Corte costituzionale
Sentenza n. 406/1989
Corte cost., sent. 14 luglio 1989, n. 406
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 406/1989
- Data di deposito
- 14 luglio 1989
- Data di decisione
- 6 luglio 1989
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:406
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, legge n. 400 del 23 agosto 1988
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1142 del 27 dicembre 1985
Parametri
- art. 100, Costituzione
- art. 134, Costituzione
- art. 136, Costituzione
- art. 137, Costituzione
- art. 81, Costituzione
- art. 30, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 40, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 127, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 38, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 87, comma 5, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- art. 100, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 13601
Anche nell'esercizio della funzione ausiliaria di controllo preventivo - attribuitale direttamente dall'art. 100 della Costituzione al fine di assicurare o agevolare il piu' corretto e il piu' efficiente svolgimento delle funzioni di altri organi - la Corte dei conti gode certamente di quella posizione di piena autonomia, che l'abilita a sollevare conflitto tra poteri, ai sensi dell'art. 134 Cost., contro un atto o comportamento di qualsiasi altro organo - ivi compresi gli organi costituzionali ausiliati - che essa reputi lesivo dell'attribuzione di cui e' costituzionalmente investita. - S. n. 129/1981 e O. n. 150/1980 (sulla proponibilita' di conflitti contro la Corte dei conti in sede giurisdizionale). - S. n. 226/1976 (sulla legittimazione della Corte dei conti a sollevare questioni incidentali di costituzionalita' in sede di controllo preventivo).
Massima n. 13602
Per quanto concerne la legge e gli atti equiparati, in ragione sia della preminenza agli stessi riconosciuta e sia di un particolare favore per la loro operativita', il sistema di garanzia costituzionale e' incentrato - con la sola eccezione delle impugnazioni dirette promosse nei reciproci rapporti fra Stato e Regione - nel sindacato incidentale; pertanto contro gli atti suindicati la sperimentabilita' del conflitto tra poteri, attraverso una non consentita estensione interpretativa del suo ambito oggettivo, costituirebbe un elemento di rottura del sistema adottato. Il quale e' bensi' suscettibile di eventuali modifiche con l'introduzione - in sede di revisione costituzionale - di nuove impugnazioni in via principale, soprattutto ove in relazione a leggi (o atti equiparati), che concernano direttamente competenze di organi pubblici e non anche l'ordine sostanziale e le connesse situazioni soggettive, si presentino scarse occasioni di controversia e si formino, conseguentemente, zone franche di incostituzionalita'. (Inammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato promosso dalla Corte dei conti nei confronti del Parlamento avverso l'approvazione dell'art. 16 della legge 23/8/88 n. 400). - Sent. n. 226/1976.
Massima n. 13603
Nel quadro dei controlli costituzionalmente necessari sugli atti del Governo aventi valore di legge - adottati ai sensi degli artt. 76 e 77 Cost. - non puo' essere incluso il controllo della Corte dei conti mediante visto e registrazione preventivi, in quanto esso non risulta previsto ne' direttamente dall'art. 100 Cost., ne' dal sistema costituzionale nel suo complesso e, in particolare, dalle norme che regolano l'esercizio della funzione legislativa del Governo o che stabiliscono il regime degli atti equiparati alla legge, le quali individuano solamente nel Parlamento, in primo luogo, e nel Presidente della Repubblica, in sede di emanazione degli atti, i titolari dei controlli in questione. (Spettanza al Governo del potere di adottare i decreti delegati e i decreti legge ai sensi degli artt. 76 e 77 Cost. senza successivamente sottoporli a visto e registrazione della Corte dei conti). - Sent. n. 226/1976.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il conflitto fra poteri dello Stato promosso dalla Corte dei conti nei confronti del Parlamento avverso l'approvazione dell'art. 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo, ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), con il ricorso indicato in epigrafe;
Dichiara che spetta al Governo adottare i decreti delegati e i decreti legge ai sensi rispettivamente degli artt. 76 e 77 della Costituzione, senza successivamente sottoporli a visto e registrazione della Corte dei conti.
Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1989.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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