Corte costituzionale
Ordinanza n. 1140/1988
Corte cost., ord. 22 dicembre 1988, n. 1140
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 1140/1988
- Data di deposito
- 22 dicembre 1988
- Data di decisione
- 14 dicembre 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Dell'Andro
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:1140
Norme oggetto del giudizio
- regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
Parametri
Massime
Massima n. 12729
E' manifestamente infondata la questione di l.c. dell'art.1 R.D. 1022/41 (Ordinamento giudiziario militare di pace e di guerra), sollevata sotto il profilo che l'attuale mancanza di organi che possono adottare provvedimenti disciplinari nei confronti di magistrati militari renderebbe priva di contenuto l'intera responsabilita' disciplinare e contrasterebbe pertanto con gli artt.28, 97, I co., 105, 107 Cost. E infatti: anche quando dovesse ritenersi che la soggezione dei giudici (soltanto) alla legge, di cui al secondo comma dell'art.101 Cost., permane intatta anche in mancanza di organi di attuazione delle previste sanzioni disciplinari da infliggere agli stessi giudici; anche quando dovesse ritenersi che la responsabilita' disciplinare contribuisca all'ottimale esercizio della funzione giurisdizionale, da nessuno dei parametri costituzionali invocati puo' desumersi che l'impossibilita' di effettiva applicazione di sanzioni disciplinari ai magistrati militari limiti a tal punto il corretto esercizio dello "jus dicere" da doversi dichiarare costituzionalmente illegittimo l'intero apparato giudiziario militare. Va altresi' considerato che l'eventuale illegittimo controllo dell'attivita' giurisdizionale del militare giudice, da parte del potere disciplinare al quale il medesimo e' sottoposto in quanto militare (e per il suo comportamento di militare e non di giudice) va censurato in sede di controllo giurisdizionale- amministrativo; e che la mera eventualita' di un eccesso di potere da parte degli organi amministrativo-disciplinari non puo' condurre alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale della partecipazione di militari giudici alla formazione dei collegi dei Tribunali militari. (Manifesta infondatezza delle questioni di l.c. dell'art.1 R.D. 9-9-41 n.1022 sollevate in relazione agli artt.3, 13, 28, 97, 101, 105, 107, 108 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle cinque ordinanze emesse in data 3 maggio 1988 dal Tribunale militare di Padova (Reg. ordd. nn. 304/88; 333/88; 337/88; 338/88; 339/88) e dalle sette ordinanze emesse in data 5 maggio 1988 dallo stesso Tribunale (Reg. ordd. nn. 331/88; 332/88; 340/88; 341/88; 342/88; 343/88; 344/88).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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