Corte costituzionale
Sentenza n. 66/1990
Corte cost., sent. 8 febbraio 1990, n. 66
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 66/1990
- Data di deposito
- 8 febbraio 1990
- Data di decisione
- 18 gennaio 1990
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:66
Norme oggetto del giudizio
- art. 247, comma 2, codice di procedura penale 1988 (disp. att.)
- art. 443, codice di procedura penale
- art. 438, codice di procedura penale
- art. 247, comma 3, codice di procedura penale 1988 (disp. att.)
- art. 247, comma 1, codice di procedura penale 1988 (disp. att.)
- art. 410, codice di procedura penale 1930
- art. 442, codice di procedura penale
- art. 438, comma 1, codice di procedura penale
- art. 440, comma 1, codice di procedura penale
Parametri
Massime
Massima n. 15168
L'istituto delineato dall'art. 247, primo, secondo e terzo comma, d.P.R. 28 luglio 1989, n. 271, e' notevolmente diverso, sotto il profilo sia funzionale che strutturale, rispetto all'istituto previsto dagli artt. 438-443 del codice. Sotto il primo aspetto, la piu' consistente differenza del meccanismo congegnato dalle norme transitorie sta nel fatto che la finalita' perseguita dai primi tre commi dell'art. 247 e' la deflazione del solo dibattimento, in limine al quale il medesimo giudice preposto alla fase dibattimentale definisce immediatamente il processo, utilizzando nell'udienza in camera di consiglio i soli atti che, depositati in cancelleria ai sensi dell'art. 410 del codice di procedura penale del 1930, sarebbero suscettibili di utilizzazione in sede dibattimentale. Sotto il secondo aspetto, se e' vero che l'art. 247, primo comma, richiama, per la richiesta dell'imputato la "forma prevista dall'art. 438 del codice" e, per la definizione del processo "allo stato degli atti", l'art. 442, e' altrettanto vero che tale duplice rinvio ha il solo scopo di individuare l'inizio e l'epilogo del rito abbreviato, demandando tutta la restante regolamentazione alla minuziosa disciplina dettata, per i processo gia' in corso, dall'art. 247. Anche il riferimento dell'art. 438, primo comma, del codice del 1988 alla definizione del processo "nell'udienza preliminare" non puo' che rivelarsi incompatibile con la disciplina transitoria, essendo tale articolo strettamente coordinato ad una fase del nuovo processo, destinata a delibare l'accusa ai fini del rinvio a giudizio richiesto dal pubblico ministero: una delibazione che, invece, si e' gia' da tempo esaurita nei processi pervenuti alle soglie del dibattimento con il "vecchio" rito.
Massima n. 15169
Data la differenza della normativa transitoria che delinea un istituto non certo identico all'ordinario giudizio abbreviato previsto dal codice (v. massima A), gli artt. 438, primo comma, e 440, primo comma, del codice di procedura penale del 1988 non sono applicabili nei processi gia' in corso alla data di entrata in vigore del codice e pertanto sottoposti alla sola disciplina transitoria. (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 438, primo comma, e 440, primo comma, cod. proc. pen., sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 102 e 107 Cost.).
Massima n. 15170
L'applicazione della pena su richiesta delle parti - possibile, ad iniziativa congiunta di entrambe o, indifferentemente, dell'una o dell'altra, in quanto si tratti di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria diminuita fino ad un terzo o di una pena detentiva che, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino ad un terzo, non superi due anni di reclusione o di arresto - sta ad indicare un accordo tra pubblico ministero ed imputato sul merito dell'imputazione, con in piu' gli effetti favorevoli previsti dall'art. 445 del nuovo codice. Invece, nel giudizio abbreviato - applicabile per qualsiasi reato su richiesta del solo imputato - l'accordo tra pubblico ministero ed imputato non tocca in alcun modo l'imputazione, in quanto concerne esclusivamente il rito semplificato da seguire, con attribuzione all'imputato del diritto alla diminuzione di un terzo della pena in caso di condanna.
Massima n. 15171
Posto che nelle ipotesi rispettivamente disciplinate dall'art. 247, primo, secondo e terzo comma, e dall'art. 248, primo comma, d.P.R. 28 luglio 1989, n. 271, il rito viene sostanzialmente a corrispondere per quel che concerne giudice, momento e sede della decisione finale, non si giustifica che il pubblico minstero, di fronte ad una richiesta di giudizio abbreviato, possa sacrificare, oltre al rito, anche l'effetto sulla pena, senza neppure dover enunciare le ragioni del proprio dissenso, a differenza di quanto avviene di fronte ad una richiesta di applicazione della pena, dove un rito sostanzialmente corrispondente puo' essere sacrificato dal pubblico ministero solo enunciando le ragioni del dissenso e l'effetto sulla pena puo' essere sacrificato solo con un dissenso non ritenuto ingiustificato dal giudice. Tanto piu' se si considera che nell'applicazione della pena su richiesta l'iniziativa puo' partire indifferentemente dall'imputato o dal pubblico ministero, con reciproca possibilita' di un dissenso che il pubblico ministero e' tenuto a motivare e l'imputato no, mentre nel giudizio abbreviato, essendo l'iniziativa riservata a quest'ultimo, il dissenso puo' essere del solo pubblico ministero, con conseguente maggiore necessita' di una motivazione. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. (assorbiti gli altri profili) - l'art. 247, primo, secondo e terzo comma, d.P.R. n. 271/1989, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni.
Massima n. 15172
L'analogia fra la disciplina transitoria del giudizio abbreviato e la disciplina transitoria dell'applicazione della pena su richiesta dell'imputato rende priva di giustificazione pure l'omessa previsione nell'art. 247, primo, secondo e terzo comma, d.P.R. 28 luglio 1989, n. 271, di un potere analogo a quello che il successivo art. 248, primo comma, quinto periodo, attraverso il rinvio all'art. 448, primo comma, del codice, conferisce al giudice, allorche', alla fine del dibattimento, ritenga ingiustificato il dissenso del pubblico ministero nei confronti dell'applicazione della pena richiesta dall'imputato. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 247, primo, secondo e terzo comma, d.P.R. n. 271/1989, anche nella parte in cui non prevede che, dopo la chiusura del dibattimento, il giudice possa, per il caso di condanna, applicare la riduzione di pena ricompresa nel duplice rinvio all'art. 442 del codice, quando sia da ritenere ingiustificato il dissenso del pubblico ministero.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 247, primo, secondo e terzo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, del codice di procedura penale del 1988;
Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 438, primo comma, e 440, primo comma, del codice di procedura penale del 1988, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 102 e 107 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con ordinanza del 20 novembre 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'8 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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