Corte costituzionale
Ordinanza n. 282/1986
Corte cost., ord. 19 dicembre 1986, n. 282
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 282/1986
- Data di deposito
- 19 dicembre 1986
- Data di decisione
- 16 dicembre 1986
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:282
Norme oggetto del giudizio
- art. 57, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
- art. 3, decreto-legge n. 663 del 30 dicembre 1979
- legge n. 33 del 29 febbraio 1980
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 538 del 8 luglio 1980
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 538 del 8 luglio 1980
- art. 12, decreto-legge n. 402 del 29 luglio 1981
- legge n. 537 del 26 settembre 1981
- art. 14, legge n. 181 del 26 aprile 1982
- art. 4, comma 4, decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983
- art. 14, decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983
- legge n. 638 del 11 novembre 1983
- art. 33, legge n. 730 del 27 dicembre 1983
- art. 10, legge n. 887 del 22 dicembre 1984
- decreto-legge n. 2 del 10 gennaio 1983
- decreto-legge n. 59 del 11 marzo 1983
- decreto-legge n. 176 del 11 maggio 1983
- decreto-legge n. 317 del 11 luglio 1983
- decreto del Presidente della Repubblica n. 538 del 8 luglio 1980
- art. 63, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
Parametri
Massime
Massima n. 12645
Sono manifestamente inammissibili - in quanto le ordinanze che le sollevano sono prive di alcun riferimento alla fattispecie dedotta in giudizio ovvero si limitano a rinviare ai contenuti di altri provvedimenti, onde risultano, in ogni caso, carenti di motivazione (od autonoma motivazione) sulla rilevanza - le questioni di legittimita' costituzionale, per asserito contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., degli artt. 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), 3 d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 (conv. in legge 29 febbraio 1980, n. 33, concernente provvedimenti per il finanziamento del servizio sanitario nazionale) e della successiva normativa, susseguitasi nel tempo, relativa alla contribuzione di malattia e riguardante i liberi professionisti: artt. 1 e 2 d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538; art 12 d.l. 29 luglio 1981, n. 402, conv. in legge 26 settembre 1981, n. 537; art. 14, legge 26 aprile 1982, n. 181; art. 4, quarto comma, e 14 d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638; art. 33 legge 27 dicembre 1983, n. 730.
Massima n. 12646
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (Legge Finanziaria 1985), in riferimento agli artt. 3, 23, 53 Cost., per difetto di rilevanza, in quanto la norma impugnata dispone in materia del tutto distinta da quella su cui verte il giudizio a quo.
Massima n. 12647
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., dei decreti legge 10 gennaio 1983, n. 2 (Misure urgenti in materia sanitaria), 11 marzo 1983, n. 59 (Misure urgenti in materia previdenziale, in materia sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica), 11 maggio 1983, n. 176 (Misure urgenti in materia previdenziale, in materia sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica), 11 luglio 1983, n. 317 (Misure urgenti in materia previdenziale, in materia sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica): in quanto tutti i decreti impugnati non sono stati poi convertiti in legge nel termine espressamente prescritto dall'art. 77 Cost., onde l'oggetto dell'impugnazione deve considerarsi come non mai esistito quale fonte di diritto a livello legislativo.
Massima n. 12648
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 23, 38, 53, 76 e 97 Cost., del d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538 (Adeguamento dei contributi sociali di malattia dovuti dagli artigiani, dagli esercenti attivita' commerciali, dai coltivatori diretti e dai liberi professionisti) in quanto - come gia' anche rilevato in precedente pronuncia di inammissibilita' (relativa allo stesso d.P.R.) - il provvedimento impugnato non ha forza di legge onde non e' suscettibile di formare oggetto del giudizio di costituzionalita'. - S. n. 167/1986.
