Corte costituzionale
Ordinanza n. 110/1991
Corte cost., ord. 11 marzo 1991, n. 110
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 110/1991
- Data di deposito
- 11 marzo 1991
- Data di decisione
- 27 febbraio 1991
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:110
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 16958
Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 81/91.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 438, 440, e 458, secondo comma, del codice di procedura penale, già dichiarati costituzionalmente illegittimi, con sentenza n. 81 del 1991, nella parte in cui non prevedono che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevedono che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice; questioni sollevate dalla Corte di appello di Trieste e dalla Corte di assise di Catanzaro con le ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 marzo 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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