Corte costituzionale
Sentenza n. 331/1988
Corte cost., sent. 24 marzo 1988, n. 331
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 331/1988
- Data di deposito
- 24 marzo 1988
- Data di decisione
- 11 marzo 1988
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:331
Norme oggetto del giudizio
- art. 35, comma 1, legge della Regione Lombardia n. 60 del 29 novembre 1984
- art. 35, comma 2, legge della Regione Lombardia n. 60 del 29 novembre 1984
- art. 35, comma 1, legge della Regione Lombardia n. 60 del 29 novembre 1948
- art. 36, comma 4, legge della Regione Lombardia n. 60 del 29 novembre 1984
- art. 36, comma 4, lett. a, legge della Regione Lombardia n. 60 del 29 novembre 1984
- art. 47, comma 1, legge della Regione Lombardia n. 60 del 29 novembre 1984
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 51, Costituzione
- art. 4, Costituzione
- art. 70, Costituzione
- art. 113, Costituzione
- art. 121, Costituzione
- art. 17, legge n. 93 del 29 marzo 1983
- art. 117, Costituzione
- art. 4, legge n. 93 del 29 marzo 1983
- art. 81, comma 4, Costituzione
Massime
Massima n. 10626
Non e` irragionevole ne` contrasta con il principio del buon andamento degli uffici (artt. 3 e 97 Cost.) la disposizione, introdotta in via transitoria, dal legislatore (della Regione Lombardia) allo scopo di assicurare - con la predisposizione di adeguate garanzie - la continuita` delle funzioni, nella fase di passaggio da un regime ad un altro dell'ordinamento del personale. La previsione di un corso-concorso riservato per il passaggio alla prima qualifica dirigenziale non e`, infatti, frutto di una decisione arbitraria o irragionevole, ove si tenga conto sia della non automaticita` del passaggio alla qualifica superiore sia del requisito richiesto, della responsabilita` di un ufficio, e in quanto il conferimento di tale incarico - con criteri non assolutamente discrezionali della Giunta regionale - e lo svolgimento dei compiti corrispondenti possono essere considerati come indici di esperienza professionale in grado di consentire il trattamento differenziato per coloro che si trovassero in quella posizione. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 35, primo e secondo comma, della legge Reg. Lombardia 29 novembre 1984, n. 60, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.).
Massima n. 10627
Il termine del 29 aprile 1983 - posto dall'art. 35 della legge Reg. Lombardia n. 60 del 1984 e coincidente con la data della firma dell'accordo nazionale di cui la stessa legge e` attuazione - non e` irragionevole, ove lo si intenda come uno sbarramento ai conferimenti non imparziali di incarichi di responsabilita` di un ufficio, ovvero di quegli incarichi fatti al solo scopo di ampliare arbitrariamente i legittimati alla partecipazione al corso-concorso riservato per il passaggio alla prima qualifica dirigenziale. Peraltro esso, correttamente interpretato, esclude dall'ammissione a tale concorso soltanto coloro che abbiano ricevuto l'incarico con un atto deliberato dopo il 29 aprile 1983, non gia` coloro che lo abbiano avuto con una decisione adottata prima di quella data, ma divenuta esecutiva successiva- mente. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 35, primo comma, della legge Reg. Lombardia 29 novembre 1984, n. 60, in riferimento all'art. 3 Cost.).
Massima n. 10628
Il diverso trattamento fatto ai dipendenti della Regione Lombardia (egualmente) inquadrati nell'ottava qualifica funzionale ma non ammessi a partecipare al corso-concorso per il passaggio alla prima qualifica dirigenziale, trova giustificazione nella non assimilabilita` degli stessi, sotto il profilo professionale, alla categoria dei dipendenti legittimati a tale partecipazione, i quali, per essere incaricati della responsabilita` di un ufficio, sono stati riconosciuti in possesso di una professionalita` o di un'esperienza di servizio superiori o, comunque, diverse rispetto a quelli esclusi dall'incarico e, conseguentemente, dall'ammissione al concorso. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 35, primo e secondo comma, della legge Reg. Lombardia 29 novembre 1984, n. 60, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.).
Massima n. 10629
Il sistema previsto dalla Regione Lombardia per il passaggio alle qualifiche dirigenziali amministrative (prima e seconda qualifica) non viola l'art. 51 Cost., che trova applicazione nei casi di accesso ai pubblici uffici e non gia` in quelli di passaggio da una qualifica ad un'altra del personale gia` in servizio. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 35, primo e secondo comma, 36, quarto comma, della legge Reg. Lombardia 29 novembre 1984, n. 60, in riferimento all'art. 51 Cost.). - S. n. 217/1986.
Massima n. 10630
In relazione alla progressione delle carriere nel pubblico impiego (regionale) non e` desumibile dall'art. 4 Cost. un criterio di giudizio, essendo la norma invocata troppo ampia o troppo indeterminata a tale scopo; pertanto alla sua stregua non puo` essere valutata la legittimita` della limitata riserva di ammissione al corso-concorso, prevista dalla legge Reg. Lombardia n. 60/1984, per il passaggio alla prima qualifica dirigenziale. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 35, primo e secondo comma, della legge Reg. Lombardia 29 novembre 1984, n. 60, in riferimento all'art. 4 Cost.). - S. nn. 10/1980, 22/1967, 10/1970, 98/1973.
Massima n. 10631
Le disposizioni della legge regionale n. 60 del 1984 della Lombardia - relative al concorso riservato per il passaggio alla prima qualifica dirigenziale - non hanno prodotto lesioni dei diritti garantiti dall'art. 113 Cost. a cagione della loro natura provvedimentale. Infatti all'adozione di tale tipo (di statuizioni) di legge non e` dato rinvenire preclusione di sorta tanto nella Costituzione (artt. 70 e 121) quanto negli Statuti regionali, che per un verso definiscono la legge, non gia` in ragione del suo contenuto strutturale o materiale, bensi` in dipendenza dei suoi caratteri formali (provenienza da un certo organo o potere, procedimento di formazione, particolare valore giuridico) e, per altro verso, non prevedono affatto che gli atti a contenuto particolare e concreto debbano necessariamente avere la forma di atto amministrativo. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 35, primo e secondo comma, della legge Reg. Lombardia 29 novembre 1984, n. 60, in riferimento all'art. 113 Cost.). - S. nn. 20/1956, 60/1957, 61/1958.
Massima n. 10632
E' tutt'altro che irragionevole la disciplina della legge Reg. Lombardia n. 60/1984 - dettata in via transitoria e per la prima attuazione dell'accordo nazionale del 1983 -, la quale, nel ristrutturare sostanzialmente l'organizzazione degli uffici, ha privilegiato l'interesse alla stabilita` delle posizioni dirigenziali acquisite, con l'obiettivo di garantire l'efficienza amministrativa e, quindi, il buon andamento degli uffici regionali. In particolare, non puo` ritenersi contrastante con tale obiettivo la prevista attribuzione - in sede di valutazione dei titoli per l'accesso alla piu` elevata qualifica dirigenziale - di un punteggio particolare (venti punti su sessantacinque) per l'incarico in atto della responsabilita` di un servizio, quando si consideri che l'incarico in questione - secondo il sistema congegnato - non e` frutto di una scelta assolutamente discrezionale (della Giunta regionale) o priva di criteri di valutazione delle attitudini professionali dei nominandi; e anche se nelle scelte avessero peso elementi di un rapporto fiduciario, questi di per se` non sarebbero contrastanti con il principio costituzionale dell'art. 97, se assistiti da idonee garanzie . (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 36, quarto comma, della legge Reg. Lombardia 29 novembre 1984, n. 60, in riferimento all'art. 97 Cost.). - S. nn. 10 e 21/1980, 221/1976.
Massima n. 10633
I princi`pi fondamentali della legge quadro sul pubblico impiego (legge n. 93/1983) sono sufficientemente soddisfatti dalla disciplina dettata dalla Regione Lombardia per il sistema di passaggio del proprio personale nelle qualifiche amministrative piu` elevate, in quanto la selezione e` basata su idonei titoli di professionalita` e nel rispetto della parita` delle posizioni. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 36, quarto comma, della legge Reg. Lombardia 29 novembre 1984, n. 60, in riferimento agli artt. 3 e 117 e in relazione agli artt. 17 e 4 della legge 29 marzo 1983, n. 93).
Massima n. 10634
La totale mancanza di valutazione, nella legge Reg. Lombardia n. 60/1984, del servizio di ruolo anteriormente prestato dai dipendenti regionali presso enti pubblici diversi dalla regione - ai fini della formazione della graduatoria del concorso per titoli per la copertura dei posti della seconda qualifica dirigenziale - non appare sorretta da alcuna giustificazione (e non ha, del resto, alcun riscontro in leggi di altre regioni); essa e` in stridente contraddizione con il principio della qualifica funzionale, che da` rilievo alle prestazioni lavorative nei loro contenuti oggettivi e non gia` in ragione dei particolari ambiti organizzativi in cui siano svolte. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo l'art. 36, quarto comma, lett. A, della legge Reg. Lombardia 29 novembre 1984, n. 60, nella parte in cui esclude qualsiasi valutazione dei servizi prestati come dipendente (di ruolo) di altri enti pubblici, compreso lo Stato.
Massima n. 10635
Non e` irragionevole che il legislatore della Regione Lombardia - secondo una insindacabile scelta - abbia deciso di non dare rilevanza al servizio non di ruolo prestato dai propri dipendenti, tanto piu` in una selezione che mira a scegliere i dirigenti delle strutture regionali di vertice, ai quali si richiedono prevalentemente compiti di guida di strutture complesse. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 36, quarto comma, della legge Reg. Lombardia 29 novembre 1984, n. 60, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117 Cost.).
Massima n. 10636
Il rinvio della quantificazione delle spese continuative e ricorrenti, nonche` dei relativi mezzi di copertura, al momento della redazione e dell'approvazione del bilancio, non puo` avere il significato di un'elusione dell'obbligo di cui all'art. 81, quarto comma e terzo comma, Cost., dovendo comunque le regioni equilibrare in questa sede le spese con le entrate. Al contrario, esso risponde a esigenze di maggiore e di globale ponderazione degli oneri che ciascun bilancio, necessariamente in pareggio, deve sopportare. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 47, primo comma, della legge Reg. Lombardia 29 novembre 1984, n. 60, in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 36, quarto comma, lettera A, della legge della Regione Lombardia 29 novembre 1984, n. 60, intitolata "Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale", nella parte in cui esclude qualsiasi valutazione dei servizi prestati come dipendente di altri enti pubblici, compreso lo Stato;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, primo comma, della citata legge della regione Lombardia n. 60 del 1984, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal T.A.R. per la Lombardia - Sezione di Brescia, con l'ordinanza iscritta nel r. o. con il n. 393 del 1986, indicata in epigrafe;
dichiara non fondate:
a) le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35, primo e secondo comma, della citata legge della regione Lombardia n. 60 del 1984, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 113 della Costituzione, sollevate dal T.A.R. per la Lombardia - Sezione di Brescia e dal medesimo T.A.R. per la Lombardia, rispettivamente con le ordinanze iscritte nel r. o. con i nn. 774 del 1985 e 33 del 1986, indicate in epigrafe;
b) le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 36, quarto comma, della citata legge della regione Lombardia n. 60 del 1984, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117 della Costituzione in relazione, quest'ultimo, con gli artt. 4, 17 e 20 della legge 29 marzo 1983, n. 93 ("Legge quadro sul pubblico impiego"), sollevata dal T.A.R. per la Lombardia con l'ordinanza iscritta nel r. o. con il n. 429 del 1986, indicata in epigrafe;
c) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, primo comma, della citata legge della Regione Lombardia n. 60 del 1984, in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., sollevata dal T.A.R. per la Lombardia con le ordinanze iscritte nel r. o. con i nn. 774 del 1985, 33 e 429 del 1986, indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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