Corte costituzionale
Sentenza n. 64/1957
Corte cost., sent. 25 maggio 1957, n. 64
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 64/1957
- Data di deposito
- 25 maggio 1957
- Data di decisione
- 14 maggio 1957
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Jaeger
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1957:64
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 3043 del 29 novembre 1952
- decreto del Presidente della Repubblica n. 3042 del 29 novembre 1952
- decreto del Presidente della Repubblica n. 67 del 7 febbraio 1951
- art. 1, legge n. 84 del 21 ottobre 1950
- legge n. 841 del 21 ottobre 1950
- art. 7, legge n. 230 del 12 maggio 1950
- art. 8, legge n. 230 del 12 maggio 1950
- art. 18, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
- art. 42, legge della Regione siciliana n. 104 del 27 dicembre 1950
- art. 7, legge n. 333 del 18 maggio 1951
- art. 3, legge n. 230 del 12 maggio 1950
- art. 4, legge n. 230 del 12 maggio 1950
- art. 5, legge n. 230 del 12 maggio 1950
- art. 10, legge n. 230 del 12 maggio 1950
- art. 1, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
- art. 3, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
- legge n. 230 del 12 maggio 1950
- art. 4, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
Parametri
- art. 134, Costituzione
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 113, Costituzione
- art. 70, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 77, comma 1, Costituzione
- art. 42, Costituzione
- art. 44, Costituzione
- art. 3, comma 2, Costituzione
- art. 9, legge costituzionale n. 1 del 11 marzo 1953
- art. 25, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 23, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.) del 16 marzo 1956
- art. 27, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.) del 16 marzo 1956
Massime
Massima n. 357
Sul punto la sentenza rinvia alla precedente sent. n. 59 del 1957 (ved. 59/57 A, nonche' 60/57 A, 62/57 A e 63/57 A).
Massima n. 358
Il giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale puo' avere ad oggetto solo le questioni proposte dall'ordinanza di rimessione, e non e' consentito alle parti di svilupparle ed amplificarle.
Massima n. 359
Sul punto la sentenza rinvia alla precedente sent. n. 60 d del 1957 (ved. 60/57 D, nonche' 63/57 B).
Massima n. 360
Sul punto la sentenza rinvia alla precedente sent. n. 61 del 1957 (ved. 61/57 B, nonche' 60/57 G).
Massima n. 361
Ved. sent. n. 63 del 1957 (63/57 C).
Massima n. 362
La legge 21 ottobre 1950, n. 841 (legge stralcio), che attua trasformazione del regime economico e giuridico della proprieta' terriera in modo parziale e graduale, e mediante atti di esproprio, non e' in contrasto con i principi costituzionali contenuti negli articoli 3, secondo comma, e 44 della Costituzione. Il secondo comma dell'art. 3 della Costituzione prevede espressamente, per l'attuazione del principio dell'uguaglianza fra i cittadini, l'adozione di misure legislative che, per poter operare, devono necessariamente modificare le situazioni in atto. L'art. 44 della Costituzione, nel sancire lo stesso principio in materia di riforma agraria e fondiaria, al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, prevede esplicitamente un diverso trattamento da zona a zona.
Massima n. 363
L'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (legge stralcio), che determina la percentuale di scorporo in funzione del reddito dominicale dell'intera proprieta' del soggetto espropriando, non e' in contrasto con la norma costituzionale (art. 44) che prevede limiti all'estensione della proprieta' secondo regioni e zone agrarie. L'art. 44 della Costituzione pone questo criterio, di carattere essenzialmente tecnico, allo scopo di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e il legislatore ordinario ha contemperato tale fine con l'altro - previsto dalla stessa norma costituzionale - di stabilire equi rapporti sociali.
Massima n. 364
In sede di espropriazione ai fini dell'attuazione della riforma fondiaria un fiume privato, non compreso nell'elenco delle acque pubbliche, deve essere considerato come pertinenza dei fondi, al cui servizio le acque possono essere utilizzate e, in quanto pertinenza, segue la sorte della cosa principale. Ugualmente, una cava di pietra, non costituente oggetto di impresa autonoma, ma destinata a servire per lavori edilizi e stradali l'azienda agricola dell'espropriato, e' da considerarsi pertinenza del fondo oggetto di esproprio per riforma fondiaria. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. dei DD.PP.RR. 29 novembre 1952, nn. 3042 e 3043, nella parte riguardante la inclusione nel patrimonio espropriato di un fiume e di una cava di pietra.
Massima n. 365
Il termine stabilito nel terzo comma dell'art. 27 delle Norme integrative per la costituzione delle parti della causa principale nei giudizi di dinanzi alla Corte Costituzionale, sollevati incidentalmente, ha carattere perentorio, e pertanto la sua inosservanza comporta la inammissibilita' della partecipazione alla discussione di chi non si e' costituito tempestivamente. Cfr.: Ord. 3/56 bis
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza sui due giudizi riuniti indicati in epigrafe,
respinta la eccezione pregiudiziale proposta dall'Avvocatura generale dello Stato,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67, in riferimento alle norme contenute negli artt. 3, 44, 76 e 77, primo comma, della Costituzione, nonché dei decreti del Presidente della Repubblica del 29 novembre 1952, nn. 3043 e 3042, in riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione e nella legge 21 ottobre 1950, n. 841, proposte con ordinanza 8 giugno 1956 del Tribunale di Brindisi, pronunciata nella causa civile vertente fra il dott. Ugo Granafei e la Sezione speciale per la riforma fondiaria dell'Ente Puglia e Lucania, e con altra ordinanza 8 giugno 1956 dello stesso Tribunale di Brindisi, pronunciata nella causa civile vertente fra i germani Ugo e Giuseppina Granafei e la Sezione stessa dell'Ente Puglia e Lucania.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 maggio 1957.
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze