Corte costituzionale

Sentenza n. 187/1985

Corte cost., sent. 28 giugno 1985, n. 187

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
187/1985
Data di deposito
28 giugno 1985
Data di decisione
25 giugno 1985
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Alberto Malagugini
Presidente
ROEHRSSEN
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:187

Norme oggetto del giudizio

  • Accordo (o prot.di collaboraz.) con Regione estera del 9 luglio 1976

Parametri

Massime

Massima n. 10999

L'accordo stipulato da una Regione (sia pure a statuto speciale) con un ente territoriale facente parte di uno Stato straniero, non subordinato al verificarsi di eventi successivi, e' sin dall'origine idoneo a produrre effetti nei rapporti internazionali ed e', per cio' stesso, immediatamente invasivo di una sfera di competenza esclusivamente riservata allo Stato che vanta, quindi, un interesse attuale all'impugnazione di un tale atto. (Nella specie, la Regione Valle d'Aosta - con il "Protocollo di collaborazione con la Regione somala del Basso Scebelli", sottoscritto a Mogadiscio il 9 luglio 1976, interessante l'industria metallurgica, i settori zootecnico e turistico nonche' l'artigianato e la sanita' - ha preteso di stipulare un vero e proprio accordo con un ente territoriale facente parte della Repubblica Democratica di Somalia, senza subordinarne l'efficacia alla dimostrazione del consenso del Consiglio regionale o di quello delle competenti autorita' statali, per cui risulta idoneo a produrre effetti immediati nei rapporti internazionali tra la Repubblica italiana e quella somala). - S. nn. 170/1975; 123/1980.

Massima n. 11000

Il c.d. "potere estero", con conseguente responsabilita' per l'adempimento degli obblighi internazionali, spetta esclusivamente allo Stato, in quanto solo ad esso e' consentito di valutare - discrezionalmente - la opportunita' di specifiche scelte di politica estera misurandone la coerenza con gli orientamenti generali, mentre alle Regioni in via di principio non spettano competenze che esulino dall'ambito territoriale loro proprio. Ne deriva che sono illegittimi gli atti regionali di rilievo internazionale perche' vengono sostanzialmente ad incidere sulla politica estera della Repubblica, essendo sempre quest'ultima a doversi presentare sulla scena internazionale ogni qualvolta venga compiuta, anche ad opera di una Regione, una qualsiasi attivita' del genere. - S. nn. 28/1958; 44/1967; 21/1968; 142/1972; 203/1974.

Massima n. 11001

Il principio della indivisibilita' della Repubblica, affermato dall'art. 5 Cost., postula l'esclusiva soggettivita' internazionale dello Stato e tale principio risulta ribadito anche dalle altre norme costituzionali direttamente o indirettamente riferentisi ai rapporti internazionali (artt. 10, 11, 35, 3 e 4 comma, 72, 4 comma, 75, 2 comma, 78, 80 e 87, 1 e 8 comma, Cost.), mentre alle Regioni, in linea di massima, non spettano competenze che esulino dall'ambito territoriale loro proprio. Vero e' che al principio della esclusivita' della competenza statale in subiecta materia apporta peraltro un limitato temperamento, per quanto concerne la Valle d'Aosta, il secondo comma dell'art. 2 del d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182 - il quale prevede che "la Regione, previa intesa con il Governo, sulla base dei programmi tempestivamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri, puo' svolgere all'estero attivita' promozionali relative alle materie di sua competenza" - ma cio' comporta, da un lato, che detta Regione possa espletare all'estero solo attivita' promozionali, e dall'altro, che tali attivita' debbano essere precedute da "intese" con il Governo della Repubblica, preordinate ad assolvere - in armonia con quel principio collaborativo che deve costantemente ispirare i rapporti fra lo Stato e le Regioni - ad una funzione di coordinamento tra le scelte regionali e gli indirizzi di politica internazionale seguiti dallo Stato, al fine di garantire che non si verifichino estemporanee intromissioni regionali nei rapporti fra l'Italia e gli altri Stati. Pertanto, e' da escludere che sia concesso alla Regione Valle d'Aosta di stipulare accordi al di fuori di qualunque coordinamento con le scelte statali di politica internazionale, rivolti peraltro a realizzare forme di vera e propria assistenza ad un paese in via di sviluppo, in materia quindi estranea nel modo piu' assoluto ad ogni ingerenza regionale, non solo per quanto riguarda la predisposizione dei programmi, ma anche per quanto attiene direttamente o indirettamente allo loro esecuzione. Spetta dunque esclusivamente allo Stato stipulare accordi di tal genere con enti territoriali di uno Stato straniero, e conseguentemente va annullato il Protocollo di collaborazione stipulato il 9 luglio 1976 a Mogadiscio tra l'Assessore capo delegazione della Regione Valle d'Aosta e il Presidente della Regione somala del Basse Scebelli. - S. nn. 28/1958; 44/1967; 21/1968; 142/1972; 203/1974; 175/1976; 94/1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta allo Stato stipulare accordi (comunque denominati) con enti territoriali di uno Stato straniero e conseguentemente annulla, per quanto concerne la Regione Valle d'Aosta, il Protocollo di collaborazione stipulato il 9 luglio 1976 a Mogadiscio tra l'Assessore capo delegazione della Regione Valle d'Aosta e il Presidente della Regione riv. del Basso Scebelli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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