Corte costituzionale
Sentenza n. 42/1961
Corte cost., sent. 11 luglio 1961, n. 42
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 42/1961
- Data di deposito
- 11 luglio 1961
- Data di decisione
- 3 luglio 1961
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Manca
- Presidente
- CAPPI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1961:42
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 2, legge n. 328 del 18 maggio 1951
- art. 82, ss., decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 83, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 8, legge n. 328 del 18 maggio 1951
- art. 82, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 15, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 15, n.6, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 279, regio decreto n. 1175 del 14 settembre 1931
- art. 282, regio decreto n. 1175 del 14 settembre 1931
- art. 278, regio decreto n. 1175 del 14 settembre 1931
- art. 280, regio decreto n. 1175 del 14 settembre 1931
- art. 281, regio decreto n. 1175 del 14 settembre 1931
Parametri
Massime
Massima n. 1290
Le deliberazioni adottate dai Consigli provinciali ai sensi delle disposizioni di cui gli artt. 82 e seguenti del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, (applicabili anche alle elezioni provinciali in virtu' dell'art. 8, secondo comma, della legge 18 maggio 1951, n. 328), nelle controversie promosse con ricorso contro le deliberazioni di convalida dei componenti, per motivi attinenti all'eleggibilita' o alle operazioni elettorali, hanno carattere di decisioni giurisdizionali concernenti diritti soggettivi politici. Conforme: 43/1961 A, Cfr. 44/1961 A.
Massima n. 1291
Gli artt. 82 e 83 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, per l'elezione dei Consigli comunali, applicabili anche ai Consigli provinciali in base all'art. 8 della legge 18 maggio 1951, n. 328, riproducono il sistema del contenzioso elettorale disciplinato nella precedente legislazione e non sono, pertanto, in contrasto con i precetti contenuti negli artt. 102 e seguenti della Costituzione, in quanto questi non hanno disposto la soppressione delle giurisdizioni speciali gia' esistenti, la cui revisione e' demandata, invece, al legislatore ordinario dalla disposizione transitoria VI della Costituzione.
Massima n. 1292
In base agli artt. 65 e 122 Cost., il legislatore ordinario puo' stabilire cause di ineleggibilita' per le elezioni delle Camere del Parlamento e per le elezioni regionali; da tali norme, tuttavia, non puo' farsi discendere una incompetenza del legislatore ordinario a disciplinare le cause di ineleggibilita' in ordine alle elezioni per le cariche nelle amministrazioni locali. L'attribuzione al legislatore ordinario del potere di stabilire cause di ineleggibilita' anche per le elezioni amministrative, risulta dall'art. 128 Cost. che, proclamando l'autonomia dei Comuni e delle Provincie nell'ambito dei principi fissati dalle leggi della Repubblica, non puo' non avere lasciato alle stesse leggi il compito di disciplinare anche l'organizzazione di carattere elettivo. Il mancato riconoscimento di tale potere del legislatore si porrebbe d'altronde in contrasto con il sistema unitario che deve regolare la partecipazione dei cittadini alle cariche pubbliche. L'art. 15 T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, che dispone in materia, va pertanto ritenuto costituzionalmente legittimo.
Massima n. 1293
L'osservanza del fondamentale principio di uguaglianza non esclude che il legislatore possa disciplinare, con norme diverse, situazioni che esso stesso consideri differenziate, purche' la diversita' di trattamento, oltre che ad obbedire a criteri di razionalita', riguardi categorie di soggetti e non singoli cittadini. I casi di ineleggibilita' pervenuti dall'impugnato art. 15 T.U. appr. con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 non sono in contrasto con i su citati principi; dacche' tali casi si riferiscono a categorie di cittadini che, per le funzioni esercitate o per i loro rapporti con il Comune, si vengono a trovare in situazioni che la legge ritiene incompatibili con la posizione di candidato alle elezioni. L'esclusione dall'elettorato passivo delle categorie anzidette e' giustificata da imprescindibili esigenze di interesse generale "necessariamente inerenti alle consultazioni elettorali e particolarmente a quelle locali". Pertanto, non e' ravvisabile alcun contrasto fra le cause di ineleggibilita' elencate nell'art. 15 T.U. 16 maggio 1960 n. 570, ed in particolare quelle di cui ai n. 6 e 9 (lite pendente o morosita' nei confronti della Amministrazione comunale), e gli artt. 3 e 51 Cost..
Massima n. 1294
L'art. 15, n. 6 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, secondo il quale costituisce causa di ineleggibilita' alla carica di consigliere comunale la pendenza di lite nei confronti del Comune, non e' in contrasto con gli artt. 24 e 113 della Costituzione, posto che dipende esclusivamente dalla libera determinazione del soggetto, - cui la legge, per ragioni di pubblico interesse, impone una scelta fra situazioni incompatibili, - la rinunzia all'esercizio del diritto di agire e difendersi in giudizio, onde poter esercitare il diritto di elettorato passivo.
Massima n. 1295
Alle commissioni comunali per i tributi locali, disciplinate dagli artt. da 278 a 282 del T.U. 14 settembre 1931, n. 1175, per la finanza locale, e' attribuita la funzione giurisdizionale nella materia del contenzioso tributario locale. Nell'esercizio di tale funzione le predette commissioni sono inserite nell'organizzazione unitaria dello Stato ed e', pertanto, infondata la questione se le disposizioni predette del T.U. contrastino col principio della unita' della giurisdizione sancito negli artt. 101 e segg. della Costituzione. (Nella specie, si poneva in dubbio il carattere giurisdizionale delle commissioni e si assumeva che, se si ammette tale carattere, trattandosi di organi del Comune, le norme sopracitate sarebbero in contrasto con il sistema costituzionale, secondo il quale la funzione giurisdizionale non puo' essere esercitata se non da organi dello Stato).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza sulle tre cause riunite, indicate in epigrafe:
dichiara non fondate le questioni sollevate dal Consiglio comunale di Muro Lucano con deliberazione dell'11 luglio 1960, e dai Consigli comunali di Pomezia e di Tramonti, Con deliberazioni del 25 febbraio 1961, sulla legittimità costituzionale delle disposizioni contenute nell'art. 15 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 (per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione; della disposizione contenuta nel n. 6 del predetto art. 15, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione; e degli artt. da 278 a 282 del T.U. del 14 settembre 1931, n. 1175, per la finanza locale, in riferimento agli artt. 1, 5 e 101 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze