Corte costituzionale

Sentenza n. 155/1990

Corte cost., sent. 4 aprile 1990, n. 155

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
155/1990
Data di deposito
4 aprile 1990
Data di decisione
19 marzo 1990
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:155

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 3, legge n. 67 del 25 febbraio 1987
  • art. 3, comma 3, parte 1a, legge n. 67 del 25 febbraio 1987
  • art. 3, comma 3, parte 2^, legge n. 67 del 25 febbraio 1987

Parametri

Massime

Massima n. 15323

Ben puo' la Corte costituzionale individuare - al di la' del tenore letterale dell'ordinanza di rimessione - quali sono le norme su cui convergono i dubbi di incostituzionalita' del giudice 'a quo'. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che la questione di legittimita' costituzionale sollevata con riguardo agli artt. 1, comma secondo, e 3, commi secondo, terzo e quattordicesimo della legge sull'editoria n. 67 del 1987, concerna in realta' il solo art. 3, comma terzo, della medesima legge).

Massima n. 15325

La sopravvenuta legge processuale si applica - in mancanza di una disciplina transitoria - soltanto agli atti processuali ad essa successivi, e non retroagisce su quelli compiuti anteriormente, i quali sono regolati, secondo il fondamentale principio 'tempus regit actum', dalla legge sotto il cui imperio furono posti in essere. (Nella specie, la Corte ha escluso che, per effetto della nuova regolamentazione 'ex lege' n. 67 del 1987, sia venuta meno nel giudizio 'a quo' la legittimazione degli attori, sussistente 'ex lege' n. 416 del 1981, nel cui vigore l'azione era stata proposta; ed ha percio' disatteso l'eccezione di irrilevanza della questione di costituzionalita' sollevata nel medesimo processo).

Massima n. 15326

In sede di controllo sulla rilevanza della questione di costituzionalita', non puo' la Corte - discostandosi dall''iter' argomentativo del giudice 'a quo' e sostituendosi ad esso - verificare se la controversia sia da decidere applicando una normativa diversa da quella impugnata (nella specie, la legge n. 416 del 1981 in luogo della legge n. 67 del 1987).

Massima n. 15327

La valutazione dei problemi concernenti il merito della controversia tra le parti forma esclusivo oggetto del giudizio 'a quo', e pertanto esula dall'ambito del giudizio di costituzionalita'.

Massima n. 15328

La legge interpretativa non viola di per se' gli artt. 101, 102 e 104 Cost., a meno che essa non leda il giudicato gia' formatosi e non sia intenzionalmente diretta ad incidere sui giudizi in corso: fuori di tali ipotesi, non sono infatti vulnerate le attribuzioni del potere giudiziario, in quanto legislatore e giudice agiscono su piani diversi, l'uno introducendo nell'ordinamento un 'quid novi' che rende obbligatorio per tutti il significato normativo dato ad un precedente atto legislativo, l'altro applicando al caso concreto la legge intesa secondo le comuni regole d'ermeneutica. (Nella specie e' stato ritenuto "non...suffragato da elementi consistenti ed univoci" il sospetto di una preordinata interferenza, ad opera della legge sull'editoria n. 67 del 1987, nella controversia oggetto del giudizio 'a quo'). - S. nn. 118/1957, 187/1981, 123 e 233/1988.

Massima n. 15333

Le leggi interpretative, operando sul piano delle fonti, non escludono ne' comprimono la tutela giurisdizionale delle posizioni giuridiche di cui il soggetto e' titolare, ne' tantomeno sono in contrasto con il principio del giudice naturale.

Massima n. 15334

E' interpretativa soltanto la legge che, fermo il tenore testuale della norma interpretata, ne chiarisce il significato normativo ovvero privilegia una tra le tante interpretazioni possibili, di guisa che il contenuto precettivo e' espresso dalla coesistenza delle due norme (quella precedente e l'altra successiva che ne esplicita il significato), le quali rimangono entrambe in vigore e sono quindi anche idonee ad essere modificate separatamente. (Nella specie, l'art. 3, comma secondo, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 - che ridefinisce le nozioni di controllo e di collegamento di imprese editoriali - non ha natura interpretativa ma innovativa, in quanto non si riferisce all'originaria formulazione della disposizione "interpretata", ma al testo integralmente riscritto dalla stessa legge n. 67).

Massima n. 15362

L'art. 3, comma terzo, della nuova legge sull'editoria, qualificando come interpretativa una disciplina (contenuta nel comma precedente) che ha, invece, natura innovativa, oltrepassa i limiti della ragionevolezza, distorcendo arbitrariamente la tipica funzione dell'interpretazione autentica con il connaturato effetto retroattivo. Pertanto, e' incostituzionale - per contrasto con l'art. 3 Cost. (assorbito il profilo concernente l'art. 41 Cost.) - l'art. 3, comma terzo, L. 25 febbraio 1987 n. 67, nella sua prima parte (venendo cosi' a cadere, con la qualifica di norma interpretativa, anche l'efficacia retroattiva dell'art. 1, comma secondo, s.l.).

Massima n. 15364

Qualsiasi bene giuridico - anche se essenziale, come e' il fondamentale valore costituzionale del pluralismo dell'informazione (art. 21 Cost.) - non puo' permettere la violazione della disciplina delle fonti legislative, la quale deve essere rigorosamente osservata a garanzia dell'intera comunita' nazionale e per la credibilita' stessa dell'ordinamento democratico statuale.

Massima n. 15365

L'irretroattivita' costituisce un principio generale del nostro ordinamento (art. 11 preleggi) e, se pur non elevato, fuori della materia penale, a dignita' costituzionale (art. 25, secondo comma, Cost.), rappresenta pur sempre una regola essenziale del sistema a cui, salva un'effettiva causa giustificatrice, il legislatore deve ragionevolmente attenersi, in quanto la certezza dei rapporti preteriti costituisce un indubbio cardine della civile convivenza e della tranquillita' dei cittadini.

Massima n. 15372

L'art. 3, comma terzo, parte seconda, della L. 25 febbraio 1987 n. 67, disponendo la retroattiva applicazione, sin dall'entrata in vigore della L. n. 416 del 1981 - e dunque per un periodo di ben sei anni -, del nuovo e piu' elevato limite delle tirature dei giornali quotidiani oltre il quale si determina una "posizione dominante" dell'impresa editoriale, e' privo di razionale fondamento, oltreche' incoerente con la restante parte del medesimo articolo, in quanto conferisce validita' ad operazioni che - secondo la 'ratio' della previgente legge n. 416 ed il suo inequivoco tenore letterale - contrastavano con la tutela del preminente interesse pubblico correlato al principio del pluralismo dell'informazione 'ex' art. 21 Cost. (principio che rende inutilizzabile, 'in subiecta materia', quello dell'affidamento degli interessati). Pertanto, e' incostituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 3, comma terzo, parte seconda, cit. (restando, percio', applicabile l'art. 3, comma primo, L. n. 67, soltanto 'pro futuro').

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma, della legge 25 febbraio 1987 n. 67 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981 n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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