Corte costituzionale

Sentenza n. 371/1992

Corte cost., sent. 27 luglio 1992, n. 371

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
371/1992
Data di deposito
27 luglio 1992
Data di decisione
9 luglio 1992
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:371

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, legge n. 13 del 2 aprile 1991

Parametri

Massime

Massima n. 18742

In una controversia - come quella che e' oggetto del giudizio 'a quo' - concernente la formazione della graduatoria della selezione per l'inquadramento nella seconda qualifica funzionale dirigenziale, di cui all'art. 25 della legge regionale del Lazio 11 gennaio 1985, n. 6, non trova applicazione l'impugnato disposto dell'art. 5 della legge della stessa Regione, 2 aprile 1991, n. 13, che si limita a consolidare situazioni derivanti dalla procedura selettiva, nella ricorrenza dei presupposti ivi indicati, senza che ne derivi impedimento alcuno all'attivita' giurisdizionale in corso, giacche' detta norma non rende intangibile la graduatoria conclusiva della selezione, che puo' essere sempre annullata dal giudice amministrativo, e rinnovata, in sede di ottemperanza, dall'Amministrazione. La rilevata estraneita' della norma sospettata rispetto al giudizio principale rende quindi inutile una pronuncia di merito sulla sua costituzionalita'. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge della regione Lazio 2 aprile 1991, n. 13, in relazione agli artt. 3, 24, 51, 97, 102, 104, primo comma, 108, secondo comma, e 113 della Costituzione.)

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della regione Lazio 2 aprile 1991, n. 13 (Disposizioni per l'accesso alla seconda qualifica funzionale dirigenziale e per garantire la continuità delle funzioni dirigenziali apicali), sollevata, in relazione agli artt. 3, 24, 51, 97, 102, 104, primo comma, 108, secondo comma, e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione staccata di Latina, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze