Corte costituzionale
Sentenza n. 123/1970
Corte cost., sent. 9 luglio 1970, n. 123
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 123/1970
- Data di deposito
- 9 luglio 1970
- Data di decisione
- 24 giugno 1970
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vezio Crisafulli
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:123
Norme oggetto del giudizio
- art. 72, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
- art. 31, codice di procedura penale 1930
- art. 74, codice di procedura penale 1930
- art. 398, codice di procedura penale 1930
- art. 389, ultimo co., codice di procedura penale 1930
- art. 33, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
- art. 2, comma 2, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
- art. 231, codice di procedura penale 1930
- art. 403, ultimo co., codice di procedura penale 1930
- art. 1, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
Parametri
- art. 106, comma 2, Costituzione
- art. 107, Costituzione
- art. 24, comma 2, Costituzione
- art. 108, Costituzione
- art. 106, comma 1, Costituzione
- art. 105, Costituzione
- art. 112, Costituzione
- art. 104, comma 1, Costituzione
- art. 3, comma 1, Costituzione
- art. 107, comma 3, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 108, comma 2, Costituzione
- art. 107, ultimo co., Costituzione
Massime
Massima n. 5153
Il procedimento penale pretorile risponde ad esigenze, generalmente riconosciute, di speditezza e di economia, le quali comportano ovviamente che in esso non tutti i principi informatori della disciplina del processo penale per i reati piu' gravi, di competenza del tribunale e della Corte d'assise, possano trovare puntuale o integrale applicazione: cio' vale, in primo luogo, per quanto riguarda l'instaurazione del processo, che dinanzi al pretore, avviene ex officio, e piu' in generale per quanto riguarda la separazione tra l'organo della pubblica accusa e l'organo giudicante, che mentre caratterizza il processo penale comune, non sussiste invece, nelle fasi anteriori al dibattimento, e sussiste in forme particolari all'udienza, nei processi di competenza del pretore.
Massima n. 5154
Le peculiarita' ed anomalie del processo penale pretorile, concernenti l'instaurazione ex officio del procedimento e l'imperfetta attuazione del regime di separazione fra l'organo della pubblica accusa e l'organo giudicante, come pure le altre che vi si riconnettono, in tanto potrebbero ritenersi in contrasto con le norme di cui agli artt. 3, primo comma, 24, comma secondo, 104, comma primo, 105, 106, commi primo e secondo, 107, 108 e 112 della Costituzione, in quanto fosse dimostrato che le regole generali del nostro diritto processuale in materia penale siano da quelle necessariamente implicate, di guisa che ogni disciplina differenziata e derogatoria abbia per cio' solo a tradursi in una loro indiretta violazione.
Massima n. 5155
Ne' il principio esprimentesi nel brocardo "ne procedat judex ex officio", cui tendenzialmente e non senza eccezioni si ispira l'ordinamento processuale vigente, ne' l'esigenza di una costante ed assoluta separazione tra funzioni accusatorie e funzioni decisorie o tra queste ultime e attribuzioni istruttorie risultano assunti, sia pure implicitamente, nel sistema costituzionale.
Massima n. 5156
L'art. 112 della Costituzione afferma l'obbligatorieta' dell'esercizio dell'azione penale, ma non anche l'esclusiva spettanza della stessa al pubblico ministero ne' tanto meno offre indicazione alcuna nel senso che non siano ammissibili casi di giurisdizione senza azione.
Massima n. 5157
Il terzo comma dell'art. 107 della Costituzione non ha altro significato se non quello, chiaramente risultante dalla dizione letterale della disposizione ("i magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversita' di funzioni") e sistematicamente argomentabile altresi' dalla collocazione di essa nel contesto di un articolo rivolto in tutte le sue parti a disciplinare lo status dei magistrati dell'ordine giudiziario, che consiste nell'escludere - con particolare riguardo ai magistrati giudicanti - rapporti di subordinazione gerarchica nell'esercizio della funzione giurisdizionale.
Massima n. 5158
Il pretore e' un giudice, che gode come tale delle guarentigie spettanti a tutti i magistrati giudicanti dell'ordine giudiziario, e la circostanza che ad esso sia conferito il potere-dovere di mettere in moto il processo e che gli siano anche affidati alcuni compiti ulteriori, che sarebbero altrimenti di competenza degli uffici del pubblico ministero, non incide sulla sua piena liberta' di giudizio ne' lo rende in qualche modo "interessato" all'esito di esso: anche quando procede a sommarie indagini o eventualmente a una vera istruttoria, il pretore non persegue istituzionalmente altro interesse fuori di quello, oggettivo, dell'accertamento della verita' e delle responsabilita', del quale l'interesse alla tutela dell'innocente e' parte integrante allo stesso titolo dell'interesse alla punizione del reo.
Massima n. 5159
Il secondo comma dell'art. 24 della Costituzione comporta, essenzialmente, che l'accusa sia portata a conoscenza dell'imputato, in modo da metterlo in grado di opporvi le proprie ragioni e addurre prove in sua difesa; ma non comporta anche che ci sia un apposito organo cui esclusivamente spettino le funzioni di accusatore. E questa fondamentale esigenza e' rispettata, specie dopo la dichiarazione di parziale illegittimita' costituzionale dell'art. 398 del codice di procedura penale (sent. n. 33 del 1966), con la sola differenza che, nel processo pretorile, ad essa provvede lo stesso pretore.
Massima n. 5160
La particolare disciplina del procedimento pretorile non concreta violazione dell'art. 3 della Costituzione: le situazioni di chi sia imputato di reati spettanti alla cognizione del tribunale o della Corte d'assise od invece di reati di competenza del pretore sono, infatti, oggettivamente diverse e suscettibili pertanto di diversa regolamentazione, mentre poi e' sostanzialmente, oltre che giuridicamente, irrilevante la asserita differente posizione di chi sia giudicato in pretura dal medesimo magistrato che ebbe a procedere alle indagini preliminari o agli atti istruttori e di chi sia giudicato invece da un magistrato diverso.
Massima n. 5161
Il principio dell'art. 104, primo comma, della Costituzione per cui la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, non vale ad escludere l'ammissibilita' del conferimento a persone estranee all'ordine giudiziario di compiti attinenti alla amministrazione della giustizia (art. 108, secondo comma, in relazione all'art. 102, secondo comma).
Massima n. 5162
Non essendo le persone di volta in volta chiamate a rappresentare il pubblico ministero inquadrate nell'organizzazione giurisdizionale ne' inserite nell'ordine giudiziario, e' ovvio che non possano trovare applicazione nella specie le disposizioni che attribuiscono al Consiglio superiore della magistratura le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti dei magistrati, ne' quelle concernenti la nomina per concorso e la possibilita' di nomina anche elettiva di magistrati onorari, ne' la norma dell'art. 107, ultimo comma, sulle garanzie dei magistrati del pubblico ministero.
Massima n. 5163
La nomina fatta dal pretore del rappresentante del pubblico ministero nell'udienza penale pretorile non rende la persona prescelta comunque dipendente dallo stesso giudicante, ne' si vede da parte di quali altri soggetti o poteri ne potrebbe essere menomata o minacciata l'indipendenza.
Massima n. 5164
Le questioni di legittimita' costituzionale relative agli artt. 1, 2, comma secondo, 33 e 72 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, recante norme sull'ordinamento giudiziario, nonche' agli artt. 31, 74, 231, 389, ultimo comma, 398 e 403, ultimo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 104, primo comma, 105, 106, commi primo e secondo, 107, 108 e 112 della Costituzione sono infondate.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe e relative agli artt. 1, 2, comma secondo, 33 e 72 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, recante norme sull'ordinamento giudiziario, nonché agli artt. 31, 74, 231, 389, ultimo comma, 398 e 403, ultimo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, 104, comma primo, 105, 106, commi primo e secondo, 107, 108 e 112 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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