Corte costituzionale
Sentenza n. 90/1982
Corte cost., sent. 12 maggio 1982, n. 90
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 90/1982
- Data di deposito
- 12 maggio 1982
- Data di decisione
- 27 aprile 1982
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio La Pergola
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:90
Norme oggetto del giudizio
- art. 52, decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 30 marzo 1961
- art. 2, legge n. 183 del 27 febbraio 1960
- art. 50, decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 30 marzo 1961
- art. 1680, codice civile
- art. 1679, codice civile
- art. 1223, codice civile
- art. 1229, codice civile
- art. 1225, codice civile
- art. 1693, codice civile
Parametri
Massime
Massima n. 9806
La limitazione di responsabilita` dell'Amministrazione ferroviaria per la perdita anche parziale delle cose trasportate - prevista dal d.P.R. 30 marzo 1961 n. 197 - non viola i criteri posti dalla legge delega (art. 2 legge 27 febbraio 1960 n. 183). L'esistenza di massimali per il risarcimento dei danni alle cose trasportate, infatti, non trae motivo dal pur gravoso regime di responsabilita` incombente sul vettore ferroviario, ne` dalla sua originaria posizione di monopolista. Il legislatore delegante, di fronte alle dimensionii assunte dal trasporto ferroviario, che e` trasporto di massa, ha semmai tenuto presente la necessita` di non esporre l'Azienda Autonoma a insostenibili oneri finanziari; e d'altra parte si e` preoccupato di disporre che la funzione sociale e la natura del pubblico servizio adempiuto dalla Ferrovie non influissero soverchiamente sul livello delle tariffe applicate. E cosi` operando ci si e` anche conformati alla prescrizione dell'art. 2, lettera a) e c) della legge delegante di adeguare condizioni e tariffe per il trasporto ferroviario di cose - fin dove possibile, senza deroghe alle vigenti norme del diritto italiano - alla "legislazione ferroviaria internazionale". (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 50 n. 1 lettera c) e 52, primo comma, del d.P.R. 30 marzo 1961 n. 197 (responsabilita` del vettore ferroviario in relazione alla perdita di cose) proposta assumendo che l'aver limitato l'indennita`, da corrispondere al danneggiato, ad un massimale, raddoppiabile nel caso di dolo o colpa grave del vettore concreterebbe una violazione delle direttive della legge delegante (27/2/1960 n. 183), la quale nell'investire il Governo della revisione delle condizioni per il trasporto di cose sulle Ferrovie dello Stato, prescriverebbe, tra l'altro, che si abbandonino i residui criteri collegati con l'originaria posizione monopolistica del vettore.
Massima n. 9807
La limitazione di responsabilita` dell'Amministrazione ferroviaria per la perdita anche parziale delle cose trasportate deroga alla disciplina del contratto di trasporto, dettata, in via generale dal codice civile. Ma la deroga non e` arbitraria, ne` comunque lesiva del precetto scaturente dall'art. 3 Cost.; sia perche` le peculiari esigenze e condizioni del traffico ferroviario giustificano un regime diverso da quello adottato dal codice, sia perche` il regolamento della specie si colloca razionalmente nel contesto di un apposito assetto normativo del trasporto ferroviario, che assicura parita` di trattamento a tutti gli utenti di quel servizio. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale delgi artt. 50 e 52 d.P.R. 30 marzo 1961, n. 197, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Massima n. 9808
Le disposizioni che limitano la responsabilita` dell'Amministrazione ferroviaria per la perdita, anche parziale delle cose trasportate, non escludono la responsabilita` dell'Amministrazione stessa, bensi` la regolano alla stregua della legge che disciplina il trasporto ferroviario, determinandone i limiti in misura giustificata. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 50 e 52 d.P.R. 30 marzo 1961 n. 197, proposta assumendo che l'aver limitato l'indennita`, da corrispondere al danneggiato ad un massimale concreterebbe una violazione dell'art. 28 Cost., in quanto il principio di responsabilita` in esso sancito non consentirebbe che il vettore sia esonerato, nemmeno entro i limiti previsti nel caso in esame, dall'obbligo del risarcimento).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 50, n. 1, lett. c, e 52, primo comma, del d.P.R. 30 marzo 1961, n. 197, sollevata con l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 70 e 77, primo comma, e 28 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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