Corte costituzionale
Sentenza n. 81/1991
Corte cost., sent. 15 febbraio 1991, n. 81
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 81/1991
- Data di deposito
- 15 febbraio 1991
- Data di decisione
- 28 gennaio 1991
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:81
Norme oggetto del giudizio
- art. 247, codice di procedura penale 1988 (disp. att.)
- art. 438, ss., codice di procedura penale
- art. 442, codice di procedura penale
- art. 439, codice di procedura penale
- art. 438, codice di procedura penale
- art. 440, codice di procedura penale
- art. 440, comma 1, codice di procedura penale
- art. 458, comma 1, codice di procedura penale
- art. 458, comma 2, codice di procedura penale
- art. 464, comma 1, codice di procedura penale
Parametri
- art. 27, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 25, Costituzione
- art. 111, comma 1, Costituzione
- art. 101, comma 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 16984
Le notevoli analogie riscontrabili fra giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta, quali configurati sia dalle norme transitorie sia dalle norme del codice relative alla trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, si stemperano cosi' fortemente nella configurazione dei rispettivi regimi ordinari da passare in seconda linea di fronte alle rilevanti differenze che reciprocamente ne caratterizzano la fisionomia. Cosicche', non potendosi dire, riguardo alla disciplina codicistica del rito abbreviato, che in essa il rito viene sostanzialmente a corrispondere a quello delle altre discipline, "per quel che concerne giudice, momento e sede della decisione finale", risulta del tutto inadeguato, nelle questioni sorte sulla disciplina codicistica, il richiamo alle statuizioni, concernenti le altre discipline, delle sentenze nn. 66 e 183 del 1990. - S. nn. 66/1990 e 183/1990.
Massima n. 16985
Non risponde alle esigenze di coerenza e ragionevolezza una disciplina che - come quella concernente, nel rito ordinario, la richiesta del processo abbreviato - autorizza il pubblico ministero ad opporsi non soltanto a una "determinata scelta del rito processuale", ma anche a una consistente riduzione della pena da infliggere all'imputato in caso di condanna, senza neppure dover esternare le ragioni di tale opposizione, cosi' sottraendola all'"obiettiva ed imparziale valutazione" del giudice tanto piu' che, in un sistema come quello del nuovo codice, imperniato sul principio di parita' tra le parti (accusa e difesa) in ogni stato e grado del procedimento, non dovrebbe essere consentito che i rapporti fra pubblico ministero ed imputato si sbilancino al punto che il primo, con un semplice atto di volonta' immotivato e, percio', incontrollabile, si trovi in grado di privare il secondo di un rilevante vantaggio sostanziale. Con la possibilita' di un ulteriore squilibrio nel trattamento fra due imputati con identica imputazione e portatori di un'analoga capacita' a delinquere, qualora il pubblico ministero adotti diversi atteggiamenti nei loro confronti senza nemmeno dover esternarne le ragioni e vederle sottoposte ad un qualsiasi controllo giurisdizionale. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo il combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice. - Sui poteri rispettivi del P.M. e del giudice: S. n. 120/1984.
Massima n. 16986
Una volta escluso che il giudizio abbreviato sia instaurabile senza il consenso del pubblico ministero ed individuata la funzione della motivazione del suo eventuale dissenso e del susseguente controllo di essa nel dare al giudice del dibattimento la possibilita' di far luogo alla riduzione della pena, allorquando il dissenso del pubblico ministero gli risulti ingiustificato, l'unico criterio idoneo a rendere concreto l'esercizio della suddetta funzione deve considerarsi, al momento, quello imperniato sull'effettiva utilita' del passaggio al dibattimento: criterio che, alla stregua della normativa in vigore, non puo' che identificarsi in quello - ricavabile dal confronto con i poteri conferiti al giudice dall'art. 440, primo comma - consistente nel ritenere il processo non definibile allo stato degli atti, spettando al legislatore vedere, con la eventuale utilizzazione dello strumento previsto dall'art. 7 della legge delega, se siano enucleabili criteri ulteriori.
Massima n. 16987
La declaratoria di parziale illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 c.p.p. (v. massima B) comporta come conseguenza, ex art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimita' costituzionale, in parte qua, anche dell'art. 458, primo e secondo comma, c.p.p. con riguardo alla richiesta di trasformazione del giudizio immediato in giudizio abbreviato.
Massima n. 16988
La declaratoria di parziale illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 c.p.p. (v. massima B) comporta, come conseguenza, ex art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimita' costituzionale, in parte qua, anche dell'art. 464, primo comma, c.p.p. con riguardo alla richiesta di giudizio abbreviato da parte dell'opponente a decreto penale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
A) dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice;
B) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87:
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 458, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice;
b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 464, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
Il Presidente e redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 febbraio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze