Corte costituzionale

Sentenza n. 113/1985

Corte cost., sent. 23 aprile 1985, n. 113

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
113/1985
Data di deposito
23 aprile 1985
Data di decisione
19 aprile 1985
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio La Pergola
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:113

Norme oggetto del giudizio

  • art. 19, decreto-legge n. 688 del 30 settembre 1982
  • legge n. 873 del 27 novembre 1982

Parametri

Massime

Massima n. 10834

L'ordinamento dello Stato e quello della Comunita' europea sono due sistemi reciprocamente autonomi e, al tempo stesso, coordinati secondo le previsioni del Trattato di Roma, la cui osservanza forma oggetto, in forza dell'art. 11 Cost., di una specifica, piena e continua garanzia. Da tale principio scaturisce, anche per l'esigenza di garantire uniformita' e certezza di criteri applicativi del diritto comunitario in tutta l'area del Mercato Comune, che la regola comunitaria debba ricevere necessaria ed immediata applicazione, pur in presenza di incompatibili statuizioni della legge ordinaria dello Stato, non importa se anteriore o successiva, tutte le volte che il giudice di merito abbia accertato che il caso in esame cade sotto il disposto della disciplina prodotta dagli organi della C.E.E. ed immediatamente applicabile nel territorio dello Stato. - S. nn. 170/1984, 47 e 48/1985.

Massima n. 10835

Va ribadito che allorquando una fattispecie cada sotto il disposto della disciplina prodotta dagli organi della C.E.E. immediatamente applicabile nel territorio dello Stato, la regola comunitaria deve ricevere da parte del giudice statale necessaria ed immediata applicazione - pur in presenza di incompatibili statuizioni della legge ordinaria dello Stato, non importa se anteriore o successiva - e cio' non soltanto ove si tratti di disciplina prodotta dagli organi della C.E.E. mediante regolamento, ma anche di statuizioni risultanti da sentenze interpretative della Corte di Giustizia. Ne consegue che - essendo direttamente applicabili dai giudici remittenti le statuizioni della sentenza 9 novembre 1983, emessa in causa 19/82, con la quale la Corte di Giustizia della C.E.E. ha stabilito che e' incompatibile con il diritto comunitario ogni disposizione legislativa nazionale la quale, in punto di presunzioni o condizioni di prova, lasci al contribuente l'onere di dimostrare che i tributi indebitamente versati non sono stati trasferiti su altri soggetti, ovvero ponga particolari limitazioni in merito alla prova da fornire, come l'esclusione di qualsiasi prova non documentale, dovendo il giudice essere libero di valutare se l'onere dell'imposta sia stato trasferito su altri soggetti o se lo sia stato in tutto o in parte, una volta stabilita l'incompatibilita' della riscossione con il diritto comunitario - e' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982, n. 688 (conv. in l. 27 novembre 1982, n. 873) - sollevata in riferimento agli artt. 3, 11, 23, 24, 101, 102, 104 e 113 Cost. - in quanto tale disposizione subordina il rimborso di chi abbia indebitamente corrisposto diritti doganali all'importatore alla prova documentale che l'onere relativo non sia stato in qualche modo trasferito su altri soggetti salvo il caso di errore materiale. - S. nn. 170/1984, 47 e 48/1985.

Massima n. 10836

La normativa comunitaria entra e permane in vigore, nel nostro territorio, senza che i suoi effetti siano intaccati dalla legge ordinaria dello Stato; e cio' tutte le volte che essa soddisfa il requisito dell'immediata applicabilita'. Tale principio vale non soltanto per la disciplina prodotta dagli organi della C.E.E. mediante regolamento, ma anche per le statuizioni risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873, sollevata con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 11, 23, 24, 101, 102, 104 e 113 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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