Massima n. 12649
Sono manifestamente infondate - in quanto identiche a quelle gia' dichiarate non fondate con precedente sentenza e riproposte senza argomenti nuovi rispetto a quelli, con detta pronuncia, gia' esaminati - le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 57 e 63 legge 23 dicembre 1978, n. 833, 3 d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 (conv. in legge 29 febbraio 1980, n. 33); 12 d.l. 29 luglio 1981, n. 402 (conv. in legge 26 settembre 1981, n. 537); 14 legge 26 aprile 1982, n. 181; 4, quarto comma, e 14 d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638); 33 legge 27 dicembre 1983, n. 730 sollevate, in relazione agli artt. 3, 23, 38, 53, 76, 97, 101, 134 Cost..
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
1) dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale di cui agli artt. 57 l. 23 dicembre 1978 n. 833, 3 d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 conv. in l. 29 febbraio 1980 n. 33, 1 e 2 d.P.R. 8 luglio 1980 n. 538, 12 d.l. 29 luglio 1981 n. 402 conv. in l. 26 settembre 1981 n. 537, 14 l. 26 aprile 1982 n. 181, 4, quarto oomma, e 14 d.l. 12 settembre 1983 n. 463 conv. in l. 11 novembre 1983 n. 638, 33 l. 27 dicembre 1983 n.730 sollevate, in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., con le ordinanze del Pretore di Enna (ord. n. 631/1985), del Pretore di Brescia (ord. n. 707/1985) e del Pretore di Roma (ord. n. 840/1985);
2) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 l. 22 dicembre 1984 n. 887 sollevata, in relazione agli artt. 3, 23 e 53 Cost., dal Pretore di Pistoia (ordd. nn. 256-258/1986);
3) dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei decreti legge 10 gennaio 1983 n. 2, 11 marzo 1983 n. 59, 11 maggio 1983 n. 176, 11 luglio 1983 n. 317 sollevate, in relazione agli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., dal Tribunale di Bologna (ord. n. 136/1986);
4) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 8 luglio 1980 n. 538 sollevata, in relazione agli artt. 3, 23, 38, 53, 76, 97 Cost. dai Pretori di Sondrio (ord. n. 603/1985), Firenze (ord. n. 673/1985), Brescia (ordd. nn. 708, 790/1985, 65/1986), Parma (ord. n.745/1985), Roma (ordd. nn. 752, 794/1985, 35/1986), Lamezia Terme (ord. n. 103/1986), Messina (ord. n. 115/1986), Vigevano (ord. n. 170/1986) e dai Tribunali di Tortona (ord. n. 903/1985) e Bologna (ord. n. 136/1986);
5) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 57 e 63 l. 23 dicembre 1978 n. 833, 3 d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (conv. in l. 29 febbraio 1980 n. 33), 12 d.l. 29 luglio 1981 n. 402 (conv. in l. 26 settembre 1981 n. 537), 14 l. 26 aprile 1982 n. 181, 4, comma 4 e 14 d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (conv. in l. 11 novembre 1983 n. 638), 33 l. 27 dicembre 1983 n. 730 sollevate, in relazione agli artt. 3, 23, 38, 53, 76, 97,101, 134 Cost., dai Pretori di Cuneo (ord. n. 534/1985), Sondrio (ord. n. 603/1985), Firenze (ordd. nn. 641-666, 673/1985), Brescia (ordd. nn. 708, 790/1985, 65/1986), Parma (ord. n. 745/1985), Roma (ordd. nn. 752, 794/1985, 35/1986), Milano (ord. n. 761/1985)), Bologna (ordd. nn. 868-871/1985, 67/1986), Napoli (ordd. nn. 23, 32, 156, 363/1986), Modena (ord. n. 48-1986), Lamezia Terme (ord. n. 103/1986), Messina (ord. n. 115/1986) Vigevano (ord. n. 170/1986), Pistoia (ordd. nn. 256258/1986), Pisa (ordd. nn. 291, 292/1986), Acqui Terme (ord. n. 400/1986) e dai Tribunali di Tortona (ord. n. 903/1985) e di Bologna (ord. n. 136/1986).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della consulta, il 16 dicembre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO
BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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