Corte costituzionale
Sentenza n. 118/1957
Corte cost., sent. 8 luglio 1957, n. 118
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 118/1957
- Data di deposito
- 8 luglio 1957
- Data di decisione
- 2 luglio 1957
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Sandulli
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1957:118
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 500 del 29 maggio 1956
- art. 1, legge n. 500 del 29 maggio 1956
Parametri
Massime
Massima n. 497
La Costituzione non esclude la possibilita' di leggi interpretative e in quanto tali retroattive. La legge interpretativa non incide sul principio della divisione dei poteri interferendo necessariamente nella sfera del potere giudiziario. Essa innova all'ordine legislativo preesistente in quanto attribuisce a certe norme anteriori un significato obbligatorio per tutti con conseguente esclusione di ogni altra possibile interpretazione. Altra cosa e' la funzione del potere giudiziario consistente nell'adozione di decisioni vincolate all'ordinamento normativo. In particolare la legge 29 maggio 1956, n. 500, che ha carattere interpretativo, non lede la sfera del potere giudiziario perche' rispetta i giudicati, non appare mossa dall'intento di interferire nei giudizi in corso, non vulnera la facolta' di agire in giudizio, il diritto della difesa ne' il diritto di non essere distolti dal giudice naturale. E' pertanto infondata la questione sulla legittimita' costituzionale della legge citata in riferimento agli artt. 101, 102, 104 nonche' degli artt. 24 e 25, primo comma, della Costituzione.
Massima n. 498
Il principio generale della irretroattivita' delle leggi non e' stato accolto dalla Costituzione se non per la materia penale. Di conseguenza l'osservanza di quel principio e' rimessa alla prudente valutazione del legislatore, sempre che la retroattivita' della norma non si riveli in contrasto con uno specifico precetto costituzionale.
Massima n. 499
L'art. 1 della legge 29 maggio 1956, n. 500, nello stabilire che la quota di bestiame che il concedente ha diritto di prelevare al termine della mezzadria, prima di procedere alla ripartizione degli utili, si identifichi in quella corrispondente alla quantita' di moneta in cui a suo tempo venne stimato il bestiame da lui conferito, si limita a disciplinare un rapporto sinallagmatico definendo un certo profilo delle obbligazioni delle parti e non attua un'espropriazione in danno del concedente, ne' pone in essere una prestazione patrimoniale a carico di questo a favore del mezzadro. Lo stesso articolo non trasforma in vendita il rapporto istituito tra concedente e mezzadro con conferimento del bestiame da parte del primo e non viola quindi il principio dell'autonomia privata. Pertanto non sussiste contrasto tra l'articolo in esame e gli artt. 42, 23 e 41 della Costituzione.
Massima n. 500
Non viola il precetto del primo comma dell'art. 3 della Costituzione - che comporta la esclusione di privilegi e di disposizioni discriminatorie, ma non impone anche che le leggi si uniformino all'equita' - una norma di legge destinata ad essere applicata indistintamente nei confronti di tutti gli appartenenti a una data categoria (mentre attiene alla scelta politica del legislatore, insuscettibile di sindacato costituzionale, l'applicazione a certe categorie e non ad altre). Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 29 maggio 1956, n. 500 - che disciplina la riconsegna delle scorte vive alla fine del rapporto mezzadrile - sollevata sotto il profilo che tale disposizione - per il fatto di aver considerato solo il caso della posizione creditoria del mezzadro in relazione alla differenza di valore nominale delle scorte tra il momento di consegna e quello di riconsegna, e non anche l'ipotesi inversa, cosi' come chiesto dall'equita', e di aver introdotto un regime differenziato sia per i mezzadri, sia per i concedenti, a seconda che il conferimento delle scorte da parte di questi ultimi abbia avuto luogo "a stima" o "per specie e qualita'" - violerebbe il principio di eguaglianza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza nei giudizi riuniti indicati in epigrafe:
dichiara non fondate le questioni proposte con le ordinanze indicate in epigrafe, sulla legittimità costituzionale della legge 29 maggio 1956, n. 500, contenente "Norme interpretative in materia di consegna e riconsegna delle scorte vive nei contratti di mezzadria", in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 25, 41, 42, 75, 101, 102, 104, 136 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
Testo integrale
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