Corte costituzionale
Ordinanza n. 419/1989
Corte cost., ord. 18 luglio 1989, n. 419
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 419/1989
- Data di deposito
- 18 luglio 1989
- Data di decisione
- 6 luglio 1989
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:419
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 3, lett.b, legge n. 324 del 27 maggio 1959
- legge n. 185 del 3 marzo 1960
- art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 29 dicembre 1973
- art. 38, decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 29 dicembre 1973
- art. 7, comma 1, legge n. 177 del 29 aprile 1976
- legge n. 75 del 20 marzo 1980
Parametri
Massime
Massima n. 13803
La questione di legittimita' costituzionale concernente l'esclusione dell'indennita' integrativa speciale dal computo della base contributivo - retributiva da considerarsi ai fini della liquidazione dell'indennita' di buonuscita va dichiarata manifestamente inammissibile, essendo gia' stata dichiarata inammissibile (e, poi, manifestamente inammissibile) sotto i medesimi profili, in quanto censura una scelta riservata alla discrezionalita' legislativa; resta comunque pressante l'invito al legislatore alla omogeneizzazione dei trattamenti di quiescenza. (Questione sollevata in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 35, 36, 38, 97 e 98 Cost. e concernente l'art. 1, comma terzo, lett. b, L. 27 maggio 1959 n. 324, in relazione alla L. 3 marzo 1960 n. 185; gli artt. 3 e 38, d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032; l'art. 7, comma primo, L. 29 aprile 1976 n. 177; nonche' la legge 20 marzo 1980 n. 75). - S. n. 220/1988; O. nn. 641, 869, 1070, 1072/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo, lett. b), della legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza), in relazione alla legge 3 marzo 1960, n. 185 (Modifica della legge 27 maggio 1959, n. 324, recante miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza); degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato); dell'art. 7, comma primo, della legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza); della legge 20 marzo 1980, n. 75 (Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima mensilità e di riliquidazione dell'indennità di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo con ordinanza 15 dicembre 1988, (R.O. n. 97 del 1989), in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 35, 36, 38, 97 e 98 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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