Corte costituzionale

Sentenza n. 16/1980

Corte cost., sent. 15 febbraio 1980, n. 16

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
16/1980
Data di deposito
15 febbraio 1980
Data di decisione
12 febbraio 1980
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Rossano
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1980:16

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 766 del 30 novembre 1973
  • art. 4, comma 6, n.1, decreto-legge n. 580 del 1° ottobre 1973
  • art. 4, comma 6, n. 3, legge n. 766 del 30 novembre 1973
  • art. 4, comma 6, n. 5, legge n. 766 del 30 novembre 1973
  • art. 4, comma 6, n. 4, legge n. 766 del 30 novembre 1973
  • art. 4, comma 6, n. 2, legge n. 766 del 30 novembre 1973
  • art. 4, comma 6, n. 1, legge n. 766 del 30 novembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 9789

L'ordine di precedenza per il conferimento degli incarichi di insegnamento universitari colloca alla quarta categoria (n. 4) i liberi professionisti e consulenti professionisti autonomi in base ad una presunzione di un minore impegno e di una loro minore disponibilita` di tempo rispetto ai pubblici dipendenti, presunzione che potrebbe non trovare conferma nei fatti. Ne consegue una disparita` di trattamento priva di giustificazione tra dipendenti pubblici o privati professionisti. Non e` esatto che i dipendenti (pubblici o privati) dispongano di maggiore tempo dei liberi professionisti a giustificazione della preferenza ad essi accordata. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 4 comma sesto n. 1 del d.l. 1 ottobre 1973 n. 580 (contenente misure urgenti per l'universita`) convertito con modificazioni nella l. 30 novembre 1973 n. 766 "nella parte in cui non comprende tra coloro che esercitano attivita` professionale o consulenza professionale retribuita anche i dipendenti pubblici e privati".

Massima n. 9790

L'ordine legislativo di precedenza per il conferimento degli incarichi di insegnamento universitario non viola il principio di buon andamento della P.A.. Il controllo di costituzionalita`, ex art. 97 comma primo Cost., che va ristretto all'accertamento della non arbitrarieta` della disciplina impugnata, porta a giustificare il criterio preferenziale prescelto. In relazione al grave squilibrio numerico fra docenti e discenti si e` infatti ritenuto di inserire nelle strutture universitarie docenti piu` giovani per alleviare i compiti dei professori di ruolo, gia` gravati del peso di un ulteriore insegnamento, senza prescindere dalla qualita` degli aspiranti all'incarico che devono fornire sicure prove di apprezzabile attivita` scientifica. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 4, comma sesto l. 30 novembre 1973 n. 766 sollevata in riferimento all'art. 97 Cost., sul presupposto che il sistema stabilito prescinderebbe dall'effettivo merito degli aspiranti, tenendo conto della maggiore disponibilita` di tempo dei medesimi, la cui rilevanza potrebbe invece venire in considerazione solo a parita` di merito).

Massima n. 9791

L'ordine legislativo di precedenza per il conferimento degli incarichi di insegnamento universitario non viola l'art. 51, comma primo, Cost., poiche` i requisiti per il conferimento sono stabiliti dalla legge, e sotto questo profilo sussistono le condizioni di eguaglianza nell'accesso. (Non fondatezza della relativa questione di legittimita` costituzionale dell'art. 4, comma sesto, legge 30 novembre 1973 n. 766).

Massima n. 9792

L'ordine legislativo di precedenza per il conferimento degli incarichi di insegnamento universitario non viola gli artt. 1, 4, 33, 34 e 35 Cost. che nel garantire la tutela del lavoro e la liberta' di insegnamento e di accesso alla scuola, non sono diretti a determinare i modi e le forme della tutela del lavoro, dell'istruzione e dell'insegnamento, ma solo ad enunciarne il criterio ispiratore. (Non fondatezza della relativa questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma sesto, legge 10 novembre 1973 n. 766, in quanto nell'ordinanza di rinvio non sono dedotti gli specifici motivi del denunciato contrasto).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1. - Dichiara l'illegittimità costituzionale del n. 1, comma sesto, art. 4 d.l. 1 ottobre 1973, n. 580 (misure urgenti per l'Università) - convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766 - nella parte in cui non comprende tra coloro che esercitano attività professionale o consulenza professionale retribuita anche i dipendenti pubblici e privati.

2. - Dichiara non fondate le altre questioni, proposte dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte con l'ordinanza 13 - 20 gennaio 1976, concernenti la legittimità costituzionale:

- del n. 1 del comma sesto dell'art. 4 d.l. n. 580 del 1973, in riferimento agli artt. l; 4, commi primo e secondo; 33, comma primo; 34 capoverso; 35, comma primo; 51, comma primo; e 97, comma primo, della Costituzione;

- dei numeri 2, 3, 4, 5 del comma sesto dell'art. 4 d.l. n. 580 del 1973, in riferimento agli artt. l; 3, commi primo e secondo; 4, commi primo e secondo; 33, comma primo, 34 capoverso; 35, comma primo; 51, comma primo; e 97, comma primo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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