Corte costituzionale
Sentenza n. 408/1988
Corte cost., sent. 7 aprile 1988, n. 408
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 408/1988
- Data di deposito
- 7 aprile 1988
- Data di decisione
- 24 marzo 1988
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:408
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 185 del 3 marzo 1960
- art. 1, comma 3, lett b, legge n. 324 del 27 maggio 1959
- art. 429, comma 3, codice di procedura civile
- art. 1224, codice civile
- art. 150, codice di procedura civile (disp. att.)
- art. 1224, comma 2, codice civile
Parametri
Massime
Massima n. 13696
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma terzo, lett. b), L. 27 maggio 1959 n. 324 (come sostituito dall'art. 1, L. 3 marzo 1960 n. 185), nella parte in cui esclude la computabilita' dell'indennita' integrativa speciale ai fini del calcolo dell'indennita' di buonuscita E.n.p.a.s., e' inammissibile, essendo gia' stata dichiarata inammissibile questione del tutto analoga sul rilievo che la suddetta esclusione rientra nell'esercizio di discrezionalita' legislativa non censurabile dalla Corte costituzionale. (Inammissibilita' della questione sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, comma primo, e 38, comma secondo, nonche' - con richiamo del tutto inconferente - all'art. 97, Cost.). - cfr. S.n. 220/1988.
Massima n. 13697
Deve essere dichiarata inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata subordinatamente all'accoglimento di altra, dichiarata inammissibile. (Inammissibilita' della questione relativa agli artt. 1224 cod.civ., 429, comma terzo, cod.proc.civ., e 150 disp.att. cod.proc.civ., nella parte in cui escludono la rivalutazione automatica del credito relativo all'indennita' di buonuscita E.n.p.a.s.; questione sollevata - in riferimento agli artt. 3, 36, comma primo, 38, comma secondo, 97, 24 e 113 Cost. - subordinatamente all'accoglimento della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma terzo, lett. b, L.n. 324 del 1959, come sostituito dall'art. 1, L. n. 185 del 1960). - v. massima precedente.
Massima n. 13698
Fermo restando che la previsione della rivalutazione automatica del credito non puo' considerarsi espressione di un principio generale dell'ordinamento e che il regime dei crediti di natura previdenziale non e' assimilabile a quello dei crediti di lavoro, deve ritenersi, in base alla giurisprudenza della Cassazione, che le somme di danaro dovute a titolo di prestazione previdenziale - eccezion fatta per quelle di rilevante importo corrisposte in unica soluzione - sono per loro natura, piu' che per le particolari qualita' personali del singolo creditore, normalmente destinate alle comuni esigenze di vita del pensionato, e come tali sensibili alla svalutazione monetaria e suscettibili di rivalutazione pur quando sia impossibile allegare la prova di uno specifico pregiudizio; potendo, semmai, tale presunzione venir meno proprio quando le condizioni economiche del creditore siano tali da rendere indifferente la prestazione previdenziale rispetto al soddisfacimento degli ordinari bisogni di vita. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 3, 36, comma primo, 38, comma secondo, 97, 24 e 113 Cost., e relative agli artt. 1224, comma secondo, cod.civ., e 429, comma terzo, cod.proc.civ., nonche' 150 disp.att. cod.proc.civ., in quanto non prevedono - in caso di tardivo pagamento di crediti previdenziali, quali, nella specie, l'indennita' premio di servizio I.n.a.d.e.l. e l'indennita' di buonuscita E.n.p.a.s. - un criterio automatico per il risarcimento del danno da svalutazione, ovvero la rivalutazione automatica del credito). - v. S.nn. 139/1981; 162/1977; nonche' 220/1988, 46/1983 e 26/1980.
Massima n. 13699
Allo stato della giurisprudenza, la decorrenza dei termini previsti dalla legge per la liquidazione dell'indennita' di buonuscita E.n.p.a.s. e dell'indennita' premio di servizio I.n.a.d.e.l. determina automaticamente la mora e la maturazione degli interessi legali, in quanto l'emissione del titolo di spesa non e' elemento condizionante l'operativita' del credito verso l'ente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
a) dichiara: inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, lett. b), della legge 27 maggio 1959, n. 324 ("Miglioramenti economici al personale statale"), come sostituito dall'art. 1 della l. 3 marzo 1960, n. 185 ("Modificazioni alla legge 27 maggio 1959, n. 324"), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria con ordinanza 13 giugno 1985 (R.O. n. 804 del 1985), in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, 38, secondo comma, e 97 della Costituzione;
b) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1224, cod. civ., 429, terzo comma, cod. proc. civ. e 150 disp. attuaz. cod. proc. civ., sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria con ordinanza 13 giugno 1985 (R.O. n. 804 del 1985) in riferimento agli artt. 3. 36, primo comma, 38, secondo comma, 97, 24 e 113 della Costituzione;
c) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1224, secondo comma, cod. civ. e 429, terzo comma, cod. proc. civ., sollevata dal Tribunale di Firenze con ordinanza 17 ottobre 1984 (R.O. n. 1342 del 1984) in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
d) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1224, secondo comma, cod. civ., 429, terzo comma, cod. proc. civ. e 150 disp. attuaz. cod. proc. civ. sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria con ordinanze 28 marzo 1985 (R.O. n. 8 del 1986) e 4 luglio 1985 (R.O. n. 340 del 1986) in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, 38, secondo comma, 97, 24 e 113 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze