Corte costituzionale

Ordinanza n. 1140/1988

Corte cost., ord. 22 dicembre 1988, n. 1140

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
1140/1988
Data di deposito
22 dicembre 1988
Data di decisione
14 dicembre 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Dell'Andro
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:1140

Norme oggetto del giudizio

  • regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941

Parametri

Massime

Massima n. 12729

E' manifestamente infondata la questione di l.c. dell'art.1 R.D. 1022/41 (Ordinamento giudiziario militare di pace e di guerra), sollevata sotto il profilo che l'attuale mancanza di organi che possono adottare provvedimenti disciplinari nei confronti di magistrati militari renderebbe priva di contenuto l'intera responsabilita' disciplinare e contrasterebbe pertanto con gli artt.28, 97, I co., 105, 107 Cost. E infatti: anche quando dovesse ritenersi che la soggezione dei giudici (soltanto) alla legge, di cui al secondo comma dell'art.101 Cost., permane intatta anche in mancanza di organi di attuazione delle previste sanzioni disciplinari da infliggere agli stessi giudici; anche quando dovesse ritenersi che la responsabilita' disciplinare contribuisca all'ottimale esercizio della funzione giurisdizionale, da nessuno dei parametri costituzionali invocati puo' desumersi che l'impossibilita' di effettiva applicazione di sanzioni disciplinari ai magistrati militari limiti a tal punto il corretto esercizio dello "jus dicere" da doversi dichiarare costituzionalmente illegittimo l'intero apparato giudiziario militare. Va altresi' considerato che l'eventuale illegittimo controllo dell'attivita' giurisdizionale del militare giudice, da parte del potere disciplinare al quale il medesimo e' sottoposto in quanto militare (e per il suo comportamento di militare e non di giudice) va censurato in sede di controllo giurisdizionale- amministrativo; e che la mera eventualita' di un eccesso di potere da parte degli organi amministrativo-disciplinari non puo' condurre alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale della partecipazione di militari giudici alla formazione dei collegi dei Tribunali militari. (Manifesta infondatezza delle questioni di l.c. dell'art.1 R.D. 9-9-41 n.1022 sollevate in relazione agli artt.3, 13, 28, 97, 101, 105, 107, 108 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle cinque ordinanze emesse in data 3 maggio 1988 dal Tribunale militare di Padova (Reg. ordd. nn. 304/88; 333/88; 337/88; 338/88; 339/88) e dalle sette ordinanze emesse in data 5 maggio 1988 dallo stesso Tribunale (Reg. ordd. nn. 331/88; 332/88; 340/88; 341/88; 342/88; 343/88; 344/88).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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