Corte costituzionale

Sentenza n. 406/1989

Corte cost., sent. 14 luglio 1989, n. 406

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
406/1989
Data di deposito
14 luglio 1989
Data di decisione
6 luglio 1989
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:406

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, legge n. 400 del 23 agosto 1988
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 1142 del 27 dicembre 1985

Parametri

Massime

Massima n. 13601

Anche nell'esercizio della funzione ausiliaria di controllo preventivo - attribuitale direttamente dall'art. 100 della Costituzione al fine di assicurare o agevolare il piu' corretto e il piu' efficiente svolgimento delle funzioni di altri organi - la Corte dei conti gode certamente di quella posizione di piena autonomia, che l'abilita a sollevare conflitto tra poteri, ai sensi dell'art. 134 Cost., contro un atto o comportamento di qualsiasi altro organo - ivi compresi gli organi costituzionali ausiliati - che essa reputi lesivo dell'attribuzione di cui e' costituzionalmente investita. - S. n. 129/1981 e O. n. 150/1980 (sulla proponibilita' di conflitti contro la Corte dei conti in sede giurisdizionale). - S. n. 226/1976 (sulla legittimazione della Corte dei conti a sollevare questioni incidentali di costituzionalita' in sede di controllo preventivo).

Massima n. 13602

Per quanto concerne la legge e gli atti equiparati, in ragione sia della preminenza agli stessi riconosciuta e sia di un particolare favore per la loro operativita', il sistema di garanzia costituzionale e' incentrato - con la sola eccezione delle impugnazioni dirette promosse nei reciproci rapporti fra Stato e Regione - nel sindacato incidentale; pertanto contro gli atti suindicati la sperimentabilita' del conflitto tra poteri, attraverso una non consentita estensione interpretativa del suo ambito oggettivo, costituirebbe un elemento di rottura del sistema adottato. Il quale e' bensi' suscettibile di eventuali modifiche con l'introduzione - in sede di revisione costituzionale - di nuove impugnazioni in via principale, soprattutto ove in relazione a leggi (o atti equiparati), che concernano direttamente competenze di organi pubblici e non anche l'ordine sostanziale e le connesse situazioni soggettive, si presentino scarse occasioni di controversia e si formino, conseguentemente, zone franche di incostituzionalita'. (Inammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato promosso dalla Corte dei conti nei confronti del Parlamento avverso l'approvazione dell'art. 16 della legge 23/8/88 n. 400). - Sent. n. 226/1976.

Massima n. 13603

Nel quadro dei controlli costituzionalmente necessari sugli atti del Governo aventi valore di legge - adottati ai sensi degli artt. 76 e 77 Cost. - non puo' essere incluso il controllo della Corte dei conti mediante visto e registrazione preventivi, in quanto esso non risulta previsto ne' direttamente dall'art. 100 Cost., ne' dal sistema costituzionale nel suo complesso e, in particolare, dalle norme che regolano l'esercizio della funzione legislativa del Governo o che stabiliscono il regime degli atti equiparati alla legge, le quali individuano solamente nel Parlamento, in primo luogo, e nel Presidente della Repubblica, in sede di emanazione degli atti, i titolari dei controlli in questione. (Spettanza al Governo del potere di adottare i decreti delegati e i decreti legge ai sensi degli artt. 76 e 77 Cost. senza successivamente sottoporli a visto e registrazione della Corte dei conti). - Sent. n. 226/1976.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto fra poteri dello Stato promosso dalla Corte dei conti nei confronti del Parlamento avverso l'approvazione dell'art. 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo, ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara che spetta al Governo adottare i decreti delegati e i decreti legge ai sensi rispettivamente degli artt. 76 e 77 della Costituzione, senza successivamente sottoporli a visto e registrazione della Corte dei conti.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1989.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze