Corte costituzionale
Sentenza n. 349/1987
Corte cost., sent. 29 ottobre 1987, n. 349
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 349/1987
- Data di deposito
- 29 ottobre 1987
- Data di decisione
- 15 ottobre 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:349
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 516 del 7 agosto 1982
- art. 12, comma 1, decreto-legge n. 429 del 10 luglio 1982
- art. 13-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- decreto del Presidente della Repubblica n. 739 del 3 novembre 1981
- art. 12, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 13, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 3558
Gli artt. 2, 3, 24, 25 e 53 della Costituzione non consentono di affermare che la "superiorita' "della sentenza penale in virtu' delle maggiori garanzie che il relativo processo offre sul piano probatorio, debba sempre prevalere sui giudizi pendenti davanti altri giudici ne impone il rispetto a tutti i giudici, e, nella specie, a quello tributario. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento ai parametri su citati - dell'art. 12, comma primo, D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito con modifiche nella L. n. 516 del 1982,il quale, per un verso, non consente la sospensione del processo tributario in pendenza di giudizio penale, e, per altro verso prevede che la sentenza definitiva di condanna o di proscioglimento esplichi autorita' di giudicato nel processo tributario). cfr. S.n. 247/1983
Massima n. 3559
In ordine alla struttura ed al funzionamento delle Commissioni tributarie, non puo' la Corte costituzionale sostituirsi al Parlamento nell'emanazione delle pur necessarie norme a garanzia dell'imparzialita' e dell'indipendenza di tale giudice speciale. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 97, comma primo, 101, comma secondo, 108, commi primo e secondo, e 110 Cost. - degli artt. 2, 4, 12, 13 e 13 bis, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, come modificato con d.P.R. n.739 del 1981). cfr. S.n. 230/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 548/1985, 729 a 732/1986, 124 e 184/1987;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 co.1 d.P.R. 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), conv., con modificazioni, dalla l. 7 agosto 1982, n. 516, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25 e 53 Cost., con ordinanze 15 aprile 1986 della Commissione tributaria di primo grado di Verbania (n. 548/1985), 11 luglio 1986 della Commissione tributaria di primo grado di Grosseto (n. 729 a 732/1986), 15 novembre 1986 della Commissione tributaria di primo grado di Firenze (n. 124/1987) e 18 giugno 1986 della Commissione tributaria di primo grado di Milano (n. 184/1987);
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4, 12, 13 e 13- bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del processo tributario), modificato con d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario), sollevata, in riferimento agli artt. 97 co. 1, 101 co. 2, 108 co. 1 e 2, 110 Cost., con ord. 15 aprile 1986 della Commissione tributaria di primo grado di Verbania.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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