Corte costituzionale

Sentenza n. 430/1991

Corte cost., sent. 27 novembre 1991, n. 430

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
430/1991
Data di deposito
27 novembre 1991
Data di decisione
20 novembre 1991
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:430

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 1, legge n. 152 del 8 marzo 1968

Parametri

Massime

Massima n. 17643

La mancanza assoluta di motivazione, nella ordinanza di rimessione, circa il riferimento della questione di legittimita' costituzionale ad alcune delle norme della Costituzione delle quali si assume la violazione, fa si' che, sotto i profili relativi a tali norme, la questione debba essere dichiarata manifestamente inammissibile. (Manifesta inammissibilita', in riferimento agli artt. 1, 4, 35, 36, 38, 97 e 98 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte relativa ai criteri di determinazione della base di calcolo dell'indennita' premio di servizio per il personale degli enti locali).

Massima n. 17644

Il trattamento giuridico-economico dei dipendenti degli enti locali e il trattamento dei dipendenti dello Stato costituiscono sistemi normativi diversi, come risulta dall'art. 1 del d.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, che per gli uni e gli altri prevede due distinti comparti di contrattazione collettiva, e diversi sono pure i rispettivi sistemi previdenziali. Dalla comparazione dei due sistemi - che deve essere globale e non limitata a singole voci isolatamente considerate - si evidenzia, anzi, un trattamento dei dipendenti degli enti locali complessivamente piu' favorevole di quello dei dipendenti statali. Ne discende che, essendo impossibile comparare le due categorie di pubblici dipendenti, non e' in contrasto con il principio di eguaglianza l'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui determina la base di calcolo dell'indennita' premio di fine servizio per il personale degli enti locali in un quindicesimo della retribuzione percepita nell'ultimo anno, anziche' in un dodicesimo come previsto dal d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, per i dipendenti dello Stato. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, in parte qua).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Caltagirone con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara manifestamente inammissibile la medesima questione in riferimento agli artt. 1, 4, 35, 36, 38, 97 e 98 della Costituzione, pure richiamati nella stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 novembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze