Corte costituzionale
Sentenza n. 110/1974
Corte cost., sent. 23 aprile 1974, n. 110
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 110/1974
- Data di deposito
- 23 aprile 1974
- Data di decisione
- 5 aprile 1974
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Reale
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:110
Norme oggetto del giudizio
- art. 645, codice di procedura penale 1930
- art. 636, codice di procedura penale 1930
- art. 637, codice di procedura penale 1930
- art. 635, codice di procedura penale 1930
- art. 642, codice di procedura penale 1930
- art. 646, codice di procedura penale 1930
- art. 647, codice di procedura penale 1930
- art. 217, codice penale
- art. 226, comma 1, II periodo, codice penale
- art. 216, codice penale
- art. 223, comma 2, codice penale
- art. 218, codice penale
- art. 215, comma 2, n.1, codice penale
- art. 231, comma 2, codice penale
- art. 215, ultimo co., codice penale
- art. 214, codice penale
- art. 207, comma 2, codice penale
- art. 207, comma 3, codice penale
Parametri
Massime
Massima n. 7194
Gli artt. 636, 637 e 645, nel contenuto risultante dalle sentenze n. 53 del 1968 e 168 del 1972 della Corte costituzionale, non possono essere ritenuti in contrasto con l'art. 24 della Costituzione perche' essi comportano ormai che il soggetto passivo del procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza successivamente alla sentenza di condanna e di proscioglimento deve essere reso edotto sui fatti in merito ai quali e' chiamato a fare dichiarazioni e sui quali il giudice intende dirigere e ha diretto le investigazioni e gli accertamenti, perche' in ordine ad essi e ai relativi risultati venga posto in grado di svolgere le proprie difese, sia personalmente sia per mezzo di difensore, con facolta' di esserne assistito in tutti gli atti nei quali e' ammesso l'intervento del difensore.
Massima n. 7195
Gli artt. 635, 637 e 645 non sono in contrasto neanche con l'art. 3 della Costituzione. Infatti, l'applicazione delle misure di sicurezza da parte del giudice di sorveglianza presuppone, in ogni caso, il previo accertamento, a mezzo di un ordinario procedimento di cognizione, di un fatto costituente reato o quasi reato e i compiti del giudice di sorveglianze sono circoscritti all'accertamento della pericolosita' e della sua persistenza: la mancata previsione di un secondo grado di procedimento, nella duplice fase istruttoria e dibattimentale, nei vari gradi del giudizio, non puo' pertanto essere ritenuta priva di razionalita' e quindi lesiva del principio di eguaglianza.
Massima n. 7196
Sono inammissibili per difetto di rilevanza, in quanto attinenti a fasi ulteriori del procedimento le questioni di legittimita' costituzionale concernenti gli artt.642, 646 e 647 sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, prima ancora dell'emissione da parte del giudice di sorveglianza dei provvedimenti concernenti le misure di sicurezza.
Massima n. 7197
Non puo' riconoscersi alcuna influenza nel giudizio di costituzionalita' a situazioni di fatto derivanti da incompleta attuazione della legge: va pertanto dichiarata non fondata la questione di legittimita' costituzionale concernente l'intera disciplina sostanziale relativa alla misura di sicurezza dell'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro ( e precisamente gli artt. 215, secondo comma, n. 1; ed ultimo comma, da "a meno che" alla fine; 216, 217, 218, 223, secondo comma, da "salvo che" alla fine; 226, primo comma, secondo periodo; 231, secondo comma, (esclusa la previsione del ricovero di un minore in un riformatorio giudiziario), cod. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, secondo comma, 111, 27, terzo comma, e 25, ultimo comma, della Costituzione, in base all'assunto che - in fatto - la misura dell'assegnazione ad una casa di lavoro o ad una colonia agricola sarebbe praticamente applicata con modalita' identiche a quelle previste per l'espiazione della pena della reclusione e dell'arresto.
Massima n. 7198
E' infondata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, secondo comma, 111, 27, terzo comma, e 25, ultimo comma della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 214 cod. pen. poiche' detta norma poggia sul presupposto che la sottrazione all'esecuzione della misura di sicurezza che sia volontaria (e quindi riconducibile alla consapevole volonta' dell'agente anziche' conseguente ad impellenti avverse contingenze) costituisca - quanto meno nella generalita' dei casi - espressione della persistente pericolosita' dell'internato e va pertanto ricollegata all'istituto della pericolosita' presunta, che e' stato ritenuto in contrasto con la Costituzione solo quando la presunzione di pericolosita' non e' apparsa conforme all'id quod plerumque accidit (sent. n. 106 del 1972).
Massima n. 7199
E' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 13 e 102 della Costituzione - l'art. 207, terzo comma, cod, pen., nella parte in cui attribuisce al Ministro di grazia e giustizia, anziche' al giudice di sorveglianza, il potere di revocare le misure di sicurezza anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge. E la declaratoria di illegittimita' costituzionale di tale norma va estesa, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, a quella contenuta nel secondo comma dello stesso articolo che pone il divieto di revocare la misura di sicurezza prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 207, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui attribuisce al Ministro di grazia e giustizia - anziché al giudice di sorveglianza - il potere di revocare le misure di sicurezza, nonché, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale del secondo comma dello stesso articolo 207 del codice penale, in quanto non consente la revoca delle misure di sicurezza prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge;
b) dichiara inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 642, 646 e 647 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice di sorveglianza presso il tribunale di Pisa con l'ordinanza in epigrafe;
c) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 635, primo comma; 636, primo, secondo e quinto comma; 637; 638, primo, secondo e quarto comma; 639; 643 e 645 del codice di procedura penale e degli artt. 214; 215, secondo comma, n. 1, ed ultimo comma, da "a meno che" alla fine; 216; 217; 218; 223, secondo comma, da "salvo che" alla fine; 226, primo comma, secondo periodo; 231, comma secondo (esclusa la previsione del ricovero di un minore in un riformatorio giudiziario) del codice penale, sollevate - in riferimento, rispettivamente, agli artt. 3 e 24; 2, 3, 13, secondo comma, 24, 111, 27, terzo comma, e 25 della Costituzione - con la predetta ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1974.,
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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