Corte costituzionale

Sentenza n. 12/1971

Corte cost., sent. 2 febbraio 1971, n. 12

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
12/1971
Data di deposito
2 febbraio 1971
Data di decisione
29 gennaio 1971
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Bonifacio
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:12

Norme oggetto del giudizio

  • art. 14, legge n. 195 del 24 marzo 1959
  • art. 2, legge n. 1198 del 18 dicembre 1967
  • art. 1, legge n. 1198 del 18 dicembre 1967
  • art. 17, ultimo co., legge n. 195 del 24 marzo 1959
  • art. 32, regio decreto legge n. 511 del 31 maggio 1946
  • art. 34, regio decreto legge n. 511 del 31 maggio 1946

Parametri

Massime

Massima n. 5388

L'indipendenza dei magistrati - principio che gia' aveva trovato applicazione nell'ordinamento democratico prefascista - trova ancora piu' valida giustificazione nella posizione che all'ordine giudiziario nel suo complesso ed ai singoli suoi componenti riserva la Costituzione repubblicana.

Massima n. 5389

Non e' controvertibile che la legislazione vigente, sui procedimenti disciplinari a carico dei magistrati, con espresse e non equivoche statuizioni - come quelle secondo cui il provvedimento disciplinare (cfr. la rubrica dell'art. 35 del r.d.l. n. 511 del 1946) va adottato con "sentenza" impugnabile (art. 17, ult. comma della legge 24 marzo 1959, n. 195) con ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione, ed il procedimento, a differenza di quello per ai dipendenti pubblici, viene instaurato da soggetti (Ministro della giustizia, ex art. 107, secondo comma, della Costituzione, e procuratore generale, presso la Corte di cassazione, ex art. 14 della legge 24 marzo 1958, n. 195) del tutto estranei al collegio deliberante - ha inteso stabilire, a tutela dell'indipendenza dei magistrati, che il procedimento stesso si svolga nelle forme e nei modi e con le garanzie tipiche della funzione giurisdizionale. Pertanto la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, di cui agli artt. 1 e 2 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, esercitando funzioni di carattere giurisdizionale, deve ritenersi legittimata a promuovere, in base all'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, giudizi di legittimita' costituzionale.

Massima n. 5390

Riguardo all'ordinamento, in generale, degli organi collegiali ai quali la Costituzione direttamente attribuisce determinate competenze, e' da escludersi che esista, e che trovi indiretta conferma nell'art. 72, terzo comma, della Costituzione, un principio secondo cui le competenze stesse debbano poter essere esercitate dagli organi suddetti con l'intervento di tutti i loro singoli componenti. Per desumere o no una tale direttiva e' necessario invece tener conto, di volta in volta, della peculiarita' delle singole funzioni, del grado di maggiore o minore dettaglio con cui Costituzione o leggi costituzionali abbiano disciplinato la struttura e il funzionamento degli organi stessi, nonche' dell'ampiezza dell'eventuale rinvio alla legge ordinaria. Lo stesso art. 105 Cost., il quale in diretta attuazione dell'art. 104, e in funzione della garanzia di indipendenza e di autonomia dell'ordine giudiziario, e quindi con l'effetto, soprattutto, di escludere ingerenze e condizionamenti (con la eccezione di cui all'art. 107 Cost. circa l'iniziativa del procedimento disciplinare) da parte di pubblici poteri, ha riservato al Consiglio superiore della magistratura i provvedimenti sullo stato giuridico dei magistrati, rinvia, per la disciplina che deve presiedere all'esercizio delle funzioni del Consiglio, ed alla determinazione della sua concreta struttura, alla legge ordinaria. In base agli artt. 104 e 105 non e' possibile affermare, ma e' anzi da escludere, che la Costituzione abbia voluto che tutte le competenze elencate nell'art. 105 siano esercitate dal Consiglio nel suo plenum. E' percio' legittimo che con la legge ordinaria siano poste norme attinenti all'organizzazione del Consiglio superiore della magistratura, come quelle relative alla istituzione di una apposita sezione disciplinare. Se nessun precetto costituzionale vieta l'articolazione del Consiglio superiore della magistratura in sezioni, nel determinare la struttura di queste si deve pero' rispettare l'autonomia del Consiglio ed occorre necessariamente tener conto delle linee fondamentali secondo le quali, in conformita' dell'art. 104 Cost., va strutturato il consesso. Dato il carattere assolutamente generale degli interessi affidati alla cura del Consiglio superiore della magistratura, e' da escludersi che nella partecipazione ad esso - prevista dall'art. 104 Cost. - di componenti di nomina parlamentare e di esponenti delle varie categorie di magistrati possa configurarsi una rappresentanza di interessi di gruppo. Le linee strutturali segnate nell'art. 104 della Costituzione si ispirano tuttavia all'esigenza che all'esercizio dei delicati compiti inerenti al governo della magistratura contribuiscano le diverse esperienze di cui le singole categorie di componenti sono portatrici. Pertanto, il legislatore non puo' istituire, in seno al Consiglio superiore della magistratura, sezioni deliberanti nelle quali non siano presenti componenti dal Parlamento o componenti appartenenti ad una delle categorie di magistrati che in virtu' del precetto costituzionale concorrono alla formazione del Consiglio. A norma dell'art. 1 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, la sezione disciplinare istituita presso il Consiglio superiore della magistratura e' composta dal vice pres. del Consiglio, che la presiede di diritto, da cinque magistrati di cassazione, di cui due con ufficio direttivo, da tre magistrati di Corte d'appello, da tre magistrati di tribunale e da tre componenti eletti dal Parlamento. Tutte le categorie che compongono il consesso unitario concorrono quindi - e, almeno tendenzialmente, in modo proporzionale - a formare la Sezione. Riguardo alla partecipazione o meno dei membri di diritto il Cons. sup. mag. alla Sezione disciplinare, va osservato che il Pres. del Consiglio superiore (art. 18 legge 24 marzo 1958, n. 195) deve, in certi casi, ed in tutti gli altri ha facolta' di presiederla, e che l'esclusione del presidente e del procuratore generale della Corte di cassazione trova giustificazione, per il primo, nella circostanza che avverso le decisioni della Sezione e' previsto il ricorso alle Sezioni unite della cassazione, e, per il secondo, nell'attribuzione ad esso della titolarita' dell'azione disciplinare (art. 14 legge n. 195 del 1958) e della funzione requirente presso la Sezione stessa (art. 1, ultimo comma, legge n. 1198 del 1967). Poiche', quindi, la struttura della Sezione disciplinare, cosi' com'e' delineata nell'art. 1 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, e' conforme ai principi costituzionali, va dichiarata non fondata la questione di legittimita' costituzionale proposta nei confronti dell'articolo stesso, in riferimento agli artt. 104 e 105 Cost., con le ordinanze della Sezione disciplinare 12 e 15 maggio 1970. Alla stregua dei principi su enunciati vanno invece dichiarati illegittimi, per violazione dell'art. 104 Cost., il primo e il secondo comma dell'art. 2, legge 18 dicembre 1967, n. 1198, i quali, disponendo che, nell'ambito della Sezione disciplinare, il collegio deliberante per il singolo procedimento e' composto, oltre che dal vice presidente, da due membri eletti dal Parlamento (di cui uno con ufficio direttivo) e da tre magistrati di appello o di tribunale, consentono che il singolo collegio possa risultare composto con la totale esclusione dei magistrati di appello o dei magistrati di tribunale. Per le stesse ragioni la dichiarazione di illegittimita' deve necessariamente estendersi alle seguenti altre disposizioni' dell'art. 2: a) alla norma (quarto comma) che - sulla imprescindibile base della struttura organizzativa delineata nel primo comma - stabilisce una particolare composizione del collegio nell'ipotesi in cui siano sottoposti a procedimento disciplinare il primo presidente, il presidente aggiunto, il procuratore generale della Corte di cassazione o il presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche; b) al quinto comma, che, in diretta connessione col primo, stabilisce il metodo del sorteggio. La dichiarazione di illegittimita' non colpisce tuttavia la norma (quarto comma) che per le ipotesi ivi contemplate stabilisce che la Sezione sia presieduta dal Presidente del Consiglio superiore. In conseguenza della dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 2 legge 18 dicembre 1967, n. 1198, nelle parti suddette, la Sezione disciplinare esercitera' le sue funzioni nella struttura precisata dalle disposizioni non dichiarate illegittime della medesima legge. Il legislatore, tuttavia, dovra' provvedere a dettare la disciplina per le supplenze che si rendessero necessarie ed a regolare il modo in cui, nei casi in cui la presidenza viene assunta dal Presidente del Consiglio debba farsi luogo all'esclusione dal collegio di uno dei tre componenti eletti dal Parlamento.

