Corte costituzionale
Sentenza n. 211/1972
Corte cost., sent. 30 dicembre 1972, n. 211
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 211/1972
- Data di deposito
- 30 dicembre 1972
- Data di decisione
- 18 dicembre 1972
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Ercole Rocchetti
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:211
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957
- art. 53, regio decreto n. 1214 del 12 luglio 1934
- art. 83, regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923
- art. 43, e segg., regio decreto n. 1038 del 13 agosto 1933
- art. 44, e segg., regio decreto n. 1214 del 12 luglio 1934
- art. 18, decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957
- art. 19, decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957
- art. 82, regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923
Parametri
Massime
Massima n. 6482
Nulla vieta che un conflitto di attribuzione tra Stato e Regione tragga origine da un atto giurisdizionale, se ed in quanto si deduca derivarne una invasione della competenza costituzionalmente garantita alla Regione. (conf. sent. n. 110 del 1970).
Massima n. 6483
Per far sorgere un conflitto di attribuzione non e' necessario che vi sia una contestazione circa l'appartenenza di un medesimo potere, essendo sufficiente che dall'illegittimo esercizio del potere altrui consegua la menomazione di una sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate all'altro soggetto. (conf. sent. n. 110/1970).
Massima n. 6484
Qualsiasi atto, anche preparatorio, puo' dar luogo a conflitto di attribuzione, purche' sia idoneo ad affermare una competenza ed a negare o a menomare l'altrui. (Nella specie, la difesa dello Stato aveva dedotto l'inammissibilita' del ricorso sostenendo che l'atto di citazione del Procuratore generale della Corte dei conti nei confronti del Presidente e di otto componenti della Giunta regionale, in quanto mero atto introduttivo del giudizio di responsabilita' contabile, non era idoneo a determinare una lesione attuale e concreta della competenza regionale). Cfr.: sent. n. 171/1971.
Massima n. 6485
Sono manifestamente infondate, con riferimento agli artt. 23 e 25 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 53 R.D. 12 luglio 1934 n. 1214, 83 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, e 20 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, che stabiliscono a carico dei funzionari statali e dei ministri una sanzione patrimoniale di importo corrispondente al danno cagionato allo Stato, per l'omessa denuncia del fatto dannoso; tali norme, anche se applicate a soggetti diversi da quelli espressamente indicati dalla legge, non violano le riserve di legge di cui agli artt. 23 e 25 della Costituzione, sia perche', l'art. 25, che riguarda unicamente la materia penale, non ha alcuna attinenza con le dedotte questioni di legittimita', sia perche' il legittimo uso dello strumento della interpretazione, con cui le ipotesi previste dalle norme impugnate sono state estese ad altre prima non previste, in quanto non prevedibili, ma identiche nei presupposti, esclude la violazione della riserva di legge contenuta nell'art. 23 della Costituzione.
Massima n. 6486
Sono manifestamente infondate, con riferimento agli artt. 5, 24, 25, 33, 42, 97, 102 e 103 della Costituzione, le questioni di legittimita' costituzionale, degli artt. 44 e seguenti del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214, 82 e 83 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, 18 e 19 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, 43 e seguenti del R.D. 13 agosto 1933 n. 1038, limitatamente a quanto attiene alla loro applicazione nei confronti della Regione Friuli-Venezia Giulia perche', come' stato ritenuto dalla Corte con la sent. n. 110 del 1970, la competenza della Corte dei conti, in materia di contabilita' pubblica, sussiste anche nei confronti delle Regioni, sia a Statuto ordinario che a Statuto speciale, senza che occorrano particolari norme legislative di applicazione. Cfr.: S. 110/70.
Massima n. 6487
L'art. 103, secondo comma, della Costituzione, allorche' ha riconfermata la giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilita' pubblica, ha richiamato tutto l'istituto cosi' come esso era ed e' regolato dalle norme relative, ivi compreso il potere del Procuratore generale di agire di ufficio: pertanto, ammessa la competenza della Corte dei conti nei confronti delle Regioni, va automaticamente riconosciuto anche al Procuratore generale il potere di agire di ufficio nei confronti delle Regioni.
Massima n. 6488
Spetta alla Procura generale della Corte dei conti promuovere l'azione di responsabilita' sia nei confronti dei dipendenti della Regione Friuli-Venezia Giulia per i danni causati alla Regione nell'esercizio delle loro attribuzioni, sia nei confronti dei componenti la Giunta della stessa Regione per omissione della denuncia di tali danni.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta alla Procura generale della Corte dei conti promuovere l'azione di responsabilità, sia nei confronti dei dipendenti della Regione del Friuli-Venezia Giulia per i danni causati alla Regione nell'esercizio delle loro attribuzioni, sia nei confronti dei Componenti la Giunta della stessa Regione per omissione della denunzia di tali danni.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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