la norma impositiva, il trattamento tributario dell'indennizzo essendo estraneo alla vicenda espropriativa. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 42, comma terzo, Cost. - della questione di costituzionalita' del comma primo dell'art. 5 bis, aggiunto al d.l. 11 luglio 1992 n. 333 dalla L. 8 agosto 1992 n. 359).
Massima n. 19763
Posto che il rispetto del canone di adeguatezza dell'indennita' di espropriazione non implica che essa debba esser pari al valore venale del bene, la previsione - per l'esproprio delle aree edificabili - di un indennizzo inferiore al valore venale, ma pur sempre adeguato, non e' censurabile sotto il profilo dell'ingiustificata disparita' di trattamento tra proprietari espropriati e proprietari che possono disporre del bene in regime di libera contrattazione, giacche' nell'un caso e non nell'altro il bene presenta il connotato dell'idoneita' alla realizzazione di un'opera di pubblica utilita', e tale diversita' giustifica l'attribuzione, nell'ambito del procedimento espropriativo, di un importo compensativo (quale l'"indennita'") anziche' corrispettivo (quale il "prezzo" della compravendita). (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di costituzionalita' del comma primo dell'art. 5 bis, aggiunto al d.l. 11 luglio 1992 n. 333 dalla legge di conversione 8 agosto 1992 n. 359). - nel senso che il principio di eguaglianza e' violato solo se l'indennizzo non e' conforme al canone di adeguatezza 'ex' art. 42, comma terzo, Cost., v. S. nn. 216/1990, 5/1980.
Massima n. 19764
La materia espropriativa e' estranea all'area di operativita' dell'art. 53 Cost.; percio', la previsione, per le aree fabbricabili, di un'indennita' di esproprio inferiore al valore venale del bene, va valutata in rapporto al canone di adeguatezza 'ex' art. 42, comma terzo, Cost., ma non e' censurabile sotto il profilo che il proprietario espropriato sarebbe di fatto chiamato a contribuire alla realizzazione dell'opera pubblica in misura maggiore rispetto agli altri contribuenti, senza riguardo alla sua capacita' contributiva. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - della questione di costituzionalita' del comma primo dell'art. 5 bis, aggiunto al d.l. 11 luglio 1992 n. 333 dalla legge di conversione 8 agosto 1992 n. 359). - v. S. n. 5/1960; la motivazione cui si riferisce la presente massima ventila, altresi', la possibilita' di "una piu' adeguata disciplina riequilibratrice (soprattutto fiscale) delle aree fabbricabili non assoggettate ad espropriazione".
Massima n. 19765
Nei giudizi aventi ad oggetto la determinazione dell'indennizzo dovuto a proprietari gia' espropriati, la rilevanza della questione di costituzionalita' concernente l'inapplicabilita' ad essi della maggiorazione prevista ('ex' art. 5 bis, comma secondo, d.l. n. 333 del 1992) in caso di cessione volontaria del bene, non e' preclusa dal fatto che quest'ultima non e' piu' possibile quando sia intervenuto il provvedimento di esproprio. (Reiezione dell'eccezione di inammissibilita' formulata, in base al contrario assunto, dall'Avvocatura dello Stato).
Massima n. 19766
Ai proprietari di aree edificabili che - al momento di entrata in vigore dell'art. 5 bis, d.l. n. 333 del 1992 - hanno gia' subito l'espropriazione ma non ancora esaurito il contenzioso relativo all'indennizzo, non puo' ragionevolmente negarsi la possibilita' di fruire della maggiorazione (pari al 40% dell'indennita' determinata secondo il nuovo criterio) prevista in favore dei proprietari che convengono la cessione volontaria del bene: infatti, l'impossibilita' - conseguente all'intervenuto decreto di esproprio - di definire negozialmente il trasferimento del bene, non e' sufficiente a giustificare un cosi' diseguale trattamento, e non esclude la facolta' del soggetto gia' espropriato di convenire sul 'quantum' dell'indennizzo, alla cui definizione e' preminentemente finalizzato il meccanismo transattivo. Pertanto, il comma secondo dell'art. 5 bis, aggiunto al d.l. 11 luglio 1992 n. 333 dalla legge di conversione 8 agosto 1992 n. 359, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - nella parte in cui non prevede in favore dei soggetti gia' espropriati al momento della entrata in vigore della legge n. 359 del 1992, e nei confronti dei quali la indennita' di espropriazione non sia ancora divenuta incontestabile, il diritto di accettare l'indennita' di cui al primo comma con esclusione della riduzione del 40%. - v. anche S. 1022/1988 (e, ivi, affermazione della inapplicabilita' della cessione volontaria - e della connessa maggiorazione - nel caso in cui l'indennizzo sia gia' commisurato al valore venale dell'area edificabile).
Massima n. 19767
Le censure di incostituzionalita' concernenti la disciplina della cessione volontaria delle aree edificabili, di cui all'art. 5 bis, comma secondo, d.l. n. 333 del 1992, sono irrilevanti, se - essendosi gia' realizzato l'effetto traslativo per l'intervenuto provvedimento di esproprio - non sia piu' possibile la cessione volontaria, e nel giudizio 'a quo' si controverta unicamente della misura dell'indennizzo. (Inammissibilita', per difetto di rilevanza, delle questioni di costituzionalita' del comma secondo dell'art. 5 bis, aggiunto al d.l. 11 luglio 1992, n. 333, dalla legge di conversione 8 agosto 1992 n. 359, sollevate - nel corso di giudizi di opposizione alla stima relativi ad aree gia' espropriate - in riferimento agli artt. 3, 24, 42, comma terzo, e 113 Cost.). - v. la precedente massima I.
