Corte costituzionale

Ordinanza n. 138/1982

Corte cost., ord. 14 luglio 1982, n. 138

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
138/1982
Data di deposito
14 luglio 1982
Data di decisione
7 luglio 1982
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonino de Stefano
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:138

Norme oggetto del giudizio

  • art. 34, comma 6, concordato Stato-Chiesa e succ. accordo di modific
  • art. 34, comma 4, concordato Stato-Chiesa e succ. accordo di modific
  • art. 17, legge n. 847 del 27 maggio 1929
  • art. 34, comma 5, concordato Stato-Chiesa e succ. accordo di modific
  • art. 1, legge n. 810 del 27 maggio 1929
  • art. 17, comma 2, legge n. 847 del 27 maggio 1929

Parametri

Massime

Massima n. 16135

Questione gia' dichiarata infondata. - S. n. 18/1982.

Massima n. 16136

Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima in parte qua. - S. n. 18/1982.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 429, 556, 693 R.O. 1981,

1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento all'art. 101 della Costituzione, con l'ordinanza emessa in data 6 maggio 1981 dalla Corte di appello di Brescia (R.O. n. 556 del 1981), dell'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi, e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929), nella parte in cui dà piena ed intera esecuzione ai commi quarto, quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato, e dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio): questione già dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 18 del 1982;

2) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 7, 10, 11, 24, 29, 101 e 102 della Costituzione, con le ordinanze emesse in data 19 e 26 marzo 1981 dalla Corte di appello di Roma (R.O. nn. 429 e 693 del 1981), e in data 6 maggio 1981 dalla Corte di appello di Brescia (R.O. n. 556 del 1981), dell'art. 1 della citata legge n. 810 del 1929, e dell'art. 17 della citata legge n. 847 del 1929, la cui illegittimità costituzionale, "nella parte in cui le norme suddette non prevedono che alla Corte d'appello, all'atto di rendere esecutiva la sentenza del tribunale ecclesiastico, che pronuncia la nullità del matrimonio, spetta accertare che nel procedimento innanzi ai tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio a difesa dei propri diritti, e che la sentenza medesima non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano" è stata già dichiarata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 18 del 1982.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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