Massima n. 5391

Nel giudizio di legittimita' costituzionale incidentale, la questione formulata nella ordinanza di rinvio nei confronti di una disposizione di legge che non contenga la norma sostanzialmente investita dall'impugnazione, va dichiarata non fondata.

Massima n. 5392

L'art. 34, secondo comma, r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511 (sulle guarentigie della magistratura) riguarda esclusivamente la fase dibattimentale del procedimento disciplinare a carico dei magistrati, mentre quella istruttoria trova la sua disciplina nell'art. 32, che, nel terzo comma, rinvia alle norme relative all'istruttoria nei procedimenti penali "in quanto compatibili". Pertanto la questione di legittimita' costituzionale proposta dalla Sezione disciplinare del Cons. Sup. Mag. in riferimento all'art. 24, secondo comma, legge sulle guarentigie della magistratura, in base all'assunto che esso limiterebbe l'assistenza alla sola fase della discussione orale con esclusione di quella istruttoria, essendo stata formulata nei confronti di una disposizione di legge non contenente la norma sostanzialmente investita dall'impugnazione, va dichiarata non fondata.

Massima n. 5393

La regola della pubblicita' dei procedimenti giudiziari, pur non essendo stata posta dagli artt. 24, 28, 101 e 111 della Costituzione, va ritenuta - secondo quanto fu gia' affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 25 del 1965 - coessenziale ai principi ai quali, in un ordinamento democratico fondato sulla sovranita' popolare, deve conformarsi l'amministrazione della giustizia che in quella sovranita' trova fondamento (art. 101, primo comma, della Costituzione). Tale regola (cfr. ancora la sentenza n. 25 del 1965) puo' subire eccezioni, in riferimento a determinati procedimenti, quando esse abbiano obbiettiva e razionale giustificazione. Tuttavia, mentre, quando si tratta del processo penale (per il quale la pubblicita' del dibattimento ha un valore particolare rilevante) le deroghe possono essere disposte solo a garanzia di beni a rilevanza costituzionale, negli altri casi piu' ampio potere discrezionale deve essere riconosciuto al legislatore. Di conseguenza, poiche' al procedimento disciplinare a carico dei magistrati e' stato dato carattere giurisdizionale solo in funzione di una piu' rigorosa tutela degli interessi del singolo magistrato, e senza, quindi, l'assoluta necessita' che esso soggiaccia a tutte le regole proprie del processo penale, non risulta illegittimo che il legislatore, valutandone la convenienza in relazione a ragionevoli esigenze di rispetto di interessi che travalicano quelli del singolo magistrato, abbia stabilito, per il procedimento stesso, con l'art. 34, secondo comma, del r.d.l. 31 maggio 1946 n. 511, che la discussione orale abbia luogo a porte chiuse. La questione sollevata, nei confronti di questa disposizione, dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, in riferimento agli artt. 24, 28, 101 e 111 della Costituzione, va percio' dichiarata non fondata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dei commi primo, secondo e quinto dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198 (contenente "modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura"), nonché del comma quarto dello stesso articolo limitatamente alla parte "ed è composta, oltre che dal vice presidente, da uno dei componenti eletti dal Parlamento, da tre magistrati di Corte di cassazione, di cui due con ufficio direttivo, due magistrati di Corte d'appello e un magistrato di tribunale";

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della stessa legge n. 1198 del 1967, proposta dalle ordinanze indicate in epigrafe in riferimento agli articoli 104 e 105 della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma secondo, seconda parte, del r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511 (contenente disposizioni sulle "guarentigie della magistratura"), proposta dalle ordinanze indicate in epigrafe in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 34, comma secondo, prima parte, proposta dall'ordinanza n. 220 del 1970, indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 24, 28, 101 e 111 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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