Corte costituzionale
Sentenza n. 12/1960
Corte cost., sent. 23 marzo 1960, n. 12
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 12/1960
- Data di deposito
- 23 marzo 1960
- Data di decisione
- 15 marzo 1960
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Biagio Petrocelli
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1960:12
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, lett. c, legge n. 4613 del 30 agosto 1968
- art. 2, lett. c, legge n. 4613 del 30 agosto 1968
- art. 7, lett. c, legge n. 4613 del 30 agosto 1968
- art. 6, lett. c, legge n. 4613 del 30 agosto 1968
- art. 2, lett. d, legge n. 4613 del 30 agosto 1968
- art. 2, lett. d, legge n. 4636 del 30 agosto 1968
- legge n. 4613 del 30 agosto 1968
- art. 2, legge n. 4613 del 30 agosto 1968
Parametri
Massime
Massima n. 971
Se la questione di legittimita' costituzionale e' stata ritualmente proposta, la Corte non puo' esimersi dal risolverla per il solo fatto che la denuncia di incostituzionalita' investe una legge abrogata. (Specie in cui era stato denunciato di incostituzionalita' l'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4613, concernente la costruzione e sistemazione delle strade comunali e si discuteva se tale articolo fosse stato sostituito e abrogato dall'art. 93 del T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383).
Massima n. 972
Non esiste nella Costituzione, in via di principio generale, un divieto al legislatore di imporre prestazioni personali ai cittadini. Infatti, l'art. 23 Cost., nel disciplinare espressamente la imposizione di prestazioni personali, stabilisce che esse non possono avere luogo se non in base alla legge. (Nel caso di specie la prestazione d'opera dei cittadini per la costruzione e sistemazione delle strade comunali era stata a suo tempo disposta in base ad una legge che ne determinava concretamente le condizioni ed i limiti).
Massima n. 973
L'art. 13 della Costituzione non riguarda genericamente le limitazioni a cui il cittadino puo' essere sottoposto nello svolgimento della sua attivita', ma si riferisce specificamente alla liberta' personale, intesa come autonomia e disponibilita' della propria persona. Percio' non puo' essere dedotta, in astratto, in riferimento a tale articolo, l'illegittimita' costituzionale di norme che impongano prestazioni personali. (Nella specie, le norme della legge 30 agosto 1868, n. 4613, relative alla prestazione d'opera di cittadini per la costruzione e sistemazione delle strade comunali).
Massima n. 974
L'art. 4, secondo comma, della Costituzione si riferisce al dovere e non al diritto di svolgere un'attivita' o una funzione nell'interesse sociale. Il principio della libera scelta della propria attivita', sancito nello stesso articolo, non puo' considerarsi leso, in astratto, dalle limitazioni che l'attivita' prescelta puo' subire, per la tutela di altri interessi e di altre esigenze sociali, ad opera di norme che impongano prestazioni personali. (Nella specie, le norme della legge 30 agosto 1868, n. 4613, relative alla prestazione d'opera di cittadini per la costruzione e sistemazione delle strade comunali).
Massima n. 975
Una legge che impone prestazioni personali non puo' considerarsi viziata da illegittimita' costituzionale per il solo fatto che non disponga contemporaneamente l'assicurazione di chi e' tenuto alla prestazione per i casi di infortunio: la mancanza di una norma al riguardo non implica il divieto dell'assicurazione, la quale puo' essere disposta, se necessario, anche con altra legge. (Specie in cui era stata dedotta, in riferimento all'art. 38 della Costituzione, l'illegittimita' delle norme della legge 30 agosto 1868, n. 4613, relative alla prestazione d'opera di cittadini per la costruzione e sistemazione delle strade comunali).
Massima n. 976
Il principio della progressivita', sancito nell'art. 53, secondo comma, della Costituzione, riguarda il sistema tributario in genere e non i singoli tributi. Non deve uniformarsi percio' a tale principio una legge che imponga una prestazione personale, sostituibile col pagamento di una tassa. (Nella specie, la legge 30 agosto 1868, n. 4613, sulla costruzione e sistemazione delle strade comunali).
Massima n. 977
Le norme della legge 30 agosto 1868, n. 4613, che prevedono la prestazione d'opera di cittadini per la costruzione e sistemazione delle strade comunali, non sono in contrasto con l'art. 23 della Costituzione, perche' contengono la determinazione concreta di condizioni e limiti attinenti ai soggetti e all'oggetto della prestazione, alla misura massima di essa, alle sue modalita' e alla eventuale sua conversione in prestazione patrimoniale. Tali norme limitano l'obbligo della prestazione ai soli cittadini di sesso maschile per ovvie considerazioni sulla inidoneita' fisica degli individui di sesso femminile a corrispondere la prestazione stessa: percio' non violano il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. Le stesse norme non violano il principio della liberta' di iniziativa economica sancito nell'art. 41 della Costituzione, perche' tale principio, che ha attinenza allo svolgimento normale dell'attivita' del cittadino, non puo' considerarsi leso dall'obbligo della prestazione personale di quattro giornate annuali di lavoro, sostituibili per giunta col pagamento di una tassa.
Massima n. 978
Il principio della libera circolazione dei cittadini nel territorio dello Stato non e' minimamemte leso da quelle costrizioni alla circolazione stradale che, come il diritto di pedaggio, sono basate sulla soddisfazione di altri diritti per il rimborso delle spese di costruzione e manutenzione delle strade medesime. L'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4613, che tale diritto di pedaggio prevede, non si pone pertanto in contrasto con l'art. 16 della Costituzione.
Massima n. 979
L'art. 6 della legge 30 agosto 1868, n. 4613, il quale dispone che le contestazioni relative al ruolo delle prestazioni d'opera dovute dai cittadini di ciascun Comune per la costruzione e la sistemazione delle strade comunali siano decise inappellabilmente dal Conciliatore, non e' in contrasto con l'art. 113 della Costituzione, relativo alla tutela giurisdizionale dei diritti dei cittadini contro gli atti della pubblica Amministrazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza nei procedimenti riuniti indicati in epigrafe:
1) dichiara improponibile la questione nella parte riguardante il regolamento approvato con R.D. 16 aprile 1874, n. 1906;
2) dichiara non fondata la questione, proposta con le ordinanze del 15 dicembre 1958 del Giudice conciliatore di Brescello e del 30 maggio 1959 del Giudice conciliatore di Castelfranco Emilia, sulla legittimità costituzionale degli artt. 2, 5, e 6 della legge 30 agosto 1868, n. 4613, e dell'art. 1 della legge 4 luglio 1895, n. 390, in riferimento agli articoli 3, 4, comma secondo, 13, 16, 38, comma secondo, 41, 53, 113 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 marzo 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.
Testo integrale
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