Corte costituzionale
Ordinanza n. 225/1982
Corte cost., ord. 16 dicembre 1982, n. 225
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 225/1982
- Data di deposito
- 16 dicembre 1982
- Data di decisione
- 2 dicembre 1982
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:225
Norme oggetto del giudizio
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 56, legge n. 392 del 27 luglio 1978
- art. 65, legge n. 59 del 27 luglio 1978
- legge n. 59 del 27 luglio 1978
- art. 21, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
- art. 22, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
- art. 20, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
Parametri
- art. 24, Costituzione
- art. 101, comma 2, Costituzione
- art. 25, comma 1, Costituzione
- art. 24, comma 1, Costituzione
- art. 47, Costituzione
- art. 3, comma 1, Costituzione
- art. 51, comma 1, Costituzione
- art. 2, Costituzione
- art. 36, comma 1, Costituzione
- art. 104, comma 1, Costituzione
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 14573
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sollevata - in riferimento all'art. 24 Cost. - in quanto ingiustificatamente limiterebbe la tutela costituzionale del cittadino al solo caso di rilevanza della questione di legittimita' costituzionale in un procedimento giurisdizionale, essendo stata gia' dichiarata la manifesta infondatezza della stessa, nella considerazione che il citato art. 23 si uniforma all'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, secondo cui la questione di legittimita' costituzionale puo' essere "rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio", con cio' risultando palesemente esclusa la facolta' di sollevare questioni ininfluenti sul giudizio stesso. - O. n. 130/1971.
Massima n. 14574
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle locazioni degli immobili urbani), sollevata - in riferimento agli artt. 24, comma primo, 25, comma primo, 47 e 101, comma secondo - in quanto, abolendo gli istituti della graduazione e della proroga degli sfratti, priverebbe di tutela giurisdizionale situazioni che richiedono accertamenti da parte di un organo imparziale e indipendente, quale il giudice dell'esecuzione, sostituendo di fatto l'ufficiale giudiziario e l'autorita' di pubblica sicurezza all'organo giurisdizionale. Successivamente all'ordinanza di rimessione e' entrato infatti in vigore l'art. 10 del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con legge 25 marzo 1982, n. 94, il quale ha stabilito che il conduttore, assoggettato a provvedimento di rilascio con termine non ancora scaduto, puo' chiedere al pretore competente ai sensi dell'art. 26, primo comma, cod. proc. civ. (ossia al giudice dell'esecuzione) una nuova fissazione del giorno dell'esecuzione, da stabilire per una data non anteriore a sessanta giorni ne' posteriore a centottanta giorni dalla scadenza del detto termine (secondo comma), e lo stesso art. 10 ha aggiunto che vanno applicate le dette disposizioni anche ai conduttori nei cui confronti sia emesso, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del d.l., un provvedimento esecutivo di rilascio (terzo comma), per cui e' necessario che il giudice a quo riesamini la rilevanza della dedotta questione alla stregua della nuova norma ora citata.
Massima n. 14575
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 47 Cost. - del combinato disposto degli artt. 59 e 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle locazioni degli immobili urbani), nella parte in cui non escludeva il diritto di recesso per necessita' del locatore dai contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e soggetti a proroga, essendo stata tale questione gia' decisa con declaratoria di illegittimita' costituzionale degli articoli citati, nella parte in cui escludevano il diritto di recesso per necessita' del locatore dai contratti in corso a quella data e non soggetti a proroga, per cui, essendo stata espressamente eliminata ogni irrazionale disparita' di trattamento tra locatori, si e' altresi' esclusa, per necessita' logica, la sussistenza della stessa disparita' di trattamento tra conduttori. - S. n. 22/1980. O. nn. 88/1980; 130/1980; 45/1981.
Massima n. 14576
E' inammissibile per difetto assoluto di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 36, comma primo, 51, comma primo, 101, comma secondo, e 104, comma primo - degli artt. 20, 21 e 22 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario), nella parte in cui non prevedono, salvi casi eccezionali, un qualche compenso a favore del giudice conciliatore, non avendo detta questione alcuna incidenza nel giudizio a quo (come peraltro riconosciuto nella stessa ordinanza di rimessione). - S. n. 196/1982.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara manifestamente infondata, in quanto già ritenuta tale con ordinanza n. 130 del 1971, la questione dell'art. 23 l. 11 marzo 1953 n. 87, nella parte in cui prevede la tutela costituzionale del cittadino per il solo caso di rilevanza della questione di legittimità costituzionale in un procedimento giurisdizionale, sollevata dal conciliatore di Casavatore, in riferimento all'art. 24 Cost., con l'ordinanza in epigrafe;
b) ordina la restituzione degli atti al conciliatore di Casavatore per quanto concerne la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56 della legge 27 luglio 1978 n. 392, sollevata dallo stesso conciliatore in riferimento agli artt. 24, 25, 47 e 101 Cost., con l'ordinanza in epigrafe;
c) dichiara manifestamente infondata in quanto già decisa con sentenza n. 22 del 1980, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 59 e 65 della legge 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui non escludeva il diritto di recesso per necessità del locatore dai contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e soggetti a proroga, sollevata dal conciliatore di Casavatore, in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost., con l'ordinanza in epigrafe;
d) dichiara inammissibile per irrilevanza sul giudizio a quo, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 20, 21, 22 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, sollevata dal conciliatore di Casavatore in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 51, 101, 104 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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