Corte costituzionale
Sentenza n. 430/1991
Corte cost., sent. 27 novembre 1991, n. 430
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 430/1991
- Data di deposito
- 27 novembre 1991
- Data di decisione
- 20 novembre 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:430
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 1, legge n. 152 del 8 marzo 1968
Parametri
Massime
Massima n. 17643
La mancanza assoluta di motivazione, nella ordinanza di rimessione, circa il riferimento della questione di legittimita' costituzionale ad alcune delle norme della Costituzione delle quali si assume la violazione, fa si' che, sotto i profili relativi a tali norme, la questione debba essere dichiarata manifestamente inammissibile. (Manifesta inammissibilita', in riferimento agli artt. 1, 4, 35, 36, 38, 97 e 98 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte relativa ai criteri di determinazione della base di calcolo dell'indennita' premio di servizio per il personale degli enti locali).
Massima n. 17644
Il trattamento giuridico-economico dei dipendenti degli enti locali e il trattamento dei dipendenti dello Stato costituiscono sistemi normativi diversi, come risulta dall'art. 1 del d.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, che per gli uni e gli altri prevede due distinti comparti di contrattazione collettiva, e diversi sono pure i rispettivi sistemi previdenziali. Dalla comparazione dei due sistemi - che deve essere globale e non limitata a singole voci isolatamente considerate - si evidenzia, anzi, un trattamento dei dipendenti degli enti locali complessivamente piu' favorevole di quello dei dipendenti statali. Ne discende che, essendo impossibile comparare le due categorie di pubblici dipendenti, non e' in contrasto con il principio di eguaglianza l'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui determina la base di calcolo dell'indennita' premio di fine servizio per il personale degli enti locali in un quindicesimo della retribuzione percepita nell'ultimo anno, anziche' in un dodicesimo come previsto dal d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, per i dipendenti dello Stato. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, in parte qua).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Caltagirone con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara manifestamente inammissibile la medesima questione in riferimento agli artt. 1, 4, 35, 36, 38, 97 e 98 della Costituzione, pure richiamati nella stessa ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 novembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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