Corte costituzionale
Sentenza n. 318/1992
Corte cost., sent. 8 luglio 1992, n. 318
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 318/1992
- Data di deposito
- 8 luglio 1992
- Data di decisione
- 29 giugno 1992
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:318
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 18563
Il giudizio abbreviato si configura come giudizio "a prova contratta", basato, cioe', su uno scambio in cui la riduzione di pena non ha come contropartita il solo interesse dell'ordinamento alla semplificazione attraverso la rinuncia dell'imputato al dibattimento ed il riconoscimento del valore di prova agli elementi acquisiti dal pubblico ministero, ma richiede, in piu', la rinuncia al diritto ad eventuali allegazioni difensive: un giudizio, in altri termini, in cui il meccanismo convenzionale fa premio sulle esigenze di accertamento reale del fatto e di salvaguardia del diritto dell'imputato a difendersi provando. - V., negli stessi termini, la sent. n. 92/1992.
Massima n. 18564
Nell'interpretazione delle norme del vigente processo penale riguardanti il giudizio abbreviato, deve escludersi, sulla base degli orientamenti della Cassazione e della maggior parte della dottrina, che l'interrogatorio dell'imputato sia con esso incompatibile. Deve altresi' escludersi, alla luce degli argomenti addotti da gran parte degli studiosi, che alla stregua dell'attuale disciplina la ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato sia revocabile.
Massima n. 18565
Nei giudizi di sua competenza non puo' la Corte costituzionale introdurre modifiche normative che, per sanare vizi pur riconosciuti, siano suscettibili a loro volta, sotto altri profili, di dar luogo a censure di incostituzionalita'.
Massima n. 18566
La legge, in vista di particolari esigenze, puo' porre limitazioni agli strumenti probatori utilizzabili nel processo: ma una volta che ammetta l'ingresso di un determinato mezzo (nella specie: interrogatorio dell'imputato nel giudizio abbreviato) non puo' poi, senza violare i principi relativi all'esercizio della funzione giurisdizionale stabiliti dagli artt. 101, secondo comma, 102, primo comma, e 111, primo comma, Cost., e ridurre il diritto di difesa a mera enunciazione, prescrivere al giudice di non considerare gli elementi di giudizio che da esso scaturiscono ai fini della formazione del proprio convincimento. Parimenti, se la legge sostanziale considera una certa circostanza, come il risarcimento del danno avvenuto prima del giudizio, come rilevante per connotare il "fatto" ai fini della commisurazione della sanzione, una norma processuale che stabilisce l'irrilevanza di tale circostanza precludendone la deduzione, comporta che la responsabilita' penale puo' essere affermata per un fatto che e', sia pure solo parzialmente, diverso da quello "proprio", con conseguente violazione del principio della personalita' di tale responsabilita' (art. 27 Cost.). Tuttavia per porre rimedio a siffatti vizi la soluzione - indicata da tutti i giudici 'a quibus' - di una pronuncia "correttiva" della Corte che consenta di revocare l'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato, non appare praticabile sia per la possibile perdita, per l'imputato, dei benefici connessi al giudizio abbreviato e le censure di incostituzionalita' (ved. massima C), che potrebbero nascerne, sia perche' tale soluzione non e' l'unica possibile, in alternativa ad essa ben potendo ipotizzarsi quella - indicata anch'essa in una delle ordinanze di rimessione e gia' prevista del resto nel testo originario della legge delega e considerata altresi', rispetto ad altre questioni sul nucleo essenziale dell'attuale disciplina del giudizio abbreviato, in recenti pronunce della Corte - di una integrazione probatoria dello stesso giudizio abbreviato. Onde la necessita' di un intervento del legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 440, cod.proc.pen., nella parte in cui non prevede la revocabilita' dell'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato in caso di modifica dello stato degli atti conseguente all'interrogatorio dell'imputato, sollevata in riferimento agli artt. 25, primo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, e 111, primo comma, Cost., e della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 441, 442, primo comma e 458, secondo comma, cod.proc.pen. nella parte in cui, in caso di prospettazione di fatti nuovi o nuove fonti di prova, non consentono la revoca del provvedimento ammissivo del giudizio abbreviato, prospettata in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 Cost.) - Cfr. S. nn. 92/1992 e 470/1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 440 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la revocabilità dell'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato in caso di modifica dello stato degli atti conseguente all'interrogatorio dell'imputato, sollevata, in riferimento agli artt. 25, primo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma e 111, primo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino con ordinanza del 23 aprile 1991;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 441, 442, primo comma e 458, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui, in caso di prospettazione di fatti nuovi o nuove fonti di prova, non consentono la revoca del provvedimento ammissivo del giudizio abbreviato, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano con ordinanza del 29 gennaio 1992.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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