Corte costituzionale
Ordinanza n. 138/1982
Corte cost., ord. 14 luglio 1982, n. 138
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 138/1982
- Data di deposito
- 14 luglio 1982
- Data di decisione
- 7 luglio 1982
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino de Stefano
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:138
Norme oggetto del giudizio
- art. 34, comma 6, concordato Stato-Chiesa e succ. accordo di modific
- art. 34, comma 4, concordato Stato-Chiesa e succ. accordo di modific
- art. 17, legge n. 847 del 27 maggio 1929
- art. 34, comma 5, concordato Stato-Chiesa e succ. accordo di modific
- art. 1, legge n. 810 del 27 maggio 1929
- art. 17, comma 2, legge n. 847 del 27 maggio 1929
Parametri
Massime
Massima n. 16135
Questione gia' dichiarata infondata. - S. n. 18/1982.
Massima n. 16136
Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima in parte qua. - S. n. 18/1982.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 429, 556, 693 R.O. 1981,
1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento all'art. 101 della Costituzione, con l'ordinanza emessa in data 6 maggio 1981 dalla Corte di appello di Brescia (R.O. n. 556 del 1981), dell'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi, e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929), nella parte in cui dà piena ed intera esecuzione ai commi quarto, quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato, e dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio): questione già dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 18 del 1982;
2) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 7, 10, 11, 24, 29, 101 e 102 della Costituzione, con le ordinanze emesse in data 19 e 26 marzo 1981 dalla Corte di appello di Roma (R.O. nn. 429 e 693 del 1981), e in data 6 maggio 1981 dalla Corte di appello di Brescia (R.O. n. 556 del 1981), dell'art. 1 della citata legge n. 810 del 1929, e dell'art. 17 della citata legge n. 847 del 1929, la cui illegittimità costituzionale, "nella parte in cui le norme suddette non prevedono che alla Corte d'appello, all'atto di rendere esecutiva la sentenza del tribunale ecclesiastico, che pronuncia la nullità del matrimonio, spetta accertare che nel procedimento innanzi ai tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio a difesa dei propri diritti, e che la sentenza medesima non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano" è stata già dichiarata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 18 del 1982.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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