Massima n. 19768
La questione di costituzionalita' volta a censurare - in riferimento agli artt. 24, comma primo, e 42, commi secondo e terzo, Cost. - l'attribuzione al Ministro dei lavori pubblici del potere di definire, con proprio regolamento, i criteri ed i requisiti per l'individuazione dell'edificabilita' di fatto, va dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, giacche' l'ordinanza di rimessione "nulla dice in ordine ad un'ipotetica edificabilita' di fatto, in concreto sopravvenuta, che rappresenta l'indefettibile presupposto perche' possa avere ingresso la censura". (Inammissibilita' della questione concernente il comma quinto dell'art. 5 bis, aggiunto al d.l. 11 luglio 1992 n. 333 dalla legge di conversione 8 agosto 1992 n. 359).
Massima n. 19769
L'art. 5 bis, comma quinto, d.l. n. 333 del 1992, demandando ad un successivo regolamento ministeriale la definizione dei criteri e requisiti per l'individuazione della edificabilita' di fatto, non incide sulle competenze regionali in materia urbanistica, giacche' l'edificabilita' di fatto costituisce una qualificazione finalizzata soltanto al calcolo dell'indennita' di esproprio, e non gia' ad alterare l'assetto normativo posto dai vigenti strumenti urbanistici. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 117 Cost. - della questione di costituzionalita' del comma quinto dell'art. 5 bis, aggiunto al d.l. 11 luglio 1992 n. 333 dalla legge di conversione 8 agosto 1992 n. 359).
Massima n. 19770
Fuori dalla materia penale, il legislatore puo' attribuire efficacia retroattiva alla disciplina che introduce, purche' cio' non incida sul canone di ragionevolezza o su altri specifici valori costituzionali (quale, nel caso dell'espropriazione per pubblica utilita', l'obbligo di corrispondere un adeguato indennizzo al proprietario). - v. S. nn. 155/1990, 822/1988, 190/1988, nonche' 38/1993, 754/1988, 123/1988, 91/1988, 36/1985.
Massima n. 19771
Legittimamente il legislatore ha attribuito efficacia retroattiva alla nuova disciplina dell'indennita' di esproprio delle aree fabbricabili introdotta dall'art. 5 bis del d.l. n. 333 del 1992, rendendola applicabile anche alle indennita' ancora 'sub iudice' al momento di entrata in vigore di essa: tale scelta e' ragionevolmente intesa a colmare (anche) per il passato una risalente situazione di carenza normativa - cui la giurisprudenza sopperiva applicando il criterio del valore venale 'ex lege' n. 2359 del 1865 - e non incontra un limite invalicabile nell'aspettativa dei titolari di aree fabbricabili di vedersi liquidato l'indennizzo secondo il precedente, piu' favorevole criterio. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di costituzionalita' dei commi sesto e settimo dell'art. 5 bis, aggiunto al d.l. 11 luglio 1992, n. 333 dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359). - v. massima precedente (ed, ivi, richiami giurisprudenziali); la situazione di carenza cui si fa riferimento trae origine dalle dichiarazioni di incostituzionalita' contenute in S. nn. 5/1980 e 223/1983.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma 2, del decreto legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992 n. 359 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica) nella parte in cui non prevede in favore dei soggetti già espropriati al momento della entrata in vigore della legge n. 359 del 1992, e nei confronti dei quali la indennità di espropriazione non sia ancora divenuta incontestabile, il diritto di accettare l'indennità di cui al primo comma con esclusione della riduzione del 40%;
b) dichiara inammissibili le ulteriori questioni di costituzionalità dell'art. 5- bis, comma 2, del decreto legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992 n. 359 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), sollevate, con riferimento agli artt. 3, 24, 42, comma 3, e 113 della Costituzione, dalle Corti d'appello di Torino, Reggio Calabria, Bologna, Palermo e Cagliari con le ordinanze indicate in epigrafe;
c) dichiara inammissibili le questioni di costituzionalità dell'art. 5- bis del decreto legge 11 luglio 1992 n. 333; dell'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1992 n. 359 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica) e dell'art. 15 n. 5 della legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) sollevate, con riferimento agli artt. 71 e 72 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Cagliari con l'ordinanza indicata in epigrafe;
d) dichiara inammissibili le questioni di costituzionalità dell'art. 5- bis, comma 5, del decreto legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992 n. 359 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), sollevate, con riferimento agli artt. 24, comma 1, e 42, commi 2 e 3, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe;
e) dichiara non fondate le questioni di costituzionalità dell'art. 5- bis, commi 1, 5, e 6, del decreto legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992 n. 359 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), sollevate, con riferimento agli artt. 3, 42, comma 3, 53 e 117 della Costituzione, dalle Corti d'appello di Cagliari, Reggio Calabria, Torino, Bologna e Palermo con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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