Art. 215 — Specie

Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive.

Sono misure di sicurezza detentive:

1° l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro; 2° il ricovero in una casa di cura e di custodia;

3° il ricovero in un manicomio giudiziario;

4° il ricovero in un riformatorio giudiziario.

Sono misure di sicurezza non detentive:

1° la libertà vigilata;

2° il divieto di soggiorno in uno o più Comuni, o in una o più Provincie;

3° il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche;

4° l'espulsione dello straniero dallo Stato.

Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata, a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l'assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

Testo aggiornato al 2026-07-16. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.