Corte costituzionale
Sentenza n. 371/1992
Corte cost., sent. 27 luglio 1992, n. 371
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 371/1992
- Data di deposito
- 27 luglio 1992
- Data di decisione
- 9 luglio 1992
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:371
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, legge n. 13 del 2 aprile 1991
Parametri
Massime
Massima n. 18742
In una controversia - come quella che e' oggetto del giudizio 'a quo' - concernente la formazione della graduatoria della selezione per l'inquadramento nella seconda qualifica funzionale dirigenziale, di cui all'art. 25 della legge regionale del Lazio 11 gennaio 1985, n. 6, non trova applicazione l'impugnato disposto dell'art. 5 della legge della stessa Regione, 2 aprile 1991, n. 13, che si limita a consolidare situazioni derivanti dalla procedura selettiva, nella ricorrenza dei presupposti ivi indicati, senza che ne derivi impedimento alcuno all'attivita' giurisdizionale in corso, giacche' detta norma non rende intangibile la graduatoria conclusiva della selezione, che puo' essere sempre annullata dal giudice amministrativo, e rinnovata, in sede di ottemperanza, dall'Amministrazione. La rilevata estraneita' della norma sospettata rispetto al giudizio principale rende quindi inutile una pronuncia di merito sulla sua costituzionalita'. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge della regione Lazio 2 aprile 1991, n. 13, in relazione agli artt. 3, 24, 51, 97, 102, 104, primo comma, 108, secondo comma, e 113 della Costituzione.)
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della regione Lazio 2 aprile 1991, n. 13 (Disposizioni per l'accesso alla seconda qualifica funzionale dirigenziale e per garantire la continuità delle funzioni dirigenziali apicali), sollevata, in relazione agli artt. 3, 24, 51, 97, 102, 104, primo comma, 108, secondo comma, e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione staccata di Latina, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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