Corte costituzionale

Ordinanza n. 189/1990

Corte cost., ord. 12 aprile 1990, n. 189

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
189/1990
Data di deposito
12 aprile 1990
Data di decisione
4 aprile 1990
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:189

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 1, legge n. 177 del 29 aprile 1976
  • legge n. 75 del 20 marzo 1980
  • art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 29 dicembre 1973
  • legge n. 185 del 3 marzo 1960
  • art. 1, comma 3, lett. b), legge n. 324 del 27 maggio 1959
  • art. 38, decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 29 dicembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 15396

In ordine alla questione di legittimita' costituzionale concernente l'esclusione dell'indennita' integrativa speciale dal computo della base contributivo - retributiva da considerarsi ai fini della liquidazione dell'indennita' di buonuscita - gia' dichiarata inammissibile (e, poi, manifestamente inammissibile) in quanto censura una scelta riservata alla discrezionalita' legislativa - nuovamente sollevata per non avere il legislatore accolto l'invito rivoltogli dalla Corte con la sent. n. 220 del 1988, di procedere alla omogeneizzazione dei trattamenti di quiescenza, va ancora rilevato che e' stata presentata, con esplicito riferimento a detta decisione, una proposta di legge in tal senso alla Camera dei deputati. Nella stessa direzione si e' mosso anche il Governo, come risulta dalla dichiarazione allegata all'accordo intercompartimentale ex art. 12, della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93 per il triennio 1988-90, e dal recente decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 37), che ha esteso il conglobamento nello stipendio di una quota dell'indennita' integrativa speciale anche al personale della magistratura, ai dirigenti civili dello Stato e agli altri dipendenti pubblici, con trattamenti equiparati. Pertanto, pur dovendosi rinnovare il predetto invito al legislatore, non sussistono ragioni per discostarsi da quanto in argomento gia' statuito. (Manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 35, 36, 38, 97 e 98 Cost. e concernenti l'art. 1, comma terzo, lett. b, L. 27 maggio 1959 n. 324, la L. 3 marzo 1960 n. 185; gli artt. 3 e 38, d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032; l'art. 7, comma primo, L. 29 aprile 1976 n. 177; nonche' la legge 20 marzo 1980 n. 75). - O. nn. 143/1990, 419/1989, 641/1988, 869/1988, 1070/1988 e 1072/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, lett. b), della legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza); della legge 3 marzo 1960, n. 185 (Modifica della legge 27 maggio 1959, n. 324, recante miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza); degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato); dell'art. 7, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza); della legge 20 marzo 1980, n. 75 (Proroga del termine previsto dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima mensilità e di riliquidazione dell'indennità di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione) sollevate in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 35, 36, 38, 97 e 98 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo - Sezione distaccata di Pescara, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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