Corte costituzionale
Sentenza n. 143/1972
Corte cost., sent. 24 luglio 1972, n. 143
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 143/1972
- Data di deposito
- 24 luglio 1972
- Data di decisione
- 6 luglio 1972
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Fragali
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:143
Norme oggetto del giudizio
- art. 73, regio decreto n. 1592 del 31 agosto 1933
- art. 70, regio decreto n. 1592 del 31 agosto 1933
- art. 4, decreto legislativo luogotenenziale n. 238 del 5 aprile 1945
- art. 68, regio decreto n. 1592 del 31 agosto 1933
Parametri
- art. 97, comma 1, Costituzione
- art. 33, comma 1, Costituzione
- art. 34, comma 1, Costituzione
- art. 33, comma 6, Costituzione
- art. 97, comma 3, Costituzione
- art. 34, comma 3, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 51, comma 1, Costituzione
- art. 103, Costituzione
- art. 113, Costituzione
- art. 24, Costituzione
Massime
Massima n. 6298
E' precluso in sede di processo costituzionale il riesame del giudizio espresso dal giudice a quo sulla rilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale che sono state prospettate. (Nella specie, il Consiglio di Stato, ai fini delle decisioni di sua competenza in ordine ad un ricorso proposto contro gli atti del concorso alla cattedra di puericultura dell'Universita' di Napoli, aveva promosso il controllo della legittimita' costituzionale degli artt. 68, 70, 73 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, contenente il t.u. delle leggi sull'istruzione superiore e dell'art. 4 del d.l. lgt. 5 aprile 1945, n. 238, concernente provvedimenti sull'istruzione. superiore, in riferimento agli artt. 3, 33, commi primo e quinto, 34, commi primo e terzo, 51, comma primo, 97, commi primo e terzo, 24, 103 e 113 Cost., rilevando che, se fossero state dichiarate illegittime le norme sul procedimento dei concorsi a cattedre universitarie e quelle sulla composizione delle commissioni giudicatrici o soltanto alcune di queste ultime, sarebbero rimaste inficiate le attivita' svolte dalla commissione nominata per il concorso al quale il ricorrente aveva partecipato ed il conseguente provvedimento ministeriale contro il quale il ricorso era stato proposto).
Massima n. 6299
E' razionale che le commissioni giudicatrici dei concorsi per le cattedre universitarie siano composte esclusivamente di professori universitari delle materia in concorso o di materie affini, trattandosi di considerare la personalita' scientifica dei candidati, e non essendo conferibile il relativo potere a persone estranee alle materie su cui si e' formata la preparazione dei concorrenti o a materia non affini alla stessa, perche' in tal modo si verrebbe ad affidare il giudizio sul candidato a chi non ha idoneita' a valutare l'attivita' sulla quale deve esprimere il proprio meditato avviso. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 68, 70 e 73 T.U. 31 agosto 1933, n. 1592, e 4 d.l.lgt. 5 aprile 1945, n. 238, sollevata in riferimento all'art. 97, comma primo, Cost., attesoche' il sistema introdotto dalle norme impugnate garantisce il buon andamento dell'amministrazione, assicurando scelte informate a conoscenza della materia di cui al concorso e del progresso che essa ha potuto far registrare.
Massima n. 6300
L'adozione del sistema elettivo per la scelta dei commissari, ai fini della formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per le cattedre universitarie, non si propone la tutela di interessi di categoria, ma sottrae la nomina alle scelte discrezionali del Ministro adeguando cosi' l'ordinamento universitario al principio della liberta' dell'insegnamento, ed assicura il buon andamento dell'insegnamento garantendo scelte tecniche per compiti tecnici, attraverso la considerazione della stima scientifica che i commissari riscuotono, meglio accertabile nell'ambito settoriale. L'avere trasferito dal Ministro al corpo dei professori il potere di scelta dei membri delle commissioni di concorso, nel rispetto del principio di maggioranza, ha costituito un progresso verso la realizzazione di quell'ordinata autonomia cui hanno diritto le istituzioni di alta cultura, le universita' e le accademie, in applicazione dell'art. 33, ultimo comma, Cost. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 33, primo e sesto comma, 34, commi primo e terzo, e 97, commi primo e terzo, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 68, 70 e 73 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, e 4 d.l.lgt. 5 aprile 1945, n. 238, nella parte in cui affidano ad un sistema elettorale la scelta dei membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi per le cattedre universitarie.
Massima n. 6301
Il procedimento di formazione delle terne e' giustificato in quanto il concorso per cattedre universitarie non si presta alla preventiva determinazione di criteri di massima che autolimitino la discrezionalita' delle commissioni, essendo razionale ritenere che la personalita' e l'opera scientifica di un candidato rifiutino ogni qualificazione paradigmatica, e che la comparazione debba avvenire soltanto raffrontando il merito intrinseco dell'attivita' svolta dai candidati, attraverso una valutazione che non puo' attingere a regole fisse, data la varieta' delle qualita' personali dei singoli concorrenti. Esso non da' causa a disparita' di trattamento, perche' il principio costituzionale di uguaglianza esige la differenziazione di situazioni non omogenee. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 97, comma primo e 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 68, 70 e 73 T.U. 31 agosto 1933, n. 1592, e 4 d.l.lgt. 5 aprile 1945, n. 238, nella parte riguardante il procedimento di formazione delle terne nei concorsi per cattedre universitarie.
Massima n. 6302
La mancata imposizione alle commissioni giudicatrici dei concorsi per cattedre universitarie di autolimitarsi, mediante predeterminazione dei principi direttivi, non impedisce il controllo giurisdizionale sul giudizio formulato su ciascun candidato che deve essere motivato anche in comparazione con quello espresso per gli altri. Non e' la categoria dei docenti che, attraverso i commissari, giudica i titoli dei candidati, ma e' un organo dello Stato che esprime un giudizio in piena imparzialita' anche verso coloro che non hanno seguito l'attivita' scientifica dei commissari e non ne accolgano le opinioni. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 3,51, primo comma, 24, 103 e 113 Cost.- la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 68, 70 e 73 T.U. 31 agosto 1933, n. 1592, e 4 d.l.lgt. 5 aprile 1945, n. 238, per la parte concernente i poteri e gli obblighi delle commissioni giudicatrici dei concorsi universitari.
Massima n. 6303
Nei procedimenti dei concorsi per cattedre universitarie, l'osservanza delle regole della liberta' dell'insegnamento e della destinazione della scuola a vantaggio di tutti e' garantita dal fatto che le commissioni giudicatrici devono operare imparzialmente anche verso coloro che non appartengono alle scuole scientifiche alle quali dirigono le preferenze i loro componenti, e che esse non devono giudicare i concorrenti a seconda che questi si siano o non si siano adeguati ai loro insegnamenti. Non e' pertanto fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 68. 70 e 73 T.U. 31 agosto 1933, n. 1592, e 4 d.l.lgt. 5 aprile 1945, n. 238, concernenti i concorsi per cattedre universitarie, sollevata in riferimento agli artt. 33, primo comma, e 34, primo comma, Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 68, 70 e 73 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, contenente il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, e dell'art. 4 del d.l.lgt. 5 aprile 1945, n. 238, concernente provvedimenti sull'istruzione superiore, questione sollevata dal Consiglio di Stato, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 33, commi primo e quinto, 34, commi primo e terzo, 51, comma primo, 97, commi primo e terzo, 24, 103 e 113 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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