Corte costituzionale

Sentenza n. 246/1983

Corte cost., sent. 28 luglio 1983, n. 246

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
246/1983
Data di deposito
28 luglio 1983
Data di decisione
15 luglio 1983
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guglielmo Roehrssen
Presidente
DE STEFANO
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:246

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 11473

Attesa la natura giurisdizionale del giudizio c.d. "di ottemperanza e la possibilita` che anche in questa fase possono sorgere questioni attinenti alla giurisdizione, e` del tutto ragionevole ammettere la possibilita` di proporre regolamento di giurisdizione anche in detto giudizio. E' pertanto infondata la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 30, III c. e 37 L. 6 dicembre 1971, n. 1034 nella parte in cui applicano l'istituto del regolamento preventivo di giurisdizione al giudizio relativo alla esecuzione delle sentenze dei giudici amministrativi.

Massima n. 11477

Rientra nella libera discrezionalita` del legislatore ne` appare irrazionale l'effetto sospensivo del regolamento preventivo di giurisdizione. Non puo` profilarsi alcun parallelo tra le questioni incidentali di legittimita` costituzionale, nelle quali il giudice che le solleva e` chiamato ad una valutazione preliminare della questione stessa, e l'istanza di regolamento di giurisdizione in ordine alla quale al giudice della causa di merito non e` consentito nulla di simile: trattasi, infatti, di istituto e di norme completamente diverse tenendosi conto della ratio del regolamento preventivo di giurisdizione che indice soltanto sulla appartenenza del potere di decidere ed e` inteso ad accelerare il corso dei procedimenti. Non e` pertanto fondata l'eccezione di legittimita` costituzionale dell'art. 30 L. 6 dicembre 1971, n. 1034 nella parte in cui, richiamando gli artt. 41 e 367 c.p.c., comportano l'automatica sospensione del giudizio davanti al TAR.

Massima n. 11483

L'istituto del regolamento preventivo di giurisdizione e` giustificato da esigenze di economia processuale che sono comuni sia nei procedimenti davanti al giudice ordinario, sia in quelli pendenti davanti al giudice amministrativo. L'art. 111 III c. Cost. pur riferendosi espressamente solo al procedimento davanti al Consiglio di Stato non impedisce al legislatore ordinario di introdurre altri sistemi processuali idonei a soddisfare le medesime esigenze di economicita` mirando ad ottendere, in tema di giurisdizione la pronunzia conclusiva della Corte di Cassaione. Non vi e` ragione per non applicare, anche nel corso del processo amministrativo di primo grado, dinanzi ai TAR l'art. 41 c.p.c. il quale ammette il regolamento di giurisdizione finche` la causa non sia decisa nel merito in primo grado. Non e`, pertanto, fondata l'eccezione di legittimita` costituzionale degli artt. 30, III c. e 37 L. 6 dicembre 1971, n. 1034 nella parte in cui applicano al processo amministrativo dinanzi ai TAR l'istituto del regolamento preventivo di giurisdizione. - Cfr. s.n. 73/1973; 135/1975.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 30, terzo comma, e 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 ("Istituzione dei Tribunali amministrativi regionali"), 41 e 367 c.p.c., in quanto applicabili al processo amministrativo, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 103, 111, terzo comma, 113 e 125 della Costituzione, con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983

F.to: ANTONINO DE STEFANO - MICHELE

ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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