Corte costituzionale
Sentenza n. 98/1976
Corte cost., sent. 28 aprile 1976, n. 98
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 98/1976
- Data di deposito
- 28 aprile 1976
- Data di decisione
- 21 aprile 1976
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Capolozza
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:98
Norme oggetto del giudizio
- art. 226-quater, codice di procedura penale 1930
- art. 339, codice di procedura penale 1930
- art. 5, legge n. 98 del 8 aprile 1974
- art. 226-bis, codice di procedura penale 1930
- art. 226-ter, codice di procedura penale 1930
- art. 6, legge n. 98 del 8 aprile 1974
Parametri
Massime
Massima n. 8308
Gli artt. 226 bis, 226 ter e 226 quater inseriti nel codice di procedura penale dall'art. 5 della legge 8 aprile 1974, n. 98, nelle parti in cui escludono che il pretore, nella fase preistruttoria, per taluni reati di sua competenza, possa autorizzare la polizia giudiziaria ad eseguire intercettazioni telefoniche, non violano gli artt. 3, primo comma, 25, primo comma, 101, 102, 107, terzo e quarto comma, 108, secondo comma, 109 e 112 della Costituzione. Non sussistono parimenti le suddette violazioni, da parte dell'art. 339 cod. proc. pen. nel testo modificato dall'art. 6 della stessa legge n. 98 del 1974. L'interpretazione di quest'ultima disposizione, su cui si fonda la doglianza, non puo' essere condivisa, ove si considerino la formulazione della norma nel suo testo attuale e la immutata collocazione, nel codice di procedura penale, dell'art. 339, applicabile pure all'istruzione sommaria e, nella specie, all'istruzione pretorile. Per quanto concerne le censure avanzate nei confronti degli altri articoli sopra indicati del codice di procedura penale, nel testo introdotto dall'art. 5 della legge n. 98 del 1974, le allegate violazioni non sussistono in quanto: - il principio della precostituzione del giudice naturale (art. 25, primo comma, Cost.) va inteso solo come precostituzione del giudice (e non di ogni magistrato) per legge; d'altro canto, la competenza ad autorizzare le intercettazioni telefoniche nella fase preistruttoria rispetto a fattispecie astratte realizzabili in futuro, e' legislativamente attribuita al procuratore della Repubblica del circondario nel quale debbono svolgersi le indagini; - la distribuzione di competenza implica, nel suo concetto, una distinzione e, per cio' stesso, non puo' essere lesiva del principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.); - l'obbligo di esercitare l'azione penale (art. 112 Cost.) permane nel pretore, pur se gli e' inibito di avvalersi di uno specifico mezzo di prova, affidato al procuratore della Repubblica; - la riserva legislativa delle norme sull'ordinamento giudiziario (art. 108, primo comma, Cost.) implica una riserva di legge e non un rinvio alla sola legge sull'ordinamento giudiziario; - al pretore non e' sottratta la dipendenza della polizia giudiziaria (art. 109 Cost.) essendogli preclusi dalla normativa denunziata soltanto certi atti di polizia giudiziaria; - l'affidamento di determinate attribuzioni preistruttorie al procuratore della Repubblica non viola il principio della distinzione dei magistrati soltanto per diversita' di funzioni (art. 107, terzo e quarto comma, Cost.); - il principio della soggezione dei giudici soltanto alla legge non e' violato dalle attribuzioni affidate al procuratore della Repubblica (non essendo questo un giudice) senza un rapporto di gerarchia tra quest'organo ed il pretore. - v. S. n. 95/1975, O. n. 244/1975.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 226 bis, 226 ter e 226 quater, inseriti nel codice di procedura penale dall'art. 5 della legge 8 aprile 1974, n. 98 (Tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni), e, nei sensi di cui in motivazione, dell'art. 339 dello stesso codice nel testo modificato dall'art. 6 di detta legge, sollevate con le ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, primo comma, 101, 102, 107, terzo e quarto comma, 108, secondo comma, 109 e 112